Gazzetta n. 132 del 8 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 maggio 2004
Riconoscimento dei certificati di abilitazione della Gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo ed interno
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standards of Training, Certification and Watchtkeeping for Seafarers (STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'organizzazione internazionale marittima (IMO, in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopracitata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale, con la quale e' stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per gli uomini di mare;
Visti i decreti direttoriali:
19 giugno 2001 con il quale e' stato istituito il corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (P.S.S.R.);
7 agosto 2001 con il quale e' stato istituito il corso di addestramento Radar ARPA - Bridge Teamwork - Ricerca e salvataggio 01A9952;
7 agosto 2001 01A9905, con il quale e' stato istituito il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;
7 agosto 2001 01A9758, concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere;
7 agosto 2001 01A9861 concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici;
7 agosto 2001 01A9757 concernente la modifica della certificazione del corso di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti;
7 agosto 2001 01A9759 concernente la modifica della certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
7 agosto 2001 01A9951 concernente la modifica del decreto istitutivo del corso all'uso del Radar Osservatore Normale per il personale marittimo;
7 agosto 2001 01A9862 concernente la modifica del decreto 16 febbraio 1995, istitutivo del corso all'uso dei sistemi Radar Ad Elaborazione Automatica dei Dati (A.R.P.A.);
17 ottobre 2001 concernente la modifica della certificazione del corso antincendio di base e avanzato;
Vista la direttiva n. 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, come modificata dalla direttiva n. 98/35/CE del 25 maggio 1998, recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, concernente il regolamento di attuazione delle direttive;
Visti gli articoli 4, commi 2 e 3, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, relativi alla validita' dei certificati adeguati rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri e a cittadini di Stati terzi;
Considerato che il Governo italiano, avvalendosi della regola transitoria 1/15 della Convenzione STCW/95, ha posticipato l'entrata in vigore degli emendamenti alla Convenzione medesima al 1° febbraio 2002;
Considerato che nel periodo antecedente all'entrata in vigore della Convenzione STCW/ 95 sono stati riconosciuti gli attestati di corsi di formazione effettuati presso centri di addestramento autorizzati o riconosciuti da un'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea al fine di pervenire alla data del 1° febbraio 2002 con il piu' elevato numero di marittimi italiani in possesso delle certificazioni IMO STCW/95, senza le quali gli stessi avrebbero trovato difficolta' ad imbarcare;
Considerato che i marittimi italiani e/o comunitari che intendono conseguire certificazioni IMO STCW/95 rilasciate dall'autorita' marittima italiana devono rispettare gli stessi standard stabiliti dalla normativa nazionale vigente e che deve essere garantito un livello di addestramento omogeneo per conseguire tali certificazioni;
Considerato che allo stato attuale ciascuno Stato membro ha sviluppato un programma qualitativo di formazione che, complessivamente considerato, e' stato riconosciuto dall'IMO conforme agli standard della Convenzione STCW/95;
Considerato che l'estrapolazione di cicli formativi dai vari programmi approvati dai singoli Stati membri dell'Unione europea, proprio per la loro diversita', non garantisce il raggiungimento degli standard formativi richiesti a livello internazionale;
Ritenuta altresi' la necessita' di precisare che, in attesa che in ambito comunitario si provveda ad uniformare i programmi di formazione della gente di mare, puo' essere accordata solo ed esclusivamente la convalida dei certificati adeguati rilasciati dall'Autorita' competente di uno Stato membro dell'Unione europea per l'addestramento complessivo previsto dalla Convenzione STCW/95 e non anche quella relativa ad attestati di mera frequenza a corsi di formazione professionale, ancorche' rilasciati su autorizzazione di uno Stato membro;
Ritenuto pertanto che il principio dell'automatica equiparazione contenuta nei decreti direttoriali sopra citati non possa operare, tenuto conto che nella materia in esame non sussistono presupposti e requisiti omogenei ed uniformi a livello intracomunitario;
Decreta:
Art. 1.
Convalida dei certificati
Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, sono convalidati solo ed esclusivamente i certificati adeguati emessi dalle Autorita' competenti di uno Stato membro dell'Unione europea a cittadini di Stati membri della medesima e rilasciati sul modello conforme all'allegato III/1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 e non anche i meri attestati di frequenza di corsi di formazione ancorche' propedeutici al rilascio delle abilitazioni suddette.
Il certificato adeguato e' quello definito dall'art. 2, lettera nn), del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.
 
Art. 2.
Disposizioni transitorie
Le domande di riconoscimento di singoli attestati di frequenza di corsi di formazione rilasciati da centri autorizzati da uno Stato membro dell'Unione europea pervenute al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - ai sensi della lettera circolare prot. n. 7536 del 20 novembre 2003, entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento sono disciplinate come segue:
a) per i corsi di Elementary First Aid (Primo Soccorso Elementare) l'addestramento sara' riconosciuto valido solo se il relativo attestato sara' rilasciato da uno dei soggetti indicati nei decreti direttoriali 14 dicembre 2001 e 28 marzo 2002;
b) per tutti gli altri corsi di formazione citati nella premessa del presente decreto, il riconoscimento sara' subordinato al superamento della prova attitudinale.
 
Art. 3.
Prova attitudinale
La prova attitudinale consiste in un esame teorico e/o pratico, a seconda della tipologia di certificazione da sottoporre a riconoscimento, volto ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei relativi requisiti di competenza.
La prova deve essere svolta presso le autorita' competenti al rilascio dei titoli professionali marittimi di cui all'art. 295 del regolamento al codice della navigazione secondo i programmi previsti dai decreti direttoriali citati in premessa.
Alle autorita' marittime, secondo il criterio di competenza territoriale, saranno comunicati gli elenchi dei marittimi ammessi a sostenere la prova attitudinale, che e' svolta nel rispetto delle date previste per lo svolgimento degli esami per il rilascio dei titoli professionali.
 
Art. 4.
Disposizioni finali
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001 concernente l'istituzione del corso di addestramento radar - A.R.P.A. - Bridge teamwork - ricerca e salvataggio;
2) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente l'istituzione del corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere;
3) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi petroliere;
4) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti gasiere;
5) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
6) art. 3, comma 3, D.D. 19 giugno 2001, concernente il corso di sicurezza personale e responsabilita' sociali (P.S.S.R.);
7) art. 1, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
8) art. 1, comma 4, D.D. 17 ottobre 2001, concernente modifiche alla certificazione del corso antincendio di base e avanzato;
9) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto 16 febbraio 1995 istitutivo del corso radar osservatore normale;
10) art. 3, comma 3, D.D. 7 agosto 2001, concernente modifiche al decreto 16 febbraio 1995 istitutivo del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2004
Il direttore generale: Caliendo
 
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