Gazzetta n. 153 del 2 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 giugno 2004
Applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
Visto, in particolare, il comma 1 del citato art. 50, il quale stabilisce, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC a partire dal 1° gennaio 2004 a tutti i soggetti gia' titolari di codice fiscale nonche' ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso e' attribuito d'ufficio;
Visto l'art. 4, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale, in particolare, ha modificato l'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sostituendovi la denominazione «Tessera sanitaria» e la sigla «TS» alla denominazione e alla sigla, rispettivamente, «Tessera del cittadino» e «TC»;
Visto il comma 6 del citato art. 50, il quale dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del medesimo comma 6 e di quelli successivi, concernenti l'avvio del sistema di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, hanno progressivamente applicazione;
Visto il decreto attuativo del comma 4 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati relativi alla consegna dei ricettari che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dai policlinici universitari e dalle eventuali altre strutture abilitate, nonche' dai SASN di Napoli e Genova;
Visto il decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte delle strutture di erogazione dei servizi sanitari;
Visto il decreto attuativo del comma 9 del citato art. 50, il quale stabilisce i dati che sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalita' telematica, da parte delle regioni, nonche' dai Ministeri e dagli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono;
Considerato che l'impianto proposto dal citato art. 50 va raccordato ed armonizzato nella sua attuazione con il piu' complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio del nuovo sistema informativo sanitario;
Ritenuto che la progressivita' della consegna della TS debba essere coerente con il programma di applicazione di cui al comma 6 del citato art. 50;
Ritenuto di dover procedere in via sperimentale, con la regione Abruzzo, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 50, al fine di raccogliere significativi elementi di valutazione dell'efficacia del sistema, date le caratteristiche di rispondenza della regione alle condizioni necessarie per le verifiche della sperimentazione medesima;
Visto il decreto attuativo del comma 1 del citato art. 50, con cui si stabiliscono le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria (TS);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 23 dicembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 345 del 29 dicembre 1976, e successive modificazioni, recante le modalita' per l'attribuzione e comunicazione del numero di codice fiscale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 5 dicembre 1983, recante l'approvazione del tesserino plastificato di codice fiscale;
Ritenuto che la TS sostituisce il tesserino plastificato di codice fiscale;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 del citato art. 50, di approvazione dei modelli dei ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, che, prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2005 le prescrizioni di prestazioni sanitarie sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari conformi ai nuovi modelli di ricetta;
Considerato che la TS deve essere rilasciata soltanto ai soggetti che, oltre ad essere muniti di codice fiscale, risultino effettivamente titolari del diritto all'assistenza sanitaria, sulla base delle norme vigenti a tale riguardo;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di gestione della tessera sanitaria
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvede ad inviare la tessera sanitaria a tutti gli aventi diritto, all'indirizzo di residenza risultante nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze al momento della spedizione.
2. Con riferimento alle regioni progressivamente individuate secondo il programma di cui all'art. 2, i soggetti destinatari della tessera sanitaria che non l'avessero ricevuta entro novanta giorni dalla data di attivazione della regione di appartenenza della unita' sanitaria locale da cui ricevono i servizi di assistenza, possono richiederla recandosi presso:
a) la propria unita' sanitaria locale di assistenza, nel caso in cui siano gia' regolarmente registrati alle unita' sanitarie locali e siano gia' in possesso del codice fiscale.
b) qualsiasi ufficio dell'agenzia delle entrate, nel caso in cui siano gia' regolarmente registrati alle unita' sanitarie locali oppure non in possesso di codice fiscale regolarmente attribuito.
3. I soggetti che richiedano l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale presso le unita' sanitarie locali devono essere in possesso del codice fiscale regolarmente attribuito dai comuni abilitati o da un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. All'atto della registrazione al servizio sanitario nazionale, le unita' sanitarie locali rilasciano un certificato provvisorio di tessera sanitaria contenente anche il codice fiscale in formato barcode, utilizzabile per l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.
4. I soggetti in possesso della tessera sanitaria non ancora scaduta per i quali decade il diritto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale, ferme restando le specifiche discipline previste dalla normativa vigente, sono tenuti a provvedere alla restituzione della tessera medesima recandosi presso la propria unita' sanitaria locale o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate; tale obbligo e' esteso agli eredi in caso di morte del titolare.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, provvedera' a riemettere la tessera sanitaria alla sua scadenza, laddove non sia pervenuta da parte delle strutture competenti l'informazione sulla decadenza del diritto all'assistenza sanitaria, ovvero emettera' in sostituzione il tesserino di codice fiscale gia' in uso.
6. La possibilita' di cui al comma 2, lettera a) di richiedere la tessera sanitaria presso una unita' sanitaria locale, del rilascio del certificato provvisorio di cui al comma 3 nonche' della restituzione di cui al comma 4 sono, in ogni caso, resi operativi in accordo con la competente regione.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica la normativa vigente in materia di gestione del tesserino di codice fiscale.
 
Art. 2.
Programma di applicazione
1. Le disposizioni di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti il monitoraggio della spesa sanitaria, sono applicate assicurandone l'armonizzazione con il piu' complessivo sistema di monitoraggio previsto dall'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dal successivo accordo quadro sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, per l'avvio del nuovo sistema informativo sanitario. Per il relativo programma di attuazione, si procede gradualmente e in via sperimentale nella regione Abruzzo a partire da luglio 2004. Con successivo decreto sono indicate le date di applicazione relative alle rimanenti regioni.
2. In particolare nella regione Abruzzo:
a) la distribuzione dei ricettari conformi ai modelli di ricetta di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 18 maggio 2004 per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche con onere a carico del Servizio sanitario nazionale decorre dalla data di attivazione di cui al comma 1;
b) l'esclusivita' dell'impiego dei ricettari, di cui al punto a), decorre da settembre 2004. Entro tale data i medici prescrittori devono riconsegnare i vecchi ricettari non ancora utilizzati o parzialmente utilizzati, all'atto del ritiro dei nuovi ricettari;
c) l'Istituto Poligrafico dello Stato provvede a ritirare le eventuali scorte dei vecchi ricettari presenti presso le ASL;
d) l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari di cui al decreto attuativo del comma 5 del citato art. 50, deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1.
3. Le funzioni relative alla tessera europea di assicurazione malattia di cui al retro della tessera sanitaria, hanno effetto a decorrere dal mese di novembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della salute
Sirchia
 
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