Gazzetta n. 154 del 3 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 7 giugno 2004
Abilitazione all'espletamento dell'attestazione di conformita' alle norme tecniche armonizzate, per il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», a favore dell'ICIM S.p.a., in Milano.

IL DIRETTORE CENTRALE
per la prevenzione e la sicurezza tecnica

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla Direttiva n. 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 499 del 10 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 9;
Visto il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156;
Considerato che la direttiva, il decreto del Presidente della Repubblica e il decreto interministeriale sopra citati individuano tra gli altri il requisito essenziale n. 2 concernente la «Sicurezza in caso di incendio»;
Considerata positivamente espletata e conclusa l'istruttoria di cui al decreto interministeriale citato svolta nei riguardi di ICIM S.p.a. con sede in Milano - Piazza Diaz, 2, in relazione all'applicazione della norma tecnica armonizzata di seguito indicata per gli aspetti concernenti il solo requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
Decreta:
L'ICIM S.p.a. con sede in Milano, piazza Diaz, 2, nel seguito denominato «Organismo», e' abilitato, nell'ambito di tutta la legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla commissione UE, all'espletamento dell'attestazione della conformita' alla seguente norma tecnica armonizzata e in qualita' della tipologia di organismo specificata, per gli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio»;
Organismo di certificazione, organismo di ispezione e laboratorio di prova:
1. EN 1935: 2002 «Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova».
L'attivita' complessiva dell'«Organismo» deve svolgersi in piena aderenza al contenuto delle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilita' del rappresentante legale dott. ing. Tullio Badino e del direttore tecnico dott. ing. Vincenzo Delacqua secondo le rispettive competenze.
Qualsivoglia variazione nelle condizioni dichiarate dall'«Organismo» nell'istruttoria di abilitazione deve essere comunicata alla direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno per la necessaria approvazione preventiva.
L'«Organismo» deve inoltre conformarsi a tutte le disposizioni che vengono emanate nel settore concernente l'attivita' oggetto della presente abilitazione.
Il presente decreto dirigenziale e' inoltrato anche al Ministero delle attivita' produttive per i successivi adempimenti di competenza previsti dalla legislazione citata in premessa e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente abilitazione decorre dalla data della suddetta pubblicazione ed ha una durata di sette anni.
Roma, 7 giugno 2004
Il direttore centrale: Barzi
 
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