Gazzetta n. 137 del 14 giugno 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
C.C.N.L. di interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5, C.C.N.L. 1994/1997, Comparto sanita', stipulato il 1° settembre 1995.

In data 20 maggio 2004, alle ore 11, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN :
Nella persona dell'avv. Guido Fantoni - presidente (firmato), e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL FP sanita' (firmato) |CGIL (firmato) CISL FPS (firmato) |CISL (firmato) UIL FPL (firmato) |UIL (firmato) FSI (firmato) | FIALS (firmato) |CONFSAL (firmato)
|CONFEDIR (firmato)
|CIDA (firmato)
|USPPI (firmato)
|CISAL (firmato)
|RDB/CUB (firmato)
|UGL (firmato)

Preso atto che le OO.SS. che, rispetto al C.C.N.L. del 1° settembre 1995, hanno cambiato la propria denominazione vengono riportate con l'attuale denominazione in quanto tuttora esistenti.
In particolare la R.S.U. (Snatoss, Adass, Fase, Fapas, Sunas, Soi) e' attualmente denominata FSI e la Federazione nazionale: FIALS, CISAS/SANITA', CONFSAL/SANITA' e' attualmente denominata FIALS.
Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato C.C.N.L. sulla interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5, C.C.N.L. 1994/1997 comparto sanita' stipulato il 1° settembre 1995.
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Brescia - Sezione lavoro, in relazione al ricorso della sig.ra Archetti Elisabetta contro I.N.P.D.A.P. (causa iscritta al R.G. 397/2001), nella seduta del 17 giugno 2002, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo n. 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 45, comma 5 del C.C.N.L. comparto Sanita' 1994/1997, stipulato il 1° settembre 1995;
Tenuto conto che, con la propria istanza, la ricorrente aveva chiesto all'I.N.P.D.A.P. l'inclusione nella retribuzione previdenziale e, conseguentemente, nella base di calcolo dell'indennita' «premio di servizio» dell'incremento dell'indennita' di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilita', nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 45, comma 5, secondo la posizione funzionale di inquadramento dei lavoratori;
Considerato che le parti non possono intervenire con il presente contratto in materia legata al trattamento pensionistico che esula dalle competenze della fonte negoziale;
Che a tali conclusioni possono pervenire solo gli enti previdenziali sulla base della natura degli emolumenti percepiti dai dipendenti, applicando le vigenti disposizioni in materia;
Che, pertanto, con il presente contratto le parti possono solo dare la propria interpretazione sulla natura dell'emolumento controverso;
Tenuto conto a tal fine che l'art. 45, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 1° settembre 1995 unifica diverse tipologie di indennita', denominandole di qualificazione professionale la quale assorbe dal 1° dicembre 1995 le indennita' degli articoli 56 (indennita' per il personale infermieristico) e 57 (indennita' di incremento, della utilizzazione delle strutture e degli impianti) del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987 e gli articoli 49 (indennita' della professione infermieristica) e 50 (Indennita' di incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi) del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, gia' riconosciute utili ai fini previdenziali e valutabili in sede di liquidazione della indennita' premio servizio;
Che le indennita' individuate dal citato art. 45 vengono corrisposte secondo la posizione funzionale di inquadramento rivestita dal personale e non in riferimento alle mansioni svolte e come tali costituiscono un elemento fisso e ricorrente della retribuzione, gia' a suo tempo ritenuto dagli enti previdenziali utilizzabile come base contributiva, sia previdenziale che assistenziale, ivi compresa la loro inclusione nella base di calcolo dell'indennita' «premio servizio»;
Che tali indennita', per ragioni di maggiore flessibilita' e per premiare la professionalita' acquisita dai dipendenti in relazione ai vari fattori individuati dal comma 3 dello stesso articolo, sono state rese incrementabili in sede aziendale, a decorrere dal 1° dicembre 1995;
Tenuto presente che anche tale incremento, la cui misura e' prevista dal comma 5, e' fisso e ricorrente ed e' corrisposto per 12 mensilita', ai sensi del comma 4, come la indennita' di base cui afferisce;
Che una volta conseguito l'incremento, l'intera indennita' di esso comprensiva non subisce piu' variazioni in quanto l'acquisizione di tecniche innovative o esperienze professionali anche legate a particolari uffici e, quindi, all'esercizio di competenze piu' specialistiche rimangono un patrimonio professionale del dipendente del quale l'azienda puo' beneficiare con un utilizzo del medesimo anche per esperienze piu' qualificate e diverse;
Considerato che quanto affermato nel precedente punto trova riscontro nella circostanza che in nessuna parte dell'art. 45 o di altro articolo del contratto del 1995 il mantenimento dell'incremento da parte del dipendente sia sottoposto a verifica ed a conseguente revoca in caso di diverso impiego del dipendente laddove sia stato collegato alle condizioni lavorative;
Considerato, inoltre, che l'art. 45, comma 3 del C.C.N.L. del 1995, ora oggetto di interpretazione, ha cessato di produrre i propri effetti, con l'entrata in vigore del C.C.N.L. del 7 aprile 1999 (salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 31, comma 3, del medesimo contratto) e che l'incremento dovuto alla sua applicazione, se in godimento, e' entrato a far parte della nuova struttura della retribuzione dei dipendenti quale importo della prima fascia economica che risulta essere pensionabile;
Tutto quanto sopra premesso, con riferimento alla natura dell'incremento dell'indennita' di cui all'art. 45, comma 5, del 1° settembre 1995 concordano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
Art. 1. - 1. L'incremento dell'indennita' di cui all'art. 45, comma 5, del C.C.N.L. 1° settembre 1995, ha natura fissa e ricorrente e non e' modificabile in conseguenza delle mansioni attribuite al dipendente o del suo spostamento ad altra attivita', una volta che sia stato attribuito. Pertanto tale indennita' ha la medesima natura dell'indennita' professionale prevista dal comma 1 dello stesso articolo cui afferisce.
 
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