Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004
Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalita' ed ambito di applicazione;
Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia;
Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto l'art. 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, nonche' l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;
Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti al Ministero dell'ambiente;
Considerato che l'istruttoria tecnica svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura e Segreteria tecnica per le aree naturali protette, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;
Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati, le province e i comuni interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisita l'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia.
2. E' istituito l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia che ha personalita' di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. All'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.
4. Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e' delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.
5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terra' conto di quanto stabilito nel presente decreto.
6. La pianta organica dell'Ente parco e' determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 2.
1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 e' effettuata secondo le disposizioni e le modalita' previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Alta Murgia individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco puo' avvalersi di personale in posizione di comando, nonche' di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate dagli enti locali, nonche' da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 3.
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
Art. 4.
1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco di cui all'art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all'allegato A vengono rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Puglia.
 
Art. 5.
1. L'Ente parco puo' avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonche' degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attivita' che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalita' dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato A.
 
Art. 6.
1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, cosi' come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potra' provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.
 
Art. 7.
1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco puo' concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualita' e che soddisfino le finalita' istitutive del parco.
 
Art. 8.
1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonche', per quanto riguarda le attivita' istituzionali dell'amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 50
 
Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 5)
Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia
Art. 1.
Zonizzazione interna
1. L'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia, cosi' come delimitata nella cartografia allegata, e' suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio «steppico» e rupicolo;
zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;
zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attivita' economiche compatibili con le finalita' del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia.
Art. 2.
Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile
1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, (recepita con legge 11 febbraio 1992, n. 157, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), nonche' 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita' biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;
b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;
c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
d) la promozione di attivita' di educazione e di formazione ambientale di ricerca scientifica, nonche' di attivita' ricreative compatibili;
e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
f) lo sviluppo delle attivita' produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.
Art. 3.
Divieti generali
1. Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell'Alta Murgia le seguenti attivita':
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;
b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche. La prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attivita' di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, e' condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;
f) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera b);
g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; e' consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorita', secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attivita' agro-silvo-pastorali;
m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' agro-silvo-pastorali, purche' realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attivita' zootecniche;
n) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
o) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scanficatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;
p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;
q) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1, lettera c);
r) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.
Art. 4.
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita' di eseguire gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore;
c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;
d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
e) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera c);
f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per le colture in atto la regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, entro due anni dall'istituzione dell'Ente stesso, redigera' un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.
Art. 5.
Divieti in zona 2
1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, lettere e) ed f).
Art. 6.
Regime autorizzativo generale
1. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:
a) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
b) le opere di mobilita' di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e all'art. 8, comma 1, lettera a);
c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonche' i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;
d) i piani forestali.
2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente parco.
3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle citate direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, e dei rispettivi atti di recepimento, compresi in tutto o in parte nei confini del parco nazionale dell'Alta Murgia, sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dall'art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente parco provvedera' ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.
Art. 7.
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:
a) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio, e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31 primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Dal computo della superficie utile sono escluse le superfici occupate da costruzioni strumentali all'agricoltura (quali costruzioni per la conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri per animali). Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
c) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale. E' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione.
2. Ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.
3. In caso di contestazione in ordine all'effettiva presenza di coltivazioni agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta a carico del diretto interessato l'onere di presentazione di documentazione probatoria.
Art. 8.
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) gli impianti e le opere tecnologiche;
c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con gli assessorati all'agricoltura e all'ambiente della regione Puglia, le produzioni agricole e zootecniche tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, cosi' come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
e) la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo o connessi ad attivita' agricole su suoli di cui si abbia la disponibilita' ed in assenza, sugli stessi suoli e alla data di entrata in vigore delle presenti norme, di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;
f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;
g) il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;
h) gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 20% della loro superficie utile previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria, nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale.
Art. 9.
Regime autorizzativo in zona 3
1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell'Alta Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti da parte della regione.
2. E' consentito svolgere l'attivita' agricola secondo le metodiche in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nonche' le attivita' di manutenzione del territorio.
3. La regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, adotta un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.
4. L'Ente parco e la regione Puglia elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle disposizioni generali del presente decreto.
Art. 10.
Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
b) l'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potra' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria.
Art. 11.
Sorveglianza
1. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 del presente decreto e' affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

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