Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 31 maggio 2004
Requisiti che devono possedere le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione continua dei professionisti sanitari;
Considerato che la richiamata disposizione prevede la definizione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua dei requisiti per l'accreditamento delle societa' scientifiche che svolgono attivita' di formazione continua;
Considerato che il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 nel testo risultante dall'atto di intesa Stato e conferenza unificata del 15 aprile 2003, riconosce alle Societa' scientifiche il ruolo di «garanti non solo della solidita' delle basi scientifiche degli eventi formativi, ma anche della qualita' pedagogica e della loro efficacia»;
Considerato che l'accordo tra il Ministro della salute e le regioni e le province di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 20 maggio 2004, prevede, al punto 14, che le societa' scientifiche possono svolgere attivita' di collaborazione, con la Commissione nazionale per la formazione continua e con le regioni, per l'attivita' di valutazione degli eventi formativi nell'ambito del programma ECM;
Considerato, altresi', che il predetto Piano sanitario nazionale 2003-2005 riconosce agli ordini, collegi e associazioni professionali il ruolo di «organismi di garanzia della aderenza della formazione agli standard europei ed internazionali»;
Considerato che le societa' scientifiche, analogamente alle societa' scientifiche di altri Paesi, hanno il prevalente scopo di promuovere il costante aggiornamento degli associati e devono, quindi, svolgere attivita' finalizzate ad adeguare le conoscenze professionali ed a migliorare le competenze e le abilita' cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli associati stessi al progresso scientifico e tecnologico, con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alle prestazioni sanitarie erogate;
Considerato che le societa' scientifiche, nel nostro sistema sanitario, sono chiamate a svolgere anche attivita' di collaborazione con il Ministero della salute, le regioni e le istituzioni sanitarie pubbliche per la elaborazione, diffusione e adozione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostici-terapeutici e la promozione dell'innovazione e della qualita' dell'assistenza;
Considerato che non sono previsti dalle leggi vigenti specifici requisiti per la costituzione delle societa' scientifiche dell'area sanitaria, salvo quelli previsti in via generale dai capi II e III del titolo II del libro I del codice civile;
Rilevato che sono presenti in Italia numerose societa' scientifiche, alcune delle quali, per numero di associati, ambiti specifici di attivita', finalita' istituzionali e rapporti con il mondo del farmaco e dei dispositivi medici, non possono svolgere correttamente o compiutamente le proprie funzioni;
Ritenuta, pertanto, l'esigenza di definire i requisiti essenziali che le societa' scientifiche devono possedere per svolgere le richiamate attivita' con particolare riferimento all'attivita' formativa nell'ambito del programma l'ECM ed all'attivita' di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attivita' sanitarie;
Ritenuto, in particolare, che le societa' scientifiche dei medici chirurghi debbano di norma fare riferimento alle specialita' mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni e che pertanto debba essere disincentivata la costituzione di societa' non riconducibili alle predette specialita' e discipline;
Ritenuto che le societa' scientifiche delle professioni dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonche' degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attivita' sanitaria, debbano di norma fare riferimento alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta;
Ritenuto, in ragione del ruolo che le societa' scientifiche devono svolgere nell'ambito del sistema sanitario italiano e delle implicazioni che il contributo culturale e scientifico delle stesse puo' comportare per lo sviluppo e la qualita' delle attivita' sanitarie e mediche del Paese, che al riconoscimento delle stesse si debba provvedere con decreto del Ministro della salute, previa verifica del possesso dei requisiti essenziali individuati dal presente decreto;
Ritenuto di rimettere alla disciplina generale, che sara' stabilita dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, la definizione dei requisiti e delle modalita' di accreditamento delle societa' scientifiche in qualita' di provider di formazione residenziale e a distanza;
Ritenuto di estendere, per la parte compatibile, la presente disciplina anche alle associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
Preso atto dei criteri individuati dalla Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMC e O) e dalla Federazione Italiana delle Societa' Medico Scientifiche (FISM);
Vista la proposta della Commissione nazionale per la formazione scientifica approvata nella seduta del 27 aprile 2004;
Decreta:
Art. 1.
1. Per poter svolgere le attivita' di collaborazione con le istituzioni sanitarie e le attivita' di aggiornamento professionale di cui in premessa, le societa' scientifiche dei medici-chirurghi, dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione devono essere riconosciute con decreto del Ministero della salute.
2. Sono, altresi', riconosciute, ai fini di cui al com-ma 1, con decreto del Ministro della salute le societa' scientifiche degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici, costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' sanitaria.
3. Per il riconoscimento ai sensi del presente decreto, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari di cui ai comma 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con organizzazione presente in almeno 12 regioni, anche mediante associazione con altra societa' o associazione della stessa professione, specialita' o disciplina;
b) rappresentativita' di almeno il 30% dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area o settore di esercizio professionale;
c) atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico contenenti:
denominazione dell'ente, indicazioni del patrimonio e della sede;
previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti che operano nelle varie strutture e settori di attivita' del servizio sanitario nazionale (aziende ospedaliere, aziende USL, aziende universitarie, IRCCS, ospedali classificati, case di cura private accreditate, ecc.) o in regime libero-professionale (non discriminazione in relazione al luogo di lavoro);
previsione dell'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina dei servizi del S.S.N., che la societa' o l'associazione rappresenta, ovvero con attivita' lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la societa' o l'associazione rappresenta (non discriminazione personale);
previsione, tra le finalita' istituzionali, anche di attivita' di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attivita' formativa ECM;
previsione, tra le finalita' istituzionali, anche della collaborazione con il Ministero della salute, le regioni, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
previsione, tra le finalita' istituzionali, anche dell'elaborazione di linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.M.; promozione di trials di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre societa' e organismi scientifici;
previsione di assenza di finalita' di lucro;
previsione di non esercizio di attivita' imprenditoriali o partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attivita' di formazione continua;
previsione dell'espressa esclusione di finalita' sindacali;
previsione di finanziare le attivita' sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonche' di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati;
previsione di finanziare le attivita' ECM attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua;
previsione di sistemi di verifica del tipo e della qualita' delle attivita' svolte;
indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organi con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo;
espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti o degli organismi statutari democraticamente eletti dei bilanci preventivi e dei consuntivi;
regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonche' delle modalita' con cui l'assemblea stessa e gli altro organismi deliberano;
norme relative all'estinzione della Societa' ed alla eventuale devoluzione del patrimonio.
 
Art. 2.
1. Le societa' scientifiche dei medici chirurghi debbono, di norma, fare riferimento alle specialita' mediche di cui all'art. 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, o alle discipline stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta.
2. Le societa' scientifiche dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, nonche' degli psicologi, dei biologi, dei fisici e dei chimici che svolgono attivita' sanitaria, debbono, di norma, fare riferimento, alle discipline e alle specializzazioni di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e successive modificazioni o a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta.
3. Le associazioni tecnico-scientifiche dei professionisti sanitari delle professioni infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione debbono, di norma, fare riferimento, a specifiche aree di esercizio professionale rilevanti per numero di addetti o per l'attivita' svolta.
4. Salvo che per le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, a ciascuna societa' o associazione possono essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attivita' che la societa' o l'associazione rappresenta.
5. La denominazione della societa' scientifica e dell'Associazione tecnico-scientifica deve riportare la specializzazione o la disciplina o il settore di attivita' specifico. In caso di associazione con altra societa' scientifica o associazione tecnico-scientifica la denominazione deve riportare anche la societa' o l'associazione associata.
 
Art. 3.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche non possono avere come fine istituzionale la tutela sindacale degli associati o, comunque, svolgere, ne' direttamente ne' indirettamente, attivita' sindacale.
 
Art. 4.
1. Limitatamente al primo anno di applicazione della presente disciplina possono essere riconosciute societa' scientifiche ed associazioni tecnico-scientifiche carenti di alcuni dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 1. Il decreto di riconoscimento stabilisce il periodo di tempo entro il quale la societa' scientifica o l'associazione tecnico-scientifica si deve adeguare ai requisiti prescritti.
 
Art. 5.
1. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter essere accreditate come provider ai fini del programma ECM devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto e devono essere in possesso dei requisiti per l'accreditamento che saranno stabiliti dall'intesa fra il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche per poter svolgere attivita' di collaborazione con il Ministero della salute e gli organismi e istituzioni sanitarie devono essere preventivamente riconosciute ai sensi del presente decreto.
 
Art. 6.
1. Per essere riconosciute ai sensi del presente decreto, le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono produrre istanza al Ministero della salute - Dipartimento della qualita' - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, con allegata idonea documentazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 1. Le domande delle societa' medico-scientifiche sono trasmesse tramite la FISM, che provvede all'istruttoria preventiva.
2. All'accertamento della rappresentativita' dei professionisti attivi nella specializzazione o disciplina o specifica area di esercizio professionale provvede l'ordine o collegio professionale, d'intesa con il Ministero della salute, e, per le categorie prive di ordine o collegio, il Ministero della salute.
3. Il Ministero provvede sulla domanda, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con decreto del Ministro della salute con la partecipazione di rappresentanti delle regioni, degli ordini e collegi professionali e delle associazioni professionali delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' della FISM.
4. Il riconoscimento viene annotato in un apposito registro tenuto presso la Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, che esercita la vigilanza e la periodica verifica dei requisiti.
5. Le societa' scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche gia' esistenti devono chiedere il riconoscimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine predetto consente la prosecuzione delle attivita' di cui all'art. 5 fino alla definizione della domanda.
 
Art. 7.
1. Il venir meno di uno o piu' requisiti di cui all'art. 1 o il mancato adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 3 entro i termini stabiliti determina la revoca del riconoscimento.
2. La revoca e' disposta con decreto del Ministro della salute, sentita Commissione di cui all'art. 6 del provvedimento viene presa nota nel registro di cui al comma 4 dell'art. 6, trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione alla societa' o associazione interessata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2004
Il Ministro: Sirchia
 
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