Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2004
Agevolazioni per l'acquisto di un sistema di personal computer, denominato «PC ai giovani», di cui all'art. 4, comma 9, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, in particolare, l'art. 4, comma 9, il quale prevede che il Fondo di cui all'art. 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (di seguito: «Fondo») e' destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie denominato «PC ai giovani» (di seguito: «Progetto»), diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2004, nonche' la loro formazione e che le modalita' di attuazione del progetto, nonche' le erogazioni degli incentivi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dello stesso art. 27 della legge n. 289 del 2002;
Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 8 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003, emanato ai sensi del predetto art. 27, comma 1, della legge n. 289 del 2002, come novellato dal decreto interministeriale in data 30 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2004, con il quale sono state disciplinate le modalita' di attuazione dell'analogo progetto relativo all'anno 2003;
Ritenuta l'opportunita', in considerazione dei risultati positivi conseguiti nell'attuazione del progetto nell'anno 2003, di adottare, pur con qualche necessario adeguamento, le stesse modalita' di gestione dell'intervento e di erogazione degli incentivi, continuando ad avvalersi della collaborazione di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., che si sono confermati gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale sotto il profilo sia dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere lo scopo prefissato dal legislatore;
Ravvisata l'esigenza di individuare un percorso formativo in grado di conferire ai beneficiari del contributo una competenza di base nelle discipline informatiche, attestata dalla relativa certificazione rilasciata da un soggetto abilitato, scelto mediante apposita selezione effettuata nel rispetto della normativa vigente;
Decreta:
Art. 1. Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo

1. Alle persone fisiche nate nell'anno 1988 e che, quindi, compiono il sedicesimo anno di eta' nell'anno 2004, iscritte all'anagrafe tributaria e residenti in Italia (di seguito: «beneficiari»), che acquistano nel corso dello stesso anno 2004, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un sistema di personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 2, e' riconosciuto, all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 175,00 nei limiti delle disponibilita' come individuate ai sensi dell'art. 6, comma 1.
2. Ai fini delle agevolazioni di cui al presente decreto per «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
b) scheda di gestione dell'audio e del video;
c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);
d) lettore CD Rom e/o DVD;
e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' e/o gestionali;
f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
3. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2, nonche' della certificazione, rilasciata dal produttore ovvero distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.
4. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema, purche' comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 2.
5. I beneficiari possono aderire al progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. I beneficiari che hanno usufruito dell'incentivo di cui al comma 1 possono altresi', partecipare ad un concorso per via telematica attraverso l'apposito sito del portale «www.italia.gov.it» (di seguito «sito»). Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie premia i migliori classificati nel superamento di una prova di inventiva e capacita' informatica per la soluzione di un problema appositamente concepito in cui i termini saranno pubblicati sul sito.
 
Art. 2.
Modalita' di conseguimento dell'incentivo

1. Per i beneficiari costituisce titolo di legittimazione per il conseguimento dell'incentivo la lettera loro trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale vengono illustrate le finalita' del Progetto, viene attribuito un numero di identificazione personale (di seguito: «PIN») leggibile mediante abrasione della pellicola su di esso sovrapposta.
2. L'incentivo e' conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito simbolo riportato nel sito, esposto in modo visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.
3. I beneficiari forniscono al rivenditore il PIN e il numero di codice fiscale, esibendo la carta di identita' o altro documento equivalente ai fini dell'identificazione personale.
4. L'incentivo e' costituito da una riduzione, di pari importo, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.
5. I beneficiari che non abbiano ricevuto la lettera di cui al comma 1, possono farne richiesta rivolgendosi al centro di servizi (contact center) di cui all'art. 5, comma 1, lettera f).
 
Art. 3.
Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato sul sito, indicando gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio e manifestando la volonta' di accettare le condizioni che lo riguardano riportate nel sito medesimo. Nel caso di rivenditori gia' iscritti al progetto per l'anno 2003, e' sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati gia' comunicati, utilizzando allo scopo l'apposito foglio elettronico predisposto sullo stesso sito.
2. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilita' l'identita' dell'acquirente e il suo titolo di legittimazione, accede alla propria posizione sul sito e compila l'apposito foglio elettronico, trasferendovi i dati relativi all'operazione e, specificatamente, le generalita' dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale, il PIN, il numero di serie del PC, nonche' il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
3. L'operazione di cui al comma 2 e' automaticamente inibita in caso di esaurimento delle disponibilita' del Fondo.
4. A fronte di ogni operazione effettuata al rivenditore e' riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito. Il relativo importo e' corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o vaglia o assegno postale emesso da Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del rivenditore medesimo della somma di euro 3,00 per ogni operazione, oltre i normali costi praticati dal sistema bancario o da Bancoposta.
 
Art. 4. Competenze di base nelle discipline informatiche con relativa
certificazione

1. Ai beneficiari e' assicurata la possibilita' di accedere ad un percorso formativo in grado di conferire una competenza di base nelle discipline informatiche, al termine del quale, previo superamento di verifiche di apprendimento, viene rilasciata la relativa certificazione da parte di un soggetto abilitato, individuato mediante apposita selezione da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel rispetto della normativa vigente.
2. Tutte le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul Fondo, fatta eccezione per quelle a carico dei beneficiari per l'iscrizione al percorso formativo. Il costo dell'iscrizione e' stabilito nella convenzione da stipulare tra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il vincitore della selezione di cui al comma 1.
3. I beneficiari possono aderire al Progetto, relativamente all'incentivo di cui al comma 1, entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione dei risultati della selezione di cui allo stesso comma. Al fine del superamento delle verifiche di apprendimento previste dal percorso formativo sono concessi ulteriori sei mesi di tempo a decorrere dal termine ultimo per l'iscrizione.
 
Art. 5. Attivita' del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli
organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal presente decreto il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e di societa' Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
a) la predisposizione dell'elenco dei nominativi dei beneficiari, corredato dei relativi dati necessari per l'attuazione del Progetto;
b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione del PIN, al riconoscimento della posizione comprovante la tipologia dell'attivita' commerciale del rivenditore, nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
c) la predisposizione e il recapito delle lettere ai beneficiari;
d) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3, comma 4;
e) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;
f) l'organizzazione e la gestione di un centro di servizi (contact center) al fine di soddisfare le richieste dei soggetti di cui all'art. 2, comma 5.
2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
b) effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere;
c) provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4.
 
Art. 6.
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle disponibilita' come individuate ai sensi dell'art. 27 della legge n. 289 del 2002, al netto della somma impiegata per l'attuazione del progetto relativo all'anno 2003 e della somma di 30 milioni di euro destinata all'istituzione del fondo speciale «PC alle famiglie» di cui all'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.
2. La restante quota delle disponibilita' di cui al comma 1 e' utilizzata per la concessione degli incentivi e per l'attuazione dell'art. 4.
3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalita' di cui al presente decreto, comprese quelle relative all'organizzazione complessiva del concorso di cui all'art. 1, comma 6, sono a carico delle disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.
4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su un conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a. presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalita' da stabilire nella convenzione di cui all'art. 5, comma 1.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie
Stanca

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 214
 
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