Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 13 maggio 2004
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Sustiva efavirenz», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/272/2004).

Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale «Sustiva efavirenz» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/99/110/008 600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale;
EU/1/99/110/009 600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale;
Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;
Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialita' medicinale «Sustiva efavirenz»;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-ter della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;
Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;
Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto e' stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale «Sustiva efavirenz» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.
Decreta:
Art. 1.
Alla specialita' medicinale SUSTIVA EFAVIRENZ nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale n. 034380081/E (in base 10), 10T69K (in base 32);
600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 034380093/E (in base 10), 10T69X (in base 32).
 
Art. 2.
La specialita' medicinale «Sustiva efavirenz» e' classificata come segue:
600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale n. 034380081/E (in base 10), 10T69K (in base 32);
classe H;
prezzo ex factory 273,46 euro;
prezzo al pubblico 451,32 euro;
600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 034380093/E (in base 10), 10T69X (in base 32);
classe H;
prezzo ex factory 273,46 euro;
prezzo al pubblico 451,32 euro.
 
Art. 3.
E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 4.
Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.
 
Art. 5.
Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificato alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 13 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 239
 
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