Gazzetta n. 143 del 21 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 giugno 2004
Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
Visto il decreto interministeriale del 15 febbraio 1999 con il quale sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Visto il decreto interministeriale del 20 aprile 1999 con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, con il quale, in sostituzione del secondo periodo del comma 16, dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato, tra l'altro, a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, nonche' a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1, dello stesso decreto legislativo, relativa alla scommessa Tris;
Considerato di dover disporre anche in merito alla raccolta delle scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998, in quanto, sebbene relativamente ad esse la riduzione dell'aliquota di imposta sia gia' stata operata direttamente dalla legge, in una misura certa, che non necessita di ulteriori interventi determinativi, la stessa legge tuttavia richiede comunque, in proposito, l'adozione di un provvedimento di concerto dei Ministri competenti; che conseguentemente i contenuti di tale provvedimento, non dovendo riguardare la determinazione della predetta aliquota, devono allora esprimersi, quanto a finalita', in coerenza con lo scopo che giustifica l'intera norma di cui all'art. 22, comma 16, della legge n. 289 del 2002; che questo scopo si sostanzia, in pratica, nella realizzazione della destinazione dei vantaggi economici, derivanti dalla riduzione dell'aliquota di imposta, ai soggetti che effettuano la raccolta delle diverse tipologie di scommesse considerate dalla norma stessa;
Considerato che, per le scommesse a totalizzatore nazionale, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e che sul prelievo lordo vengono calcolati l'aliquota dell'imposta unica ed il corrispettivo per il concessionario, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare all'UNIRE;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul prelievo lordo, detratta l'imposta unica, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario;
Considerato che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore la percentuale del corrispettivo ai concessionari e' stata prevista nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo fino a Euro 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il secondo scaglione di incasso lordo da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38, del 30,40 per cento per il terzo scaglione di incasso lordo oltre 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore rispetto al prelievo lordo e' stato pari al 36,38 per cento;
Considerato che applicando l'aumento medio di 4,82 punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 147 del 2003, il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore passa da 36,38 per cento a 41,20 per cento;
Considerato che l'innalzamento del valore medio dell'aggio sulle scommesse a totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la riduzione dell'aliquota dell'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 5,26 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
Ritenuto di applicare l'importo corrispondente al valore medio dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione di incasso, intervenendo nell'innalzamento dell'aliquota di aggio riferita a detto scaglione, in cui sono presenti tutti i concessionari, compresi quelli il cui incasso lordo raggiunge, nel corso dell'anno, gli scaglioni superiori. In tal modo si realizzerebbero, in egual misura, condizioni economiche migliorative per l'intero settore;

A d o t t a

il seguente decreto:

Art. 1.
1. Dal 1° gennaio 2003, relativamente alle scommesse ippiche, diverse dalla Tris e da quelle ad essa assimilabili, le aliquote dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono stabilite nella misura seguente:
a) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore nazionale e a quota fissa: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
 
Art. 2.
1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al totalizzatore e' riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche determinate con decreto ministeriale:
a) 42,50 fino a Euro 4.131.655,19 di incasso lordo;
b) 34,20 da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38 di incasso lordo;
c) 30,40 oltre Euro 8.263.310,39 di incasso lordo.
 
Art. 3.
1. Relativamente alle tipologie di scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, l'effetto economico utile conseguente alla riduzione dell'aliquota di imposta al 22,5 per cento, stabilita dall'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla ripartizione tra i soggetti che effettuano la raccolta delle medesime scommesse.
2. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le maggior somme dovute dall'UNIRE ai concessionari di cui al comma 2, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2004

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 397
 
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