Gazzetta n. 157 del 7 luglio 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2004
Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio, per gli anni 1999 e 2000 della regione Campania, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante: «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;
Vista la delibera n. 80 del 21 gennaio 2002 con la quale la giunta della regione Campania ha approvato il programma di interventi urgenti a valere sui fondi residui dell'annualita' 1999-2000 del decreto-legge n. 180/1998 e sui fondi del decreto-legge n. 279/2000;
Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici prot. n. 9550 del 13 maggio 2003;
Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Campania conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonche' agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;
Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 24 luglio 2003, con la quale e' stata espressa l'intesa sullo schema del presente decreto, con gli impegni concordati nel corso della seduta;
Vista la delibera approvata dal Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 23 gennaio 2004;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la Presidenza del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del programma

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Campania allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di Euro 9.315.056,78 (L. 18.036.465.000).
2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi gia' trasferiti alla regione Campania relativi alle annualita' 1999 e 2000 a valere: quanto a Euro 2.537.962,16 (L. 4.914.180.000) sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, quanto a Euro 2.731.067,98 (L. 5.288.085.500) sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e quanto a Euro 4.046.026,64 (L. 7.834.200.000), sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
3. La regione Campania assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresi' a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.
 
Art. 2.

Prescrizioni per l'attuazione del programma

1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
2. La regione verifica altresi', prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi gia' finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.
3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita' definiti dalla stessa regione.
4. Per i piani stralcio di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per i quali non si sia gia' provveduto alla perimetrazione, come aree a rischio molto elevato, ed alla salvaguardia delle aree interessate dagli interventi urgenti programmati e finanziati, le autorita' di bacino competenti o le regioni, per i bacini di interesse regionale, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni alle perimetrazioni delle predette aree ed alla imposizione delle misure di salvaguardia. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dispone l'effettuazione delle perimetrazioni e la formulazione delle misure di salvaguardia tenendo conto delle eventuali limitazioni d'uso del suolo gia' in essere e degli strumenti di pianificazione vigenti. All'onere relativo provvedono le autorita' di bacino competenti, o la regione per i bacini di interesse regionale, con parte delle risorse gia' assegnate per le perimetrazioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri, adotta in via sostitutiva gli atti relativi alle perimetrazioni e alle misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del citato decreto-legge.
 
Art. 3.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma

1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999, attraverso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.
2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 gennaio 2004
p. Il Presidente: Matteoli Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 257
 
Allegato

PROGRAMMA, INTEGRATIVO PER GLI ANNI 1999 E 2000, DI INTERVENTI URGENTI E DI MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI CUI ALL'Art. 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, n. 180, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1998, n. 267, E DI CUI ALL'Art. 1, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2000, n. 279, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, n. 365.

Annualita' 1999-2000

Regione Campania
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