Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 giugno 2004 |
Avvio delle attivita' per la costituzione di un fondo immobiliare con immobili ad uso governativo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (nel seguito indicato come l'«Articolo 4»), concernente il conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali individuati con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto in particolare il comma 2, dell'art. 4, ai sensi del quale le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma 1 del medesimo art. 4; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ed in particolare il titolo III, capo II, recante disposizioni in materia di fondi comuni di investimento; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento, con particolare riferimento agli articoli 12, 12-bis, e 13, concernenti la disciplina dei fondi chiusi, anche immobiliari, ed in particolare ad apporto pubblico; Considerata l'opportunita', anche ai fini della razionalizzazione degli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti pubblici, nonche' del contenimento delle spese sostenute per la gestione di tali immobili, di procedere alla costituzione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso cui apportare, tra l'altro, immobili ad uso diverso da quello residenziale individuati tra quelli di proprieta' dello Stato e degli enti pubblici non territoriali, e di prevedere con successivi decreti le modalita' per il collocamento sui mercati finanziari delle quote emesse dal fondo a fronte dell'apporto, nonche' i criteri per l'attribuzione dei relativi proventi; Valutata l'opportunita' di individuare uno o piu' istituti finanziari congiuntamente, incaricati del collocamento delle quote del fondo e delle attivita' ad esso propedeutiche, anche mediante l'individuazione di soggetti terzi specializzati in talune funzioni relative alla costituzione del fondo ovvero alle successive attivita' gestionali del fondo; Decreta: Art. 1. E' avviata la procedura di costituzione di un fondo di investimento immobiliare ai sensi dell'art. 4, cui sono conferiti beni immobili ad uso diverso da quello residenziale di proprieta' dello Stato e degli altri soggetti indicati in tale articolo, individuati con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il relativo Ministro vigilante, per gli immobili soggetti alla vigilanza di altro Ministero. Le modalita' di costituzione del fondo, le caratteristiche delle quote emesse a fronte degli immobili conferiti di cui al capoverso precedente, nonche' le relative procedure di collocamento, saranno definite con successivi decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 2. Le quote emesse dal fondo di cui all'art. 1 sono collocate da una o piu' banche o istituti finanziari italiani o esteri, anche congiuntamente tra loro, di comprovata esperienza nella costituzione di fondi immobiliari e nel collocamento delle quote emesse da tali fondi, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze con procedura competitiva, tenuto conto dell'offerta piu' vantaggiosa con riferimento all'importo delle commissioni e del rimborso spese richiesto per il collocamento e per le relative attivita' propedeutiche all'emissione delle quote. Le banche o istituti finanziari selezionati assistono il Ministero dell'economia e delle finanze nelle attivita' relative alla costituzione del fondo e curano tra l'altro la selezione delle parti terze, ivi inclusa la societa' di gestione di cui all'art. 4 e ne riferiscono a tale Ministero. Le procedure di funzionamento delle societa' di gestione potranno essere disciplinate con successivi decreti da emanarsi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2004 Il Ministro: Tremonti |
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