Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 24 giugno 2004
Autorizzazione, all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale alle imprese, alla societa' «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. societa' a responsabilita' limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), in Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
della Puglia

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale alle imprese.
1.1. La societa' «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. societa' a responsabilita' limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), con sede legale in Foggia, alla via Molfetta n. 23/G, codice fiscale e partita IVA n. 03160160713, e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale alle imprese quale centro di assistenza fiscale imprese, e ad utilizzare la parola CAF previa l'avvenuta iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale alle imprese. Motivazioni.
Il presente atto, previsto dall'art. 7, comma 4, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministro delle finanze, dispone l'autorizzazione per la societa' Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. societa' a responsabilita' limitata - CAF imprese, all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale alle imprese.
L'istanza per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e' stata presentata in data 9 ottobre 2003 dalla summenzionata societa', legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Nicola Di Franza, nato a Savignano Irpino (Avellino) il 6 dicembre 1950.
Il socio unico del CAF imprese delle P.M.I. S.r.l. e' l'Unione provinciale artigiani di Capitanata, in sigla U.P.A.C., con sede in Foggia, alla via Molfetta n. 23/G.
Lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento al luogo ove la societa' richiedente ha la sede legale.
Questa direzione ha verificato la regolarita' della domanda, la sussistenza dei requisiti richiesti e delle condizioni previste per la costituzione dei centri di assistenza fiscale.
Dalla documentazione prodotta risulta che la societa':
a) ha ricevuto, in data 13 gennaio 2003, dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato, associazione sindacale di categoria tra imprenditori costituita da oltre dieci anni e presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con sede in Roma, alla via S. Giovanni in Laterano n. 152, la delega, a firma del presidente pro-tempore sig. Luciano Petracchi, per l'associazione denominata «Unione provinciale artigiani di Capitanata» («UPAC») a costituire centri di assistenza fiscale alle imprese;
b) ha presentato copia del verbale di assemblea del 5 dicembre 2002 che ha deliberato la costituzione di un centro autorizzato di assistenza fiscale, redatto in Lucera a rogito notaio Orfina Scrocco, n. 34.838 di repertorio e n. 14.632 di raccolta, registrato a Lucera in data 23 dicembre 2002 al n. 777, serie 1, ed il relativo statuto ad esso allegato;
c) ha interamente versato il capitale sociale pari a euro 52.300,00, come risulta dalla copia del citato verbale di assemblea;
d) ha presentato la polizza assicurativa n. 5845, stipulata in data 17 marzo 2004 con la societa' Cattolica di assicurazione, nonche' le appendici costituenti parte integrante della stessa, la cui garanzia e' stata prestata con un massimale di euro 1.032.913,81 al fine di garantire agli utenti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'assistenza fiscale prestata;
e) ha presentato in data 23 dicembre 2003 la relazione tecnica sulla capacita' operativa del CAF;
f) ha presentato la certificazione rilasciata dell'ordine professionale dei dottori commercialisti di Foggia in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione da parte del suddetto ordine professionale nei confronti del dott. Michele Antonio Parracino, nato a Rignano Garganico (Foggia) il 28 dicembre 1959, iscritto al n. 411 del relativo albo professionale, quale responsabile dell'assistenza fiscale;
g) ha presentato la dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rilasciata dall'amministratore unico sig. Nicola Di Franza in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 1999.
Si fa obbligo alla societa «Centro autorizzato di assistenza fiscale delle P.M.I. societa' a responsabilita' limitata - CAF imprese» (in sigla «CAF - Imprese delle P.M.I. S.r.l.»), di comunicare le variazioni o integrazione dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 dell'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, nonche' il trasferimento di quote o azioni, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.
Copia del presente provvedimento viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi - Settore servizi al contribuente - Ufficio rapporti con i CAF e altri intermediari per l'iscrizione nell'«Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese» e, per conoscenza, alla societa' richiedente.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Bari, 24 giugno 2004
Il direttore regionale: Di Giugno
 
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