Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 25 maggio 2004
Integrazione alla determinazione del 21 aprile 2004 n. 6, riguardante indicazioni operative in ordine alla verifica triennale delle attestazioni di qualificazioni. (Determinazione n. 10/2004).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto
Sono pervenute dalle associazioni delle SOA e da alcune SOA richieste di chiarimenti in ordine alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6 contenente indicazioni in materia di documentazione mediante la quale le imprese, al fine di ottenere la verifica triennale della loro attestazione, dimostrano l'esistenza dei requisiti di ordine generale nonche' in materia di modalita' di verifica, da parte delle SOA (societa' organismi di attestazione), delle autodichiarazioni rese dalle imprese e di criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di verifica dell'esistenza della capacita' strutturale delle imprese.
Premesso che detta determinazione n. 6/2004 ha chiarito che il termine di 60 giorni, stabilito dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m., entro il quale le imprese devono richiedere la effettuazione della verifica triennale non e' perentorio e che, pertanto, la richiesta puo' essere effettuata anche dopo la scadenza dello stesso, e' stato chiesto di quanto possa essere anticipata la richiesta di verifica triennale rispetto al termine dei 60 giorni con possibile utilizzazione di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi ad annualita' diverse da quelle indicate nella determinazione 6/2004.
E' stato richiesto, inoltre, di conoscere l'avviso dell'Autorita' su quali devono essere i parametri di riferimento per la verifica relativa al costo del personale e dell'ammortamento nel caso una impresa intende integrare l'attestazione in suo possesso con nuove categorie e/o aumentare quelle esistenti, successivamente o contestualmente alla verifica triennale.
E' stato inoltre richiesto se l'obbligo di acquisire il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) ed i certificati del casellario giudiziale al fine di verificare le previste dichiarazioni sostitutive di atto notorio sussiste, oltre che nel caso di verifica triennale, anche nel caso di rilascio dell'attestazione.
L'Autorita' si era poi riservata nella suddetta determinazione n. 6/2004 di fornire indicazioni in ordine alla configurazione dell'ipotesi del costo del lavoro eccessivamente modesto previsto dall'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. e a tal uopo aveva programmato di indire incontri con gli enti interessati.
Tali incontri si sono svolti in data 14 maggio 2004 con gli enti previdenziali, INPS, INAIL e CASSE EDILI, nonche' con i sindacati di settore e con le associazioni imprenditoriali e in data 18 maggio 2004 con le associazioni delle SOA. In tali incontri sono emersi alcuni problemi per i quali occorre dare indicazioni alla SOA. Va precisato che in ordine al costo del lavoro eccessivamente modesto gli enti previdenziali i sindacati e le associazioni imprenditoriali si sono riservati da fornire le loro valutazioni in breve tempo.
Negli incontri e' stato chiarito che il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) e' in fase di perfezionamento e che il sistema entrera' a regime fra un paio di mesi. Vi e', quindi, un periodo transitorio in cui il documento non e' rilasciato tempestivamente. E' stato anche chiarito che esso documenta il possesso del requisito d'ordine generale di cui all'art. 17, comma 1, lettera d), (inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. Gli enti previdenziali si sono, poi, riservati di verificare la possibilita' che il DURC possa essere considerato sostitutivo dei modelli riepilogativi annuali attestanti l'importo dei versamenti effettuati negli ultimi cinque esercizi oppure di prevedere il rilascio di un documento speciale che attesti i suddetti versamenti.
E' anche emerso che l'attuazione parziale e transitoria dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale prevista dal decreto del Ministero della giustizia dell'11 febbraio 2004 non e' ancora a pieno regime e, quindi, i tempi di rilascio dei certificati non sono coerenti con quelli previsti per l'effettuazione della verifica triennale. Si pone anche in questo caso l'introduzione di una norma transitoria.

Considerato in diritto
Per quanto riguarda il primo quesito va rilevato che e' necessario stabilire un limite alla possibilita' di anticipare la verifica triennale rispetto al termine di scadenza della validita' triennale dell'attestazione in quanto, altrimenti, si potrebbe verificare che il controllo venga effettuato sulla base di bilanci e dichiarazioni dei redditi relativi anche a due anni fiscali anticipati rispetto alla suddetta data di scadenza il che porterebbe a verifiche triennali non uniformi. D'altra parte una interpretazione logico sistematica delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. conduce ad affermare che la richiesta della verifica triennale non puo' essere antecedente a novanta giorni dalla data di scadenza della validita' triennale. Detto termine e', infatti, quello previsto dall'art. 15, comma 6, anche se con riferimento al tempo minimo che deve decorrere dalla data di rilascio dell'attestazione alla richiesta del suo rinnovo.
Per quanto riguarda il secondo quesito va osservato che l'Autorita', nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni gia' rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) e nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni gia' rilasciate con modifica delle sole classfiche delle qualicazioni), ha gia' espresso il proprio avviso in ordine alla possibilita' di una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica dell'attestazione. In base a tali avvisi e' da escludere che l'eventuale integrazione possa essere effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti affetti dalla tolleranza del 25%. Va anche ricordato che nel caso di integrazione dell'attestazione devono restare ferme le date del rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale.
Per quanto riguarda il quesito relativo al certificato di regolarita' contributiva e ai certificati del casellario giudiziale la risposta non puo' che essere positiva. Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenze del 2 marzo 2004, n. 991, del 2 marzo 2004, n. 993 e del 30 marzo 2004, n. 2124, ha ritenuto che le SOA, pur essendo organismi di diritto privato, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione di natura vincolata con valore di atto pubblico, il che comporta che le SOA hanno la qualita' di soggetti ai quali, in base alla normativa vigente, e' consentito l'accesso diretto ai documenti indicati e cio' sia per il rilascio dell'attestazione sia per la verifica triennale della stessa.
In ordine, poi, alle suddette verifiche (regolarita' contributiva e assenza di condanne di cui all'art. 17 comma 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s. m) - dato che si e' constatato che i tempi di rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale, nella fase di avvio dei due sistemi di certificazione, non sono coerenti con il termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 15-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 per effettuare la verifica triennale, e del termine di 90 giorni, stabilito dall'art. 15, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e s.m. per il rilascio dell'attestazione - occorre prevedere un regime transitorio che consenta contemporaneamente il rispetto dell'anzidetto termine e permetta la verifica del possesso degli indicati requisiti. Tale disciplina transitoria puo' essere rinvenuta nella possibilita' di considerare effettuate positivamente, in via provvisoria, la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e del certificato del casellario giudiziale. Nel caso che tali documenti, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei prescritti requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio dell'attestazione, revoche che decorreranno rispettivamente dalla data della scadenza della validita' triennale e dalla data di rilascio dell'attestazione.
Cio' premesso, ad integrazione delle indicazioni di cui alla determinazione del 21 aprile 2004, n. 6, si precisa:
a) le imprese possono richiedere l'effettuazione della verifica triennale non oltre 90 giorni antecedenti alla data di scadenza della validita' triennale;
b) resta confermato, anche in vigenza della modifica introdotta nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, che l'integrazione di una attestazione in corso di validita' e' effettuata con riferimento ai parametri del costo dei dipendenti e degli ammortamenti non affetti dalla tolleranza del 25% e con date di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale uguali a quelle previste dalla attestazione da integrare;
c) si puo' considerare, in via transitoria, effettuate positivamente la verifica triennale o le verifiche previste per il rilascio dell'attestazione avendo acquisito le prescritte dichiarazioni sostitutive ed inoltrato la richiesta del rilascio del DURC e dei certificati del casellario giudiziale;
d) nel caso che il DURC e i certificati del casellario giudiziale, una volta rilasciati, non dimostrino il possesso dei relativi requisiti le SOA dovranno provvedere alla revoca della verifica triennale o del rilascio della attestazione, le quali avranno decorrenza rispettivamente dalla data della scadenza della validita' triennale e dalla data di rilascio dell'attestazione;
e) le SOA a dimostrazione della effettuazione della richiesta del DURC e dei certificati del casellario giudiziale dovranno trasmettere, in allegato alla copia dell'attestazione rilasciata a seguito della effettuazione della verifica triennale o a seguito del rilascio dell'attestazione - come previsto dalla nota dell'Osservatorio del 27 ottobre 2003, protocollo n. 56940/03/OSS - copie conforme all'originale delle suddette richieste.
Roma, 25 maggio 2004
Il presidente: Garri
 
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