Gazzetta n. 139 del 16 giugno 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 10 maggio 2004, n. 149
Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/102/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, che modifica la direttiva 1999/29/CE del Consiglio relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, recante modifica della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Vista la direttiva 2003/100/CE della Commissione, del 31 ottobre 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317, concernente regolamento recante norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE;
Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra la Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il prescritto parere nel termine di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto legislativo disciplina le sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
2. Sono fatte salve le disposizioni relative:
a) agli additivi nell'alimentazione degli animali, disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
b) alla commercializzazione dei mangimi, disciplinati dalla legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;
c) al decreto del Ministro della sanita' in data 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, e successive modificazioni, a condizione che i residui ivi previsti non siano menzionati nell'allegato I;
d) ai microrganismi nei mangimi;
e) ai prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, di cui all'allegato B del decreto del Ministro della sanita' in data 13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985;
f) ai mangimi per animali disciplinati, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, e successive modificazioni.



Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria».
L'art. 1 e l'allegato B, cosi' recitano:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.

Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.
La direttiva 2001/102/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
006 del 10 gennaio 2002.
La direttiva 1999/29/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
115 del 4 maggio 1999.
La direttiva 2002/32/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
140 del 30 maggio 2002.
La direttiva 2003/57/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
151 del 19 giugno 2003.
La direttiva 2003/100/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
285 del 1° novembre 2003.
Per la direttiva 2002/32/CE vedi sopra.
L'allegato I della citata direttiva, cosi' recita:

Allegato I

----> Vedere allegato I da pag. 14 a pag. 17 <----

- Il decreto del Ministro della sanita' in data
13 novembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinano n.
102 alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 13 dicembre 1985,
reca: «Prodotti di origine minerale e chimico industriali
impiegati nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 reca:
«Attuazione delle direttive 95/69/CE che fissa le
condizioni e le modalita' per il riconoscimento e la
registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari
operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.»
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433, reca:
«Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE,
98/51/CE e 1999/20/CE n materia di additivi
nell'alimentazione degli animali».
- Il decreto del Ministro della salute 23 dicembre
2002, n. 317, reca: «Regolamento interministeriale recante
norme di attuazione della direttiva 1999/29/CE, relativa
alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali».
- La legge 15 febbraio 1963, n. 281, reca: «Disciplina
della preparazione e del commercio dei mangimi.».
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
L'articolo 2, comma 3, cosi' recita:
3. «La Conferenza Stato-regioni e' obbligatoriamente
sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di
decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle
materie di competenza delle regioni o delle province
autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro
venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti
attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in
ordine alle procedure di approvazione delle norme di
attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 1:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse.
- Per la legge 15 febbraio 1963, n. 281, vedi note alle
premesse.
Il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, reca: «Limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti
fitosanitari tollerati nei prodotti destinati
all'alimentazione. (Recepimento delle direttive n.
97/41/CE, n. 1999/65/CE e n. 1999/71/CE)».
- Per il decreto del Ministro della sanita' in data
13 novembre 1985, vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, reca:
«Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali.».



 
Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433;
d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi;
e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;
f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;
g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o gia' utilizzato per l'alimentazione degli animali;
i) «razione giornaliera»: la quantita' totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'eta' e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme di trasferimento;
n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento.



Note all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse. L'art. 2,
comma 1, lettera a), cosi' recita:
«1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «additivi»: le sostanze o le preparazioni
utilizzate nell'alimentazione degli animali che hanno una
piu' delle seguenti finalita' di seguito elencate: omissis»



 
Art. 3.
Limiti di tolleranza

1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.
2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorita' preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili.
3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II.
4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.
5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, reca:
«Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE
relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione animale.» L'art. 181, cosi'
recita:
«Art. 18 (Comunicazioni). - 1. Ferme restando le
specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai
controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il
Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento
fra le amministrazioni interessate e la Commissione
europea.
2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro
della salute trasmette alla Commissione europea una
relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal
programma di cui all'art. 17 predisposta dalle
amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione
sono informate le amministrazioni partecipanti al programma
di controllo.
3. Nella relazione dovranno essere specificati:
a) criteri di elaborazione del programma;
b) numero e natura dei controlli effettuati;
c) risultati dei controlli, con particolare
riferimento al numero e alla natura delle infrazioni
accertate;
d) azioni intraprese in caso di accertamento di
infrazioni.»



 
Art. 4.
Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo

1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione.
2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.
 
Art. 5.
Divieto di diluizione

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanza indesiderabile supera il livello massimo fissato nell'allegato I, non possono essere mescolati, a scopo di diluizione, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
 
Art. 6.
Restrizioni e controlli

1. I prodotti destinati all'alimentazione animale conformi al presente decreto, per quanto riguarda la presenza di sostanze indesiderabili, sono sottoposti soltanto alle restrizioni in materia di circolazione previste dal decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223.



Note all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223,
vedi note all'art. 3.



 
Art. 7.
Mangimi complementari

1. I mangimi complementari, tenuto conto della loro proporzione prescritta nella razione giornaliera, non possono contenere sostanze indesiderabili di cui all'allegato I in quantita' superiori a quelle fissate per i mangimi completi.
 
Art. 8.
Importazioni ed esportazioni

1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunita' europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualita' sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento.
2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I.
3. Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformita' all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.



Note all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE
legge n. 031 del 1° febbraio 2002. L'art. 12, cosi' recita:
«Art. 12 (Alimenti e mangimi esportati dalla Comunita).
- 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla
Comunita' per essere immessi sul mercato di un paese terzo
devono rispettare le pertinenti disposizioni della
legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle
autorita' del paese importatore o diversa disposizione di
leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre
procedure giuridiche e amministrative eventualmente in
vigore in detto paese.
In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli
alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a
rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati
o riesportati soltanto qualora le autorita' competenti del
paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente
dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle
circostanze per cui non e' stato possibile immettere gli
alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.
2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo
bilaterale concluso tra la Comunita' o uno dei suoi Stati
membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati
dalla Comunita' o da detto Stato membro nel paese terzo in
questione devono rispettare dette disposizioni.»



 
Art. 9.
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, e' punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.
4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.
 
Art. 10.
Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto legislativo, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.



Note all'art. 10:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita:
«Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»
- Per le direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE
e 2003/100/CE, vedi note alle premesse.



 
Art. 11.
Disposizioni finali

1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.
2. E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 maggio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Sirchia, Ministro della salute
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
La Loggia, Ministro degli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
Allegato I
(articolo 3, comma 1)

----> Vedere allegato da pag. 7 a pag. 12 <----
 
Allegato II
(articolo 3, comma 3)

----> Vedere allegato a pag. 13 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone