Gazzetta n. 129 del 4 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
COMUNICATO
Contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la societa' per azioni Poste Italiane.

Visto lo schema di contratto di programma predisposto dalla societa' per azioni Poste Italiane;
Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
Vista la deliberazione CIPE del 24 aprile 1996, recante «linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha attuato la direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio;
Vista la deliberazione CIPE del 22 giugno 2000, recante «regolazione dei servizi di pubblica utilita': direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000 che prevede, tra l'altro, il conforme avviso sulla stipula del presente Contratto di programma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in qualita' di Autorita' di regolamentazione per il settore postale 17 aprile 2000 concernente la conferma della concessione del servizio postale universale alla societa' Poste Italiane S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000;
Vista la deliberazione 18 dicembre 2002 del Ministero delle comunicazioni, in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore, riguardante l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale;
Vista la deliberazione CIPE n. 77 recante «linee guida per la regolazione del settore postale» approvata in data 29 settembre 2003;
Considerato in particolare che dette Linee guida prevedono uno stretto coordinamento tra il presente Contratto di programma, il Piano di impresa e le politiche tariffarie;
Considerata l'opportunita' di fare riferimento, relativamente all'andamento previsionale dell'Onere di servizio universale sostenuto dalla Societa' nel periodo 2003-2005, all'andamento prospettico dei costi e dei ricavi del servizio universale risultante dal Piano di impresa;
Considerata, conseguentemente, la necessita' che il NARS verifichi la coerenza del Piano di Impresa rispetto all'intero sistema regolatorio;
Si conviene e si stipula quanto segue:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente contratto di programma regola i rapporti tra Stato e Poste Italiane S.p.a., di seguito denominata Societa', per l'espletamento del servizio postale universale affidato con atto di conferma della concessione, decreto ministeriale 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 2000, n. 102, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
 
Art. 2.
Attivita' e modalita' di erogazione del servizio
1. La Societa' esercita le attivita' di cui al menzionato atto di conferma della concessione alle condizioni previste dal presente contratto di programma, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle di cui alla legge n. 287 del 1990, nonche' dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia.
2. Per lo svolgimento di attivita' strumentali rispetto ai servizi oggetto di concessione la Societa' puo' avvalersi, previa comunicazione all'Autorita' di regolamentazione, di seguito denominata Autorita', di societa' partecipate, ferma restando la responsabilita' in capo alla Societa' dell'adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.
 
Art. 3.
Compiti ed obblighi della Societa' ed attribuzioni dell'Autorita'
1. La Societa' si impegna a porre a disposizione dell'Autorita' la documentazione, i mezzi ed il supporto di risorse umane, senza oneri a carico dell'Autorita', per le verifiche che l'Autorita' ritenga necessarie all'esercizio delle funzioni assegnate dall'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Allo stesso fine la Societa' mettera' a disposizione dell'Autorita', a sua richiesta, gli atti ed i documenti inerenti all'attivita' oggetto della concessione.
2. L'Autorita' effettua gli accertamenti e le ispezioni che reputi necessarie per verificare l'andamento della gestione dei servizi in concessione ed il rispetto degli obblighi del servizio universale, ed espleta la vigilanza sugli accordi inerenti alla posta transfrontaliera.
3. L'Autorita' opera nell'esercizio delle sue competenze affinche' sia garantito il rispetto dell'area dei servizi riservati.
4. La Societa' e' tenuta a rendere permanentemente ed agevolmente conoscibili da parte dell'utenza le condizioni generali dei servizi e la carta della qualita', ed altresi' a fornire, sui loro contenuti essenziali, informazioni chiare, complete e facilmente accessibili.
5. La Societa' si impegna agli opportuni aggiornamenti delle condizioni generali dei servizi e della carta della qualita' e alla loro sollecita trasmissione all'Autorita'.
6. Sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al decreto legislativo n. 261 del 1999 la Societa' trasmette all'Autorita' entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere di Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza. Tale trasmissione e' accompagnata da una relazione che illustra le dinamiche sottostanti l'andamento dell'Onere.
7. L'Autorita' ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 261 del 1999, si riserva la facolta', al fine di contenere gli oneri del recapito, anche in relazione a richieste in tal senso avanzate dalla Societa', di impartire disposizioni in merito alla distribuzione della corrispondenza nel corso della settimana nonche' in ordine alla distribuzione stessa in installazioni appropriate, anziche' presso il domicilio di ciascun soggetto.
 
Art. 4.
Qualita' dei servizi
1. Le parti si danno atto che gli obiettivi di qualita' indicati nel presente Contratto sono parte integrante della Carta della Qualita' del servizio pubblico postale, con particolare riferimento al sistema di rimborsi nei confronti degli utenti in tutti i casi in cui sia tecnicamente possibile verificare puntualmente il rispetto dei valori soglia ivi definiti.
2. Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che costituisce parte integrante dei doveri gravanti sulla Societa' quello di conseguire gli obiettivi di qualita' stabiliti dall'Autorita' con le deliberazioni 15 gennaio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 2003, e 19 giugno 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° luglio 2003, come di seguito indicato:
Posta ordinaria:
J+3 92% entro il 2003;
J+3 93% entro il 2004;
J+3 94% entro il 2005;
J+4 97% entro il 2003;
J+5 99% per il triennio 2003-2005.
Posta prioritaria:
J+1 87% entro il 2003;
J+1 87% entro il 2004;
J+1 88% entro il 2005;
J+2 98% entro il 2003;
J+3 99% per il triennio 2003-2005.
Posta registrata:
J+3 92% entro il 2003;
J+3 92% entro il 2004;
J+3 92,5% entro il 2005;
J+5 99% per il triennio 2003-2005.
Pacco ordinario:
J+5 91% entro il 2003;
J+5 92% entro il 2004;
J+5 93% entro il 2005.
3. L'Autorita', ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, effettua verifiche periodiche su base campionaria sulle prestazioni rese dalla Societa' avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorita'. Gli oneri inerenti alla verifica ed alla pubblicazione dei risultati sono a carico della Societa', alla quale l'Autorita' da' informativa delle relazioni pervenutele. I risultati sono pubblicati unitamente alle determinazioni assunte in proposito dall'Autorita' ai sensi del comma successivo e comunque ogni semestre.
4. Salva la possibile rilevanza di oggettive e documentate circostanze impreviste o imprevedibili o di eventi dipendenti da cause di forza maggiore, per ogni mezzo punto percentuale, o frazione, di mancato rispetto di un obiettivo, evidenziato da una consuntivazione annuale dei dati acquisiti ai sensi del comma precedente, la Societa' e' tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di penale, una somma dell'importo di euro cinquantamila. L'Autorita' si riserva la facolta' di dimezzare l'importo minimo di penale applicabile in presenza di una divergenza dall'obiettivo che sia inferiore al mezzo punto e di speciale tenuita', oppure in presenza di divergenze inferiori al mezzo punto compensate da un piu' che ampio conseguimento nello stesso anno di tutti gli altri obiettivi di qualita' inerenti al singolo servizio.
5. La Societa', durante il periodo di vigenza del presente Contratto, si impegna a individuare, d'intesa con l'Autorita' di Regolamentazione, ulteriori indicatori di qualita' del servizio postale universale con particolare riferimento a quelli concernenti l'adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni richieste, nonche' l'equilibrata riduzione dei tempi di attesa del pubblico agli sportelli, in coerenza con gli impegni assunti nella Carta della Qualita'. Tali ulteriori indicatori saranno definiti anche alla luce delle risultanze di apposite indagini presso gli utilizzatori del servizio.
 
Art. 5.
Reclami
1. La Societa' si impegna alla puntuale attuazione delle procedure di reclamo e di conciliazione previste dalla Carta della qualita' del servizio pubblico postale in conformita' all'art. 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed alla normativa comunitaria. Fermo l'obbligo di pubblicita' previsto dall'ultimo comma dell'articolo citato, che la Societa' deve assicurare con le stesse modalita' anche per i rimborsi da essa erogati, e' facolta' dell'Autorita' richiedere elementi informativi e dimostrativi sui reclami che la Societa' deve sollecitamente produrre.
2. La Societa' si obbliga a informare l'autore del reclamo, nella stessa forma da questo adoperata per il suo atto, delle facolta' attribuitegli dai commi 2 e 4 dell'art. 14 del decreto legislativo citato.
3. La Societa' e' tenuta a consentire l'accesso agli atti in conformita' alla normativa vigente.
4. La Societa' e' altresi' tenuta a fornire all'Autorita', su richiesta, dati e documenti circa l'attivita' dei propri servizi di relazione con il pubblico e di controllo interno.
 
Art. 6.
Obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione
1. La Societa' si impegna a dare compiuta attuazione ai progetti e agli interventi programmati nel piano d'impresa per il completamento del riassetto e per il rilancio dell'azienda, con particolare riguardo al contenimento dei costi connessi all'erogazione del Servizio Postale Universale ed alla loro razionalizzazione.
2. A tal fine la Societa' trasmette all'Autorita' entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco, da aggiornare in seguito con cadenza annuale, degli uffici postali e delle strutture di recapito operanti in zone remote che non garantiscano condizioni di equilibrio economico; entro i successivi novanta giorni deve essere trasmesso un piano di intervento per la progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica in condizioni di non discriminazione ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.
3. L'Onere di Servizio Universale sostenuto dalla Societa' e risultante dalla separazione contabile certificata di cui all'art. 3, comma 6, dovra' presentare nel triennio 2003-2005 un andamento decrescente in termini nominali, per l'effetto congiunto del contenimento dei costi nella misura prevista dal Piano di impresa, e del recupero dei ricavi mediante l'adozione del price-cap per l'aggiornamento delle tariffe dei servizi riservati.
4. La Societa' si impegna a non effettuare chiusure di uffici postali che non siano state preventivamente comunicate all'Autorita'.
 
Art. 7.
Criteri di determinazione delle tariffe e dei prezzi
1. La Societa' e' tenuta all'osservanza delle tariffe e dei prezzi determinati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999.
2. In coerenza con le Linee guida per la regolamentazione del settore postale approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, ai servizi postali sottoposti a regolamentazione tariffaria vengono applicati all'inizio di ogni triennio gli incrementi maturati nel periodo triennale precedente, in base alla formula:

Tn = To [(1 + lambda) + (Pn-1 P*n-1)]
lambda = P* n - x + alfa delta Q
dove:
To e' la tariffa di riferimento e viene ridefinita all'inizio di ogni triennio e si identifica con i valori tariffari stabiliti nella deliberazione in materia, salvo verifica dell'andamento effettivo dei costi. Con riferimento al triennio di vigenza contrattuale To si identifica nei valori tariffari definiti con la deliberazione 23 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni;
il coefficiente x corrisponde alla quota di recupero di produttivita' che viene trasferita al consumatore finale in termini di minore incremento tariffario. Tale coefficiente potra' assumere valori positivi al raggiungimento di condizioni di equilibrio tra costi e ricavi correlati al servizio postale universale, al netto dei trasferimenti da Stato di cui al successivo art. 8;
delta Q rappresenta il correttivo in piu' o in meno che scaturisce dal confronto (effettuato annualmente in sede di calcolo del price-cap) tra i risultati e gli impegni in materia di qualita' di cui all'art. 4; ad esso viene applicato un coefficiente alfa , stimato sulla base dei dati del Piano d'Impresa, pari al rapporto tra i maggiori costi sostenuti - ovvero evitati - dalla Societa' per conseguire risultati di qualita' superiori - ovvero inferiori - a quelli concordati e il costo totale del servizio universale;
P e P* rappresentano rispettivamente il tasso di inflazione effettivo e programmato.
Tn viene aggiornata annualmente secondo la stessa formula ed e' la base per il calcolo del price-cap per i tre anni successivi.
3. La Societa', in relazione ai volumi di traffico ed alle modalita' di accettazione e consegna degli invii, ed in proporzione alle relative economie ritraibili, puo' praticare tariffe e prezzi inferiori sulla scorta di criteri equi, obiettivi e trasparenti. La Societa' si impegna, tuttavia, ad assicurare all'utenza parita' di trattamento a parita' di condizioni, e, in ogni caso, l'assenza di ogni ingiustificata discriminazione.
4. La Societa' si impegna, entro novanta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, a comunicare all'Autorita', sulla base dei criteri indicati al precedente comma 3, i prezzi e le condizioni associate che verranno praticati ai grandi clienti in sede di rinnovo degli accordi convenzionali. Tali prezzi e condizioni verranno pubblicati a cura della Societa', e da questa applicati a tutti i soggetti che si trovino nelle medesime condizioni.
5. L'Autorita' puo' richiedere in merito informazioni integrative nonche' la loro pubblicazione a carico della Societa', impartendo in tal caso le disposizioni opportune per salvaguardare la riservatezza di terzi.
 
Art. 8.
Oneri del servizio postale universale
1. I trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato a parziale copertura dell'Onere del Servizio Postale Universale vengono indicati nella misura di 415 milioni di euro per l'esercizio 2003, 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 222,076 milioni di euro per l'esercizio 2005.
2. La quantificazione definitiva degli importi di cui al comma 1 derivera' dall'applicazione del meccanismo di subsidy cap previsto dalle Linee guida approvate dal CIPE con deliberazione del 29 settembre 2003, secondo la seguente formula:
Sn = Sn-1 (1 + gamma);
gamma = p*n - yn.
Dove:
Sn e' il trasferimento accordato per l'esercizio n;
Sn-1 e' il trasferimento accordato nell'esercizio precedente che, per l'anno 2002, e' stato fissato pari a 428,660 milioni di euro nel Contratto di Programma 2000-2002, come modificato con Atto Aggiuntivo del 21 febbraio 2003; P*n e' il tasso programmato di inflazione per l'anno cui il trasferimento si riferisce;
yn e' l'incremento percentuale di produttivita' che la Societa' si e' impegnata a conseguire nell'esercizio n; tale incremento viene misurato in termini di riduzione dell'Onere del Servizio Universale.
Sulla base del Piano di Impresa tale valore, espresso in termini di incremento medio annuo, e' stato fissato pari al 3,62%, ovvero tale da determinare un Onere del Servizio Universale che, partendo da un valore di 860,1 milioni di euro, come da Separazione Contabile 2002, si riduca progressivamente ogni anno per attestarsi nel 2005 ad un valore pari a 770 milioni di euro.
3. La misura dei valori annuali determinati in base alla applicazione della formula di cui al comma 2 non potra' essere modificata nel periodo di vigenza del Contratto, se non, esclusivamente, nei casi di seguito indicati e per un importo corrispondente al maggiore (ovvero minore) onere conseguente a:
a) il mancato adeguamento tariffario previsto all'art. 7;
b) la non integrale copertura dei minori ricavi derivanti dall'applicazione di tariffe agevolate di cui al successivo art. 9.
 
Art. 9.
Settori ed aree agevolate
1. In vigenza dell'attuale regime di tariffe agevolate, le integrazioni tariffarie dovute alla Societa' dovranno assicurare la piena copertura della differenza tra tariffa agevolata e tariffa piena.
2. I rimborsi dovuti alla Societa' in questa materia sono regolati come segue:
a) per le agevolazioni nei settori dell'editoria e del non-profit entro il 30 aprile di ciascun esercizio la Societa', sulla base della differenza registrata a consuntivo dell'esercizio precedente tra minori ricavi conseguiti a seguito dell'applicazione della tariffa agevolata ed i ricavi ottenibili mediante la tariffa piena, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, e per conoscenza all'Autorita', la previsione relativa all'esercizio di competenza per ciascuna integrazione tariffaria, distinguendo tra libri, giornali quotidiani, e riviste editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa, ed ogni altra pubblicazione. In relazione alle prestazioni effettivamente rese, la Societa' emette su base trimestrale fatture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, allegando a ciascuna una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo, ed attestante l'avvenuta puntale applicazione delle riduzioni indicate;
b) per le agevolazioni previste per la propaganda connessa alle consultazioni elettorali, entro sei mesi dalla data in cui sono state tenute le consultazioni la Societa' trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze la fattura relativa alle prestazioni complessivamente rese nel loro ambito;
c) decorsi tre mesi dalla ricezione delle fatture di cui alle lettere precedenti, sui relativi importi si applicano gli interessi legali.
3. La mancata o incompleta erogazione dei rimborsi, definiti nell'importo e nelle procedure alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, dara' luogo ad un trasferimento di pari importo a carico del Bilancio dello Stato, aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel comma 1 dell'art. 8, come previsto al comma 3, lettera b) dello stesso art. 8.
 
Art. 10.
Emissione di carte valori postali - Filatelia
1. La formulazione dei programmi di emissione delle carte valori postali e', nel rispetto delle disposizioni vigenti, di esclusiva competenza del Ministero delle comunicazioni. La Societa' cura la loro distribuzione e commercializzazione.
2. La Societa' collabora alla formulazione dei programmi annuali di emissione avanzando proprie proposte; in ogni caso, la stessa trasmette al Ministero, entro il 30 settembre del secondo anno precedente quello di emissione le proposte e le segnalazioni eventualmente pervenutele da soggetti terzi. In nessun caso e' consentito alla Societa' di assumere con terzi impegni di qualsivoglia natura relativamente all'emissione di carte valori postali o alla loro realizzazione.
3. Il Ministero, sentito il parere della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 15 dicembre 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce i programmi di emissione, e ne da' comunicazione alla Societa' entro il 31 dicembre del secondo anno precedente quello di emissione.
4. La Societa', ricevuto il programma, sottopone tempestivamente al Ministero le proprie motivate richieste circa la data di emissione, la tiratura ed il valore nominale di ciascun francobollo o intero postale sulla base delle esigenze inerenti all'espletamento del servizio postale nonche' al mercato filatelico. Su tali richieste il Ministero adotta le determinazioni di propria competenza nei modi previsti dalla legge.
5. I costi di progettazione e di stampa delle carte valori postali sono interamente a carico della Societa'.
6. La Societa' si impegna a trasmettere al Ministero entro il mese di aprile di ciascun anno una dettagliata e documentata relazione sull'attivita' svolta durante l'anno precedente nel settore filatelico, secondo gli indirizzi generali di politica filatelica indicati dal Ministero e sui risultati conseguiti.
 
Art. 11.
Rapporti internazionali
1. La Societa' si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, nonche' gli accordi stipulati dallo Stato italiano con soggetti di diritto internazionale; si impegna altresi' a rispettare, nei propri rapporti con gli enti omologhi di altri Paesi, i poteri di rappresentanza, di indirizzo politico e di regolazione attribuiti all'Autorita' dalla normativa vigente.
2. La Societa' partecipa, per quanto di competenza e comunque in collaborazione con l'Autorita', alle conferenze indette da organizzazioni postali internazionali.
3. Al fine di garantire un'equa ripartizione delle spese di partecipazione all'Unione Postale Universale (U.P.U.), le parti convengono che la spesa di contribuzione obbligatoria corrispondente alle venticinque unita' contributive dovute dall'Italia faccia carico all'Autorita', mentre ogni altra spesa comunque discendente o inerente alla partecipazione nazionale alle attivita' dell'U.P.U. sia a carico della Societa'.
4. Qualora le spese complessive che gravano sulla Societa' risultino inferiori al 30% dell'ammontare del contributo obbligatorio a carico dell'Autorita', la Societa' e' tenuta a corrispondere la differenza; la ripartizione degli oneri tra l'Autorita' e la Societa' viene effettuata entro sessanta giorni dall'acquisizione della disponibilita' della documentazione emessa dall'U.P.U., che le parti mettono a reciproca disposizione senza ritardo, in ordine alle spese relative a ciascun anno solare.
 
Art. 12.
Procedimento di approvazione
1. Ai sensi e per gli effetti del disposto della delibera CIPE 22 giugno 2000 recante «regolazione dei servizi di pubblica utilita': direttive per la definizione della procedura relativa alla stipula dei contratti di programma», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2000, richiamata in premessa, si da' atto che il presente contratto e' stato stipulato in conseguenza dell'espletamento dell'iter procedimentale come definito dalla richiamata delibera, e pertanto che:
in data 21 ottobre 2003 lo schema di Contratto e' stato trasmesso a cura del Ministero delle comunicazioni, al Servizio centrale di segreteria del CIPE, alla Ragioneria generale dello Stato, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'editoria, e, per cio' che concerne le agevolazioni in materia elettorale, al Ministero degli interni;
il NARS per i profili regolamentari e la Ragioneria generale dello Stato per cio' che concerne gli aspetti finanziari hanno reso i rispettivi pareri in argomento in data 12 dicembre 2003 ed in data 31 marzo 2004;
il CIPE ha formulato il suo parere in data 5 marzo 2004;
e' stato formulato conforme avviso, quale atto di concerto, del Ministero dell'economia e delle finanze in data 1° aprile 2004;
e' stato acquisito sullo schema di contratto il parere delle competenti commissioni parlamentari in data 26 aprile maggio 2004, che le osservazioni ivi formulate attengono alla fase di esecuzione del contratto e che le parti si impegnano a tenerne conto durante la sua attuazione.
2. Viene dato atto che il parere dalla Ragioneria generale dello Stato, come richiamato nell'ambito del parere CIPE, contiene specifiche indicazioni circa i tempi e le modalita' di inserimento nell'ambito dei provvedimenti di finanza pubblica delle risorse finanziarie necessarie a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del presente contratto a valere rispettivamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (U.P.B. 3.1.2.4-. Poste Italiane) e sullo stato di previsione autonomo della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (cap. 471 - cap. 472 contributi per spese di spedizione postali alle imprese editrici ed al settore non profit).
 
Art. 13.
Durata, esecuzione, interpretazione e clausola arbitrale
1. Il presente contratto si applica fino al 31 dicembre 2005; e' soggetto a revisione, a richiesta di una delle parti, in presenza di una evoluzione dello scenario di riferimento anche per effetto di nuove direttive dell'Unione europea attinenti alle materie che ne formano oggetto, che comportino rilevanti scostamenti rispetto a quanto stabilito dal contratto stesso, ovvero in caso di emanazione di atti normativi di contenuto parimenti innovativo della disciplina vigente nelle materie stesse.
2. Con esclusione di tutto quanto attiene alla materia della qualita' dei servizi, qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto sara' rimessa ad un collegio di cinque arbitri, dei quali uno nominato dal Ministro delle comunicazioni, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Societa' ed il quinto, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio di Stato. Sede dell'arbitrato sara' Roma. Il collegio arbitrale decidera' secondo diritto. Si applicano gli articoli 807 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° giugno 2004
Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri

Il Presidente di Poste Italiane S.p.a.
Cardi
 
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