Gazzetta n. 136 del 12 giugno 2004 (vai al sommario)
LEGGE 11 giugno 2004, n. 145
Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a nonna dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria con-giunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno".



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad
una pena privativa della liberta' personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di
due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa
della liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a
tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
rimanga sospesa.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta' personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della liberta'
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei
mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa»;
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
sia stato riparato interamente il danno, prima che sia
stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il
risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
termine e fuori del caso previsto nel quarto comma
dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena,
determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a
norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di
un anno.
- Si riporta il testo dell'art. 135 del codice penale:
«Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando
settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.».



 
Art. 2.
1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: "conseguenze dannose o pericolose del reato" sono inserite le seguenti: ", ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa";
b) al secondo comma, le parole: ", salvo che cio' sia impossibile" sono soppresse;
c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163".



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 165 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 165 (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena puo' essere subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al
pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento
del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di
esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di
riparazione del danno puo' altresi' essere subordinata,
salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione
delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero,
se il condannato non si oppone, alla prestazione di
attivita' non retribuita a favore della collettivita' per
un tempo determinato comunque non superiore alla durata
della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.
La sospensione condizionale della pena, quando e'
concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere
subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti
nel comma precedente.
La disposizione del secondo comma non si applica
qualora la sospensione condizionale della pena sia stata
concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro
il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».
- Per il testo dell'art. 163 del codice penale, vedi
note all'articolo 1.



 
Art. 3.
1. All'articolo 179 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno tre anni";
b) al secondo comma, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "almeno otto anni";
c) al terzo comma, la parola: ", pari-menti," e' soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
"Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, pur-che' sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo".



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 179 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 179 (Condizioni per la riabilitazione). - La
riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre
anni dal giorno in cui la pena principale sia stata
eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato
abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Il termine e' di almeno otto anni se si tratta di
recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo
99.
Il termine e' di dieci anni se si tratta di delinquenti
abituali professionali o per tendenza e decorre dal giorno
in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una
colonia agricola o ad una casa di lavoro.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e
terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo
stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione
della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la
riabilitazione e' concessa allo scadere del termine di un
anno di cui al medesimo quarto comma, purche' sussistano le
altre condizioni previste dal presente articolo.
La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il
condannato:
1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne
che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato,
ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato
revocato;
2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili
derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi
nell'impossibilita' di adempierle.».
- Per il testo dell'art. 163 del codice penale, vedi
note all'art. 1.



 
Art. 4.
1. All'articolo 180 del codice penale le pa-role: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni" e le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 180 del codce penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 180 (Revoca della sentenza di riabilitazione). -
La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la
persona riabilitata commette entro sette anni un delitto
non colposo, per il quale sia inflitta la pena della
reclusione per un tempo non inferiore a due anni od
un'altra pena piu' grave.».



 
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attivita' non retribuita a favore della collettivita' osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".



Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 165 del codice penale, vedi
note all'art. 2.
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo degli
articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14
della legge 24 novembre 1999, n. 468).
«Art. 44 (Modifica delle modalita' di esecuzione della
permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilita). -
1. Le modalita' di esecuzione della permanenza domiciliare
e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3,
eventualmente imposto, nonche' del lavoro di pubblica
utilita', stabilite nella sentenza emessa dal giudice
possono essere modificate per motivi di assoluta necessita'
dal giudice osservando le disposizioni dell'art. 666 del
codice di procedura penale.
2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione
delle pene; in caso di assoluta urgenza, le modifiche
possono essere adottate con provvedimento provvisorio
revocabile nelle fasi successive del procedimento.».
«Art. 54 (Lavoro di pubblica utilita). - 1. (Omissis).
2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere
inferiore a dieci giorni ne' superiore a sei mesi e
consiste nella prestazione di attivita' non retribuita in
favore della collettivita' da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
3. L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia
in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di
non piu' di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con
modalita' e tempi che non pregiudichino le esigenze di
lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice puo'
ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per un
tempo superiore alle sei ore settimanali.
4. La durata giornaliera della prestazione non puo'
comunque oltrepassare le otto ore.
5. (Omissis).
6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le
modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita'
sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
«Art. 59 (Controllo sull'osservanza delle sanzioni
dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di
pubblica utilita). - 1. L'ufficio di pubblica sicurezza del
luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio
di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente effettua il controllo
sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena
dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di
pubblica utilita' con le modalita' stabilite dall'articolo
65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, in quanto applicabile.».



 
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 giugno 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1880):

Presentato dal sen. Carli il 6 dicembre 2002.
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
referente, il 21 gennaio 2003 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente il 3,
10, 16 e 21 luglio 2003.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede
deliberante, il 7 agosto 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il
30 settembre 2003 e approvato il 15 ottobre 2003.

Camera dei deputati (atto n. 4398):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 22 ottobre 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione l'11, 17 dicembre 2003;
14, 20, 21 gennaio 2004 e il 4 febbraio 2004.
Esaminato in aula il 10 maggio 2004 e approvato, con
modificazioni, il 12 maggio 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 1880-B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 24 maggio 2004 con parere della commissione
1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 25 maggio 2004 e
approvato il 26 maggio 2004.
 
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