Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2004
Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Patata di Bologna», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea, per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio dei 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Patata Bologna D.O.P., con sede in Bologna, via Bassa dei Sassi n. 1/2, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Patata di Bologna», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;
Vista la nota protocollo n. 66636 del 31 maggio 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale il Consorzio Patata Bologna D.O.P. ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento CEE 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento CE n. 535/97 del Consiglio;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Patata di Bologna», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Patata Bologna D.O.P., assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Patata di Bologna», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 63636 del 31 maggio 2004, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento CE n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Patata di Bologna».
 
Art. 2.
La denominazione «Patata di Bologna» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Patata di Bologna», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
«PATATA DI BOLOGNA»
Art. 1.
La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Patata di Bologna e riservata alla patata che risponde ai requisiti stabiliti nel seguente disciplinare di produzione.
La D.O.P., «Patata di Bologna», identifica il tubero che risponde per caratteristiche fisiche, organolettiche ed area di produzione a quanto descritto nel disciplinare di seguito riportato.
Art. 2.
Le varieta' utilizzabili devono essere riconducibili per caratteristiche morfologiche e organolettiche alla tipologia tradizionale coltivata nella provincia di Bologna, cioe' la varieta' Primura, quindi con tuberi di forma ovale-allungata e con un buon contenuto di sostanza secca. I tuberi devono essere dotati di una polpa particolarmente serbevole, tendenzialmente non farinosa, idonea a molteplici utilizzi culinari come il fritto, la cottura a vapore e al forno.
Dal punto di vista morfologico le piante devono avere uno sviluppo vegetativo non eccessivo, con steli procombenti di grossezza normale, le foglie devono essere grandi di colore verde chiaro e mostrare una fioritura media. La precocita' di maturazione e' variabile da precoce a medio-tardiva, in funzione delle varieta', delle caratteristiche pedologiche dell'ambiente bolognese e delle variazioni climatiche.
I tuberi devono avere una forma prevalentemente ovale-allungata, regolare, con polpa consistente, di colore variabile dal bianco al giallo paglierino, buccia liscia e con la tradizionale tonalita' chiara, caratteristica fornita dalla composizione dei suoli di coltivazione.
Dal punto di vista organolettico-qualitativo, la tipologia della patata di Bologna ha tradizionalmente un contenuto medio di sostanza secca e una buona consistenza della polpa, che la rendono particolarmente idonea a tutti gli usi, grazie anche alla sua buona presenza sul piatto.
Il gusto tipico ma non troppo pronunciato e la sua buona conservabilita', ottenuti grazie alla produzione in terreni vocati ed all'applicazione di tecniche agronomiche legate alla tradizione, ne fanno ancora oggi il riferimento ottimale per il mercato.
Art. 3.
La patata, per avvalersi della DOP deve essere prodotta esclusivamente da aziende agricole, condizionata e confezionata da imprese tutte situate nella provincia di Bologna, al fine di garantire il controllo e la tracciabilita'.
Art. 4.
Le condizioni ambientali (suolo e clima) per la produzione della D.O.P «Patata di Bologna», devono essere idonee per fornire il supporto adeguato allo sviluppo di tuberi con le caratteristiche citate di seguito.
Suolo: deve essere fertile, profondo, dotato di sostanza organica e con una buona capacita' drenante. Fin dai primi del 1800, le particolari caratteristiche del suolo descritte nell'opera del Contri (1817) legano la patata al territorio bolognese. Egli infatti descrive come la patata prediliga i «fondi bassi, gia' liberati dalle acque ed alzati dalle alluvioni dei fiumi», ovvero i terreni di bonifica tipici del bolognese. Le alterazioni avvenute nel tempo, su questo suolo, hanno dato poi origine a zone pianeggianti, costituite da sedimenti alluvionali trasportati e depositati dai fiumi e torrenti originari dell'Appennino e tutt'oggi attivi. Diversi processi chimici, fisici e biologici hanno contribuito alla formazione pedologica di tessitura medio-fine, dal pH alcalino, con buona dotazione dei principali elementi nutrizionali per la patata, come il potassio che risulta particolarmente presente. Si puo' osservare anche il caratteristico appoderamento del territorio, formato da appezzamenti di piccole-medie dimensioni, con orientamento secondo la linea di massima pendenza utile ad uno sgrondo naturale delle acque. Sempre ai primi dell'ottocento, Filippo Re nella sua opera «Saggio sulla coltivazione e su gli usi del pomo di terra» descrive i primi tentativi di conservazione dei tuberi durante l'inverno, deponendoli in ambienti asciutti, avvolti con strati di foglie secche o fieno, oppure paglia, che hanno preceduto la messa a punto delle attuali tecniche di stoccaggio, originarie e tipiche del territorio bolognese. Non va inoltre dimenticato, che anche il Bignami, nel 1773, riportava nella sua opera «Le Patate» come tale tubero fosse gia' entrato nell'uso comune in cucina per fare il pane, le frittelle, i bigne' e le tagliatelle, cibi sicuramente tipici del territorio bolognese.
Dal punto di vista morfologico, i suoli dove avviene la coltivazione si presentano per la gran parte pianeggianti ma comprendono anche un'area collinare, mentre per l'aspetto pedologico, riferito alla composizione, come stabilito dalla Carta dei Suoli della regione Emilia-Romagna, possono essere distinti in: «suoli San Martino», «suoli Ascensione», «suoli Medicina», «suoli Massumatico», «suoli Cicogna», «suoli Galisano» e «suoli San Giorgio», riconducibili quindi a caratteristiche di buona profondita' e buon drenaggio, con pH moderatamente alcalino e con presenza di sostanza organica. La tessitura e' leggermente variabile tra gli stessi, ma tendenzialmente fine in superficie e media negli strati piu' fondi.
Dal punto di vista idrologico il territorio e' ben fornito per la presenza di torrenti e fiumi naturali (Idice, Reno, Gaiana, Fossatone, Quaderna, Rido, Sillaro, Samoggia, Savena, ecc.) ed anche per la presenza di canali artificiali appositamente costruiti (canale Emiliano-Romagnolo), per fornire acqua alle coltivazioni nel periodo primaverile-estivo, che risulta quello di maggior fabbisogno.
Clima: la pianura bolognese e' caratterizzata da temperature primaverili tiepide a partire da fine febbraio-inizio marzo, ideali per garantire una idonea germogliazione dei tuberi seminati in questo periodo. Durante lo stadio di massimo sviluppo vegetativo, concentrato nel periodo che va da aprile a giugno, le temperature raggiungono facilmente i 25-28° C, favorendo la formazione e l'accrescimento dei tuberi ed una regolare maturazione. Le precipitazioni distribuite durante l'anno, favoriscono la coltivazione nella fase di primo accrescimento vegetativo ed inizio tuberificazione; le stesse garantiscono pure il reintegro della falda idrica e le lavorazioni del suolo preparatorie alla semina della patata.
Art. 5.
Tecnica colturale: si basa fondamentalmente sulle pratiche presenti nel territorio fin dall'inizio della coltivazione della patata, come la preparazione del suolo, con lavorazioni profonde per favorire un buon sviluppo dell'apparato radicale e uno sgrondo efficace delle acque in eccesso.
La prima operazione consiste nella preparazione del terreno con l'assolcatura, effettuata nell'autunno precedente la semina, che permette agli agenti atmosferici invernali, quali la pioggia ed il gelo, di agire disgregando le zolle di terreno piu' grossolane e creare una tessitura idonea ad accogliere il tubero-seme. Tale lavorazione influisce in maniera significativa sullo sviluppo e sulla forma dei tuberi; infatti la tuberificazione degli stoloni, avviene in maniera regolare ed alla giusta profondita', quando il piano di semina ed il cumulo di terreno che ricopre il tubero-seme non risultano compatti, ma sufficientemente soffici ed areati. Inoltre, la produzione di tuberi sara' piu' regolare limitando la presenza di tuberi deformi, agevolando pure le operazioni di raccolta meccanica con conseguente riduzione di danni meccanici ai tuberi.
Per la semina e' obbligatorio l'impiego di tuberi-seme certificati, sia interi che tagliati, la cui preparazione alla semina prevede la pre-germogliazione, operazione che permette ai tuberi seme di svilupparsi in maniera piu' precoce e resistente una volta deposti in campo. Durante questa fase i tuberi sostano in un ambiente non soggetto a gelate, in presenza di luce diffusa, cosicche' si sviluppi un germoglio di alcuni millimetri di lunghezza, dalla forma tozza e robusta. Tale pratica garantisce, una volta avvenuta la semina, una germogliazione regolare, priva di fallanze ed una certa precocita' di maturazione della produzione, caratteristica ancora ricercata per gran parte delle produzioni pedecollinari dell'areale bolognese.
Per quanto riguarda l'avvicendamento colturale, e' vietata la monosuccessione ed e' ammesso il ritorno della patata nello stesso appezzamento di terreno dopo due anni di altre colture.
La concimazione viene effettuata tenendo conto dei fabbisogni della coltura; essa deve fornire gli elementi nutrizionali piu' adeguati, quali l'azoto, il fosforo ed il potassio, affinche' sia possibile ottenere produzioni ottimali sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La produzione massima e' di 60 tonnellate/ha.
La tecnica colturale si completa con la concimazione e la difesa, applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari della regione Emilia-Romagna.
Irrigazione: la tipica piovosita' autunno-primaverile e la composizione intrinseca dei terreni alluvionali della pianura bolognese s'integrano in maniera perfetta alla rete di torrenti naturali e canali artificiali, utilizzati dai produttori per fornire durante la coltivazione regolari apporti irrigui, evitando sprechi e valorizzando le caratteristiche qualitative, come per esempio la pezzatura commerciale omogenea, il contenuto in sostanza secca e l'attitudine culinaria dei tuberi stessi.
La raccolta deve essere eseguita a maturazione fisiologica completa del prodotto, cioe' quando la buccia non si lacera alla pressione esercitata dallo sfregamento con le dita, in quanto cio' permette di intervenire con macchine scavaraccoglipatate che depositano i tuberi in contenitori idonei al trasporto presso gli stabilimenti di ritiro.
La conservazione delle patate avviene in bins in celle per frigo-conservazione a temperatura controllata, compresa tra 4 e 7° C, al riparo dalla luce.
Sono ammessi i trattamenti di post-raccolta previsti dalla vigente legislazione.
Art. 6.
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del seguente disciplinare e' svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
Art. 7.
La D.O.P. «Patata di Bologna» deve essere identificabile per aspetto fisico, componente chimica e organolettica, dai seguenti parametri:
a) tuberi di forma prevalentemente ovale-allungata, piuttosto regolare, con presenza di gemme (occhi) superficiali e poco pronunciati;
b) buccia liscia, integra e priva di difetti esterni che alterino le sue caratteristiche;
c) calibro dei tuberi omogeneo compreso tra 40 e 75 mm;
d) polpa di colore variabile dal bianco al giallo paglierino;
e) conservabilita' non oltre i 10 mesi dalla data di raccolta.
Dal punto di vista chimico la composizione media per 100 g di parte edibile e' cosi' suddivisa:
acqua da 70,0 a 85,0%;
proteine da 1,8 a 2,2%;
grassi da 0,09 a 1,12%
carboidrati da 13,5 a 17,0%;
fibre da 2,2 a 2,7%;
minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio, manganese, ferro, cobalto, rame, zinco, nichel, cromo, fosforo, cloro, fluoro, iodio, boro, selenio) da 1,0 a 1,2%;
vitamine da 0,05 a 0,1%.
La «Patata di Bologna» all'atto dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
a) omogeneita' di calibro dei tuberi: la dimensione dei tuberi (diametro radiale) misurata con calibro a maglia quadrata non puo' essere inferiore a mm 40 e superiore a mm 75.
La differenza tra diametro minimo e massimo non puo' essere superiore a mm 30.
Le tolleranze sono cosi' fissate:
1) diametro minimo (mm 40) e massimo (mm 75): 3% sul numero di tuberi del campione;
2) omogeneita': 15% sul numero di tuberi;
b) non presentare in percentuale sul peso totale:
1) tuberi con difetti esterni evidenti (deformi, immaturi, pelati, germogliati, verdi, scabbiati, o con altre alterazioni parassitarie localizzate sulla buccia): 10%;
2) tuberi con macchie sottocutanee di origine traumatica (macchie nere) e alterazioni interne della polpa (cuore cavo, maculatura ferruginea, vitrescenza, ecc.): 10%;
3) tuberi con danni esterni (ferite, tagli): 5%;
4) tuberi sezionati e con marcescenze nella polpa: 0%.
La somma dei difetti inerenti le alterazioni delle caratteristiche dei tuberi non puo' superare il 15% in peso, escluso la percentuale inerente l'omogeneita' dei calibri e la pezzatura.
Art. 8.
La commercializzazione della «Patata di Bologna» ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le seguenti confezioni:
sacchi da 4 kg, 5 kg, 10 kg e 25 kg con fascia centrale o stampata di almeno 10 cm;
retine da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg e 2,5 kg;
confezione: vertbag, quickbag, girsac e busta da 0,5 kg, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 5 kg;
vassoio o vaschetta con peso di 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;
cartone e ceste da 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg e 25 kg.
In tutti i casi le confezioni debbono contenere prodotto pulito ed essere sigillate in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa.
Sulle confezioni deve essere indicata la dicitura: «Patata di Bologna» seguita dalla dizione «D.O.P.» e dal logo cosi' specificato: una immagine stilizzata di patata attraversata in diagonale da due fasce di colore rosso e blu, i cui colori risultano i seguenti:
il giallo della patata stilizzata Pantone Yellow 116 C, quadricromia 0/20/100/0;
il rosso della prima fascia obliqua Pantone Warm Red C, quadricromia, 0/100/100/0;
il blu della seconda fascia obliqua Pantone blu 286 C, quadricromia, 100/70/0/0;
Il carattere tipografico impiegato per comporre qualsiasi testo risulta essere l'Avenir nelle versioni chiaro e bold.
Il marchio non puo' essere riprodotto sulle confezioni in dimensioni inferiori ai 20 mm di base e comunque la DOP «Patata di Bologna» deve essere riportata in dimensioni maggiori di qualsiasi altra dicitura riportata in etichetta.

----> Vedere marchio di pag. 25 <----

Dovranno inoltre essere indicati:
nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;
peso netto all'origine;
varieta', nonche' eventuali indicazioni complementari ed accessorie non aventi carattere laudativo e non idonee a trarre in inganno il consumatore sulla natura e le caratteristiche del prodotto.
La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta, a caratteri chiari e leggibili il simbolo grafico comunitario e relative menzioni, in conformita' alle precisazioni del Reg. (CE) 1726/98 e successive modifiche.
La dizione «Denominazione di Origine Protetta» puo' essere ripetuta in altra parte della confezione o dell'etichetta anche in forma di acronimo «D.O.P.».
Art. 9.
Commercializzazione prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Patata di Bologna», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;
gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato, provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92;
l'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato.
 
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