Gazzetta n. 158 del 8 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, nata a Junin (Peru) il 10 agosto 1972, cittadina peruviana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di abogado conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 29 agosto 1996 e rilasciato il 10 ottobre 1996, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del diploma di bachiller en derecho conseguito presso l'«Universidad de San Martin de Porres» di Lima (Peru) in data 8 febbraio 1996 e rilasciato in data 6 marzo 1996 nonche' del titolo accademico di «Master of Arts - Employment and Labour Studies» conseguito in data 14 dicembre 2001 presso l'«Istitut of Social Studies» di L'Aja (Paesi Bassi);
Considerato che la sig.ra Olivera de la Cruz e' iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Lima» dal 17 gennaio 1997;
Vista l'esperienza professionale maturata dalla richiedente in Peru' dal 1996 al 2000, come documentata in atti;
Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Olivera de la Cruz possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona in data 10 dicembre 2001 con validita' fino all'8 dicembre 2004 per motivi familiari;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Olivera de la Cruz Vitka Ali, nata a Junin (Peru) il 10 agosto 1972, cittadina peruviana, e' riconosciuto il titolo professionale di abogado di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 5) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 25 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le prove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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