Gazzetta n. 147 del 25 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 aprile 2004
Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con il quale sono state approvate le norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;
Visto il voto 278, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore de lavori pubblici nell'adunanza del 5 maggio 2000, con il quale e' stato espresso parere favorevole allo schema di norme funzionali e geometriche per la costruzione di nuove strade, rinviando ad un successivo provvedimento l'elaborazione dei criteri per la disciplina dell'adeguamento delle strade esistenti;
Ritenuto, in tale contesto, necessario porre allo studio apposite norme funzionali e geometriche per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti finalizzate all'innalzamento del livello di sicurezza e ad un miglioramento funzionale della circolazione stradale, nel rispetto dei vincoli locali, ambientali, paesaggistici, archeologici ed economici;
Ritenuto altresi' necessario disciplinare da subito, nelle more dell'emanazione della nuova normativa, il regime transitorio per gli adeguamenti delle strade esistenti;
Art. 1.
1. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, e' sostituito come segue: «Le presenti norme si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali, salva la deroga di cui al comma 2 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, e sono di riferimento per l'adeguamento delle strade esistenti, in attesa dell'emanazione per esse di una specifica normativa.
 
Art. 2.
1. All'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, dopo le parole «Nel caso in cui,» sono aggiunte le seguenti «per le strade di nuova costruzione,».
 
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone nuove norme per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti, finalizzate all'innalzamento dei livelli di sicurezza ed al miglioramento funzionale della circolazione, nel rispetto dei vincoli ambientali, paesaggistici, archeologici, delle condizioni locali, nonche' delle esigenze della continuita' di esercizio. Entro lo stesso termine la Direzione generale per le strade ed autostrade predispone apposite linee guida contenenti criteri e modalita' per la presentazione delle richieste di deroga alle norme di cui al punto 1 del presente articolo.
 
Art. 4.
1. Fino all'emanazione delle suddette norme, per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo, i progetti di adeguamento delle strade esistenti devono contenere una specifica relazione dalla quale risultino analizzati gli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza, attraverso la dimostrazione che l'intervento, nel suo complesso, e' in grado di produrre, oltre che un miglioramento funzionale della circolazione, anche un innalzamento del livello di sicurezza, fermo restando la necessita' di garantire la continuita' di esercizio della infrastruttura.
 
Art. 5.
1. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 22 aprile 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei Conti il 22 giugno 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 51
 
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