Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 8 giugno 2004
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», in Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Verona

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975;
Visto il decreto direttoriale di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento senza liquidatore di societa' cooperative del 6 marzo 1996;
Visti i decreti ministeriali (Ministero delle attivita' produttive) del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
Vista la convenzione del 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
Visto il decreto del 4 dicembre 1998 del direttore generale per gli enti cooperativi relativo allo scioglimento con nomina di commissario liquidatore della societa' cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», con sede in Verona;
Vista la nota ministeriale n. 1575511 del 24 aprile 2004 con la quale e' stato disposto che la direzione provinciale del lavoro di Verona provveda alla conversione del decreto direttoriale di cui al punto precedente in decreto senza nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la conversione del relativo decreto di scioglimento con commissario liquidatore nel provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' senza nomina di commissario liquidatore;
Tenuto conto del parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;
Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;
Decreta:
Art. 1.
La societa' cooperativa edilizia «A.C.L.I. Moruri San Vito (Verona) a r.l.», con sede in Verona, costituita con atto notaio Giordano Cracco, in data 29 gennaio 1964, repertorio n. 11621 gia' iscritta al n. 5158 del registro delle societa' del tribunale di Verona, partita IVA n. 00287930023, deve intendersi sciolta per atto dell'autorita' a norma dell'art. 2545-septiesdecies senza nomina di commissario liquidatore.
 
Art. 2.
Avverso il presente provvedimento e' proponibile ricorso entro sessanta giorni presso il T.A.R. competente ovvero entro centoventi giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Verona, 8 giugno 2004
Il direttore provinciale: Festa
 
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