Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I terreni di Sanseverino».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.
164.

Esaminata la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Macerata in data 13 dicembre 2003, e trasmessa dalla regione Marche in data 1° marzo 2004, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «I terreni di Sanseverino».
Visto sulla sopracitata richiesta di riconoscimento il parere favorevole della regione Marche.
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in San Severino Marche (Macerata) il 7 maggio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole.
Ha espresso, nella riunione del 27 maggio 2004, presente il funzionario della regione Marche, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «I TERRENI DI SANSEVERINO»

Art. 1.

Denominazione dei vini

La denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«I terreni di Sanseverino» Rosso;
«I terreni di Sanseverino» rosso superiore;
«I terreni di Sanseverino» rosso passito;
«I terreni di Sanseverino» Moro.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1, devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«I terreni di Sanseverino» rosso (anche nelle tipologie passito e superiore):
Vernaccia Nera: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varieta' a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 50%.
«I terreni di Sanseverino» Moro:
Montepulciano: minimo 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino tutte le varieta' a bacca nera, non aromatiche, idonee alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» di cui al precedente art. 2 comprende l'intero territorio amministrativo del comune di San Severino Marche, in provincia di Macerata.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «I terreni di Sanseverino» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da ritenersi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo della denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» esclusivamente i vigneti posti ad una quota sul livello del mare inferiore a 500 metri.
Per i nuovi impianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3000.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino tenuto conto dell'evoluzione tecnico agronomica.
Sono ammessi, per i nuovi impianti le forme di allevamento in parete anche con cordone permanente.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E¨ consentita l'irrigazione di soccorso.
Per i vini a Denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino, la produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

=====================================================================
| |Titolo alcolometrico volumico
Tipologia |Produzione uva tonn./ha| naturale min. % vol. ===================================================================== Rosso |9,0 |11,50 --------------------------------------------------------------------- Rosso superiore|8,0 |12,00 --------------------------------------------------------------------- Rosso passito |8,0 |12,00 --------------------------------------------------------------------- Moro |8,0 |12,00

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, qualora superi questo limite, ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia «passito» la resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 43%.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio e l'appassimento, devono essere effettuate all'interno del territorio della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia e' consentito che le suddette operazioni, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, siano effettuate in cantine situate nei comuni contigui alla zona di produzione della denominazione di origine e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito» e le operazioni di appassimento possono essere fatte in pianta e/o dopo la raccolta in locali idonei eventualmente igrotermocondizionati e/o sottoposti a ventilazione forzata fino a raggiungere un tenore zuccherino di almeno 260 g/l.
Il periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere comunque anteriore al 1° dicembre dell'anno di produzione delle uve.
La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno della capacita' massima di 500 litri per un periodo di almeno due anni.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Prima di essere immessi al consumo i vini a denominazione di origine controllata «I terreni di Sanseverino» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento:

=====================================================================
Tipologia | Mesi | Decorrenza ===================================================================== Rosso |18 | 1° dicembre successivo alla vendemmia Rosso superiore |24 | 1° dicembre successivo alla vendemmia Rosso passito |24 | 1° dicembre successivo alla vendemmia Moro |18 | 1° dicembre successivo alla vendemmia

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«I terreni di Sanseverino» Rosso:
colore: rosso rubino;
sapore: sapido, armonico, tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«I terreni di Sanseverino» Rosso Superiore:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: sapido, armonico,tipico, caratteristico;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«I terreni di Sanseverino» Rosso Passito:
colore: rosso rubino chiaro tendente al granato;
odore: intenso, caratteristico dell'appassimento;
sapore : vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui almeno 12,50 % svolto;
acidita' totale minima : 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
acidita' volatile corretta, massimo 1,5 g/l;
«I terreni di Sanseverino» Moro:
colore: rosso rubino intenso;
sapore: armonico, talvolta di frutta rossa;
odore: gradevole, complesso;
titolo alcoolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini puo' rilevare lieve sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto, «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

Per l'immissione al consumo dei vini «I terreni di Sanseverino» sono ammessi recipienti fino a 5 litri.
La tipologia Passito deve essere immessa al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' non superiori a litri 0,750.
E' consentito, per i recipienti di volume nominale fino a 0,375 litri e per i recipienti da 5 litri, l'uso del tappo a vite.
E' escluso, per tutti i recipienti, l'utilizzo del tappo a corona.
 
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