Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 maggio 2004
Riduzione dell'acidita' totale minima del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalle OO.PP. agricole, «Federazione provinciale Coldiretti di Alessandria», «Unione provinciale agricoltori di Alessandria», «Confederazione italiana agricoltori di Alessandria», in nome e per conto delle aziende vitivinicole associate, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale, previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione sopra citato, da 5,5 g/l a 4,5 g/l per il vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese» per la sola campagna vitivinicola 2003-2004;
Visto il parere favorevole della regione Piemonte protocollo n. 5282/12.2 del 14 aprile 2004 sulla sopra citata domanda;
Considerato che l'andamento climatico del 2003, caratterizzato da una forte siccita' e da un prolungato periodo di eccessive temperature, ha determinato sostanziali variazioni nel ciclo fisiologico della vite, influenzando in modo significativo i valori dell'acidita' totale rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella riunione del 25 marzo 2004, che sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione o provincia autonoma competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale del vino a denominazione di origine controllata «Grignolino del Monferrato Casalese», per la campagna vitivinicola 2003-2004, previsto all'art. 6 del rispettivo disciplinare di produzione, e' ridotto da 5,5 g/l a 4,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 25 maggio 2004
Il direttore generale: Abate
 
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