Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ACCORDO 30 giugno 2004
Collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, relativamente allo svolgimento di attivita' di competenza dell'Autorita', ovvero di interesse comune.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
e
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, ed in particolare l'art. 1, comma 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare gli articoli 11 e 15;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, e, in particolare, l'art. 41;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalita' e tempi di definitiva cessazione del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto l'accordo di collaborazione stipulato fra l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, pubblicato sul sito internet dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 28 gennaio 2004;
Considerato che in data 28 gennaio 2003 e' stato stipulato un accordo di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni (di seguito il Ministero) e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito l'Autorita), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003;
Considerata l'esigenza di adeguare il precedente accordo di collaborazione, le cui disposizioni cessano di applicarsi a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente accordo, alle intervenute modifiche normative e, in particolare, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito il Codice);
Considerato che, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'accordo ha ad oggetto l'attivita' di cooperazione tra il Ministero e l'Autorita', nelle materie di rispettiva competenza, lo svolgimento coordinato sul territorio di funzioni rilevanti per il sistema integrato delle comunicazioni, ed il necessario raccordo ai fini della partecipazione alle attivita' comunitarie e internazionali;
Tra il Ministero delle comunicazioni, nella persona del Ministro on. Maurizio Gasparri, e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nella persona del Presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal Consiglio dell'Autorita', si stipula il presente accordo:
Art. 1.
1. Il presente accordo regola la collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie delle comunicazioni relativamente allo svolgimento di attivita':
a) di competenza dell'Autorita', che la stessa intende svolgere avvalendosi delle risorse umane e strumentali degli organi centrali e periferici del Ministero, ivi compreso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
b) di interesse comune, da svilupparsi congiuntamente, anche mediante gli opportuni raccordi a livello territoriale, per definire soluzioni atte al migliore espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, ivi compresa la realizzazione di attivita' di ricerca e studio, da svolgersi eventualmente in basi a specifici accordi, l'attivita' di formazione del personale, lo scambio di dati informativi o statistici e la partecipazione a consessi comunitari e internazionali, nonche' inerenti ai compiti attribuiti esplicitamente dalla legislazione al Ministero delle comunicazioni, ivi compreso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, ancorche' svolti in collaborazione.
2. Il Ministero e l'Autorita' cooperano per l'applicazione delle norme del Codice nell'ambito delle rispettive competenze, come notificate alla Commissione europea ai sensi dell'art. 7, comma 3, del Codice, tenendo conto dei principi di cui all'art. 4 e all'art. 13 del Codice e assicurando nei confronti degli utenti, dei consumatori e delle imprese la trasparenza della disciplina procedimentale e la chiara ripartizione delle rispettive attribuzioni.
3. Ferme restando le rispettive competenze, il Ministero e l'Autorita', prima di ogni riunione del Comitato delle Comunicazioni (Bruxelles), del Comitato di contatto (Bruxelles), e del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera (Strasburgo), promuovono un incontro preparatorio, aperto, se del caso, alla partecipazione degli operatori e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di discutere i temi all'ordine del giorno, in vista delle posizioni da esprimere, cosi' da assicurare una efficace e coordinata partecipazione dell'Italia ai predetti consessi internazionali. Analoga procedura si segue in occasione di riunioni di comitati o gruppi di lavoro ove siano coinvolte materie di interesse comune.
4. Il Ministero e l'Autorita' definiscono altresi' di comune accordo ogni altra iniziativa ai fini di una proficua collaborazione in occasione della partecipazione dalle attivita' comunitarie e internazionali.
 
Art. 2.
1. Con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, lettera a), l'Autorita' richiede, secondo la procedura indicata all'art. 3, la collaborazione del Ministero in relazione ai procedimenti connessi all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite. In tal caso, l'attivita' e' prestata a titolo oneroso.
 
Art. 3.
1. L'Autorita' formula richiesta scritta relativamente alle attivita' di cui chiede al Ministero l'espletamento.
2. Il Ministero, previa verifica della compatibilita' con lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali, individua le risorse umane necessarie e gli eventuali costi da sostenere per le attivita' per le quali e' richiesta la collaborazione, in base ai criteri stabiliti dai decreti del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003 e 5 settembre 1995, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003, e n. 273 del 29 novembre 1995 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, e ne da' comunicazione all'Autorita'.
3. L'espletamento da parte del Ministero delle attivita' per le quali e' richiesta la collaborazione e' condizionato all'approvazione, da parte dell'Autorita', dei relativi oneri, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni regolamentari.
 
Art. 4.
1. Il Ministero trasmette all'Autorita', relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attivita' richieste da quest'ultima, calcolati sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 3, comma 3.
2. L'Autorita', verificata la regolarita' della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, provvede agli adempimenti volti alla corresponsione delle somme dovute all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 5.
1. E' istituito, su designazione del Ministro e del Presidente dell'Autorita', un comitato permanente, composto di due rappresentanti ciascuno del Ministero e dell'Autorita', e dai rappresentanti dei rispettivi uffici legislativi, con il compito di risolvere, di comune intesa, eventuali problemi inerenti al rapporto di collaborazione fra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorita' ed ai profili applicativi del presente accordo, compresi quelli relativi all'esercizio delle competenze previste dal Codice, e di valutare questioni attinenti l'eventuale coordinamento in materie di interesse comune che coinvolgono le rispettive competenze anche con riferimento ai compiti degli organi operanti sul territorio.
2. Tale comitato permanente ha altresi' il compito di proporre iniziative comuni, anche di carattere organizzativo, aventi ad oggetto le materie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e le materie attribuite congiuntamente al Ministero e all'Autorita', ivi compresa la realizzazione di un sistema coordinato di archiviazione e censimento delle infrastrutture nel settore delle comunicazioni.
3. Il comitato si riunisce a richiesta di una delle parti ed e' coordinato, alternativamente, dai componenti a tal fine designati dal Ministro e dal presidente dell'Autorita'.
 
Art. 6.
1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo il Ministero e l'Autorita' al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice.
2. L'autorita' che riceve le predette informazioni e' tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui e' vincolata l'autorita' che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.
3. Le informazioni considerate riservate da una delle parti del presente accordo, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra parte nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Regolamento CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.
4. Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative, l'accesso ai documenti amministrativi e' esercitato presso l'autorita' competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso.
 
Art. 7.
1. Al presente accordo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.
 
Art. 8.
1. Il presente accordo, che ha la durata di un anno dalla sua sottoscrizione ed e' rinnovato automaticamente alla scadenza, si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; contestualmente cessano di applicarsi le disposizioni dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 28 gennaio 2003.
Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro delle comunicazioni
Gasparri
Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Cheli
 
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