Gazzetta n. 151 del 30 giugno 2004 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERAZIONE 10 giugno 2004
Modificazioni alle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale"» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71;
Visti gli articoli 7, 8, 20, 23, 24, 26, 27 delle predette «Norme»;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;
Delibera all'unanimita':
Art. 1.
1. L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Interventi in giudizio). - L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri ha luogo con il deposito delle deduzioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
Il Presidente della giunta regionale interviene depositando, oltre alle deduzioni, la procura speciale rilasciata a norma dell'art. 3, contenente l'elezione del domicilio in Roma.
Eventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilita', devono aver luogo con le modalita' di cui al comma precedente.
L'atto di intervento di cui ai commi precedenti deve essere depositato non oltre venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Il cancelliere da' comunicazione dell'intervento alle parti costituite.».
 
Art. 2.
1. All'art. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«La documentazione di cui, con apposito provvedimento adottato dal Presidente su proposta del giudice relatore, si disponga l'acquisizione al giudizio e' depositata nella cancelleria.
La cancelleria, entro il termine di cui all'art. 8, secondo comma, da' comunicazione del deposito alle parti costituite.».
 
Art. 3.
1. Il primo comma dell'art. 8 e' sostituito dal seguente:
«Il Presidente fissa con decreto il giorno dell'udienza e convoca la Corte.».
 
Art. 4.
1. L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze). - Tutte le decisioni della Corte sono pubblicate integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Ove la decisione della Corte abbia ad oggetto una legge regionale o provinciale il Presidente ne dispone altresi' la pubblicazione nel rispettivo Bollettino Ufficiale.».
 
Art. 5.
1. I commi secondo e terzo dell'art. 23 sono sostituiti dai seguenti:
«La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
La parte convenuta puo' costituirsi e presentare deduzioni entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.».
 
Art. 6.
1. L'art. 24 e' sostituito dal seguente:
«Art. 24 (Pubblicazioni). - Il Presidente, accertata la regolarita' degli atti e delle notificazioni, dispone la pubblicazione dei ricorsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonche', ove si faccia questione di un atto di una regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale, previa annotazione dei ricorsi stessi, a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.».
 
Art. 7.
1. Nel primo periodo dell'art. 25 l'espressione «5, 6, 7, 8, 9» e' sostituita dalla seguente:
«4, 5, 6, 7, 8, 9».
 
Art. 8.
1. All'art. 26, primo comma, dopo le parole il ricorso deve essere sottoscritto e depositato nella cancelleria della Corte" e' aggiunto il seguente periodo:
«ed e' annotato a cura del cancelliere, in ordine cronologico, nell'apposito registro.».
2. Nel quarto comma dell'art. 26 l'espressione «5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21» e' sostituita dalla seguente:
«4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21».
 
Art. 9.
1. Nell'art. 27 e' inserito, dopo il primo comma, il seguente:
«Il ricorso deve essere notificato altresi' all'Organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.».
 
Art. 10.
1. Nel terzo comma dell'art. 27 l'espressione «5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21» e' sostituita dalla seguente:
«4, 5, 6, 7, 8, 10 a 19 e 21».
 
Art. 11.
1. Gli articoli 29, 30, 31 e 32 prendono rispettivamente la numerazione 31, 32, 33 e 34.
 
Art. 12.
1. Dopo l'art. 28 sono aggiunti i seguenti articoli:
«Art. 29 (Pubblicazioni). - I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino ufficiale.
Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato unitamente all'ordinanza che decide sulla ammissibilita' dello stesso.».
«Capo quarto - Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 (Deposito dei ricorsi). - Il deposito dei ricorsi di cui agli articoli 23, primo comma, 26, terzo comma, 27, secondo comma, puo' essere effettuato avvalendosi del servizio postale.
In tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini per il deposito, vale la data di spedizione postale.».
 
Art. 13.
1. Le presenti norme integrative entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 30 giugno 2004
Il Presidente: Zagrebelsky
 
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