Gazzetta n. 144 del 22 giugno 2004 (vai al sommario)
ERRATA-CORRIGE
Comunicato relativo al «Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126, recante: "Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento".». (Pubblicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 15 maggio 2004).

Nel testo del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 25, seconda colonna, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dove e' scritto: «e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."», leggasi: «e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non sussiste o perche' non lo ha commesso, ..."».
 
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