Gazzetta n. 165 del 16 luglio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 171
Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria ambiente;
Tenuto conto del «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea con nota prot. n. UL/7071, del 22 settembre 2003;
Considerato che i limiti nazionali di emissione stabiliti dalla citata direttiva 2001/81/CE sono finalizzati a consentire il conseguimento nell'intera Comunita' degli obiettivi ambientali provvisori stabiliti dall'articolo 5 della stessa direttiva;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana dagli effetti nocivi causati dalla acidificazione, dalla eutrofizzazione del suolo e dalla presenza di ozono al livello del suolo, individua gli strumenti per assicurare che le emissioni nazionali annue per il biossido di zolfo, per gli ossidi di azoto, per i composti organici volatili e per l'ammoniaca, come risultanti dagli inventari di cui all'articolo 4, rispettino, entro il 2010 e negli anni successivi, i limiti nazionali di emissione stabiliti nell'allegato I.
2. Il presente decreto legislativo non si applica alle emissioni derivanti dal traffico marittimo internazionale ed alle emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e di decollo.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002». L'allegato B cosi' recita:
«Allegato B
(art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi (di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2091, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n. L
309 del 27 novembre 2001.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14, cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.».
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 296
del 21 novembre 1996.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. L'art.
8, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:
a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;
b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;
c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;
d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;
e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della troposfera;
h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;
i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.
 
Art. 3.
Programma nazionale di riduzione delle emissioni
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivita' produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali, della salute, per le politiche comunitarie e per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito denominato: «CIPE», il programma nazionale di riduzione delle emissioni previste all'articolo 1. Detto programma, che aggiorna il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca» notificato alla Commissione europea, contiene gli obiettivi di riduzione delle predette emissioni ed individua, tenuto conto delle proposte del comitato di cui al comma 2, le misure ulteriori rispetto a quelle previste dalla vigente normativa necessarie ad assicurare il rispetto dei limiti di cui all'articolo 1. Detto programma comprende almeno:
a) le misure per la riduzione delle emissioni derivanti: da impianti termici per uso civile, attivita' agricole e zootecniche, trasporto stradale e da attivita' industriali in attuazione degli impegni sottoscritti dall'Italia con il Protocollo alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, firmato a Goteborg il 1° dicembre 1999;
b) gli incentivi finanziari nazionali e comunitari, le misure economiche, gli strumenti volontari e di mercato atti a promuovere e agevolare le misure ed i programmi per la riduzione delle emissioni, fermo restando quanto stabilito all'articolo 6, commi 4 e 5;
c) i programmi pilota per la riduzione delle emissioni volti a definire i modelli di intervento piu' efficaci sotto il profilo dei costi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituito un comitato tecnico con il compito di formulare, entro sei mesi dalla data della sua istituzione, proposte per l'individuazione delle misure previste al comma 1, sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure stesse, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria, e tenendo conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Detto comitato e' composto da un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni previste al comma 1, dalle stesse designato, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali.
3. Il programma nazionale di cui al comma 1 e' deliberato dal CIPE ed e' attuato sulla base delle risorse di bilancio allo scopo preordinate.
4. Con la delibera di cui al comma 3 il CIPE istituisce, altresi', un comitato tecnico, composto da rappresentanti dei Ministeri competenti per materia, e da tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due indicati dalle regioni e uno dalle autonomie locali, con il compito di effettuare il monitoraggio delle misure previste dal programma nazionale approvato ai sensi del comma 3 e di formulare ai Ministri di cui al comma 1, ai fini della sottoposizione all'approvazione del CIPE, proposte di aggiornamento del predetto programma sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle probabilita' di conseguire gli obiettivi di riduzione connessi alle misure previste nel Programma nazionale e nei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure proposte, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria;
c) valutazione della idoneita' delle metodologie previsionali utilizzate per la predisposizione del programma nazionale.
5. Ai componenti dei comitati di cui ai commi 2 e 4 non e' dovuto alcun compenso o rimborso spese per l'espletamento dei compiti ad essi attribuiti.
6. All'attuazione delle misure previste dal Programma nazionale approvato ai sensi del comma 3, si provvede mediante modifica od integrazione dei provvedimenti vigenti in materia o sulla base di appositi decreti adottati dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata, fatti salvi i casi in cui tali misure debbono essere adottate mediante disposizioni aventi natura legislativa. I decreti attuativi aventi natura regolamentare sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Alle emissioni derivanti dai mezzi impiegati per fini istituzionali dalle Forze armate, dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure previste dal Programma nazionale di cui al comma 3 e dai suoi successivi aggiornamenti.



Note all'art. 3:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
vedi note alle premesse.
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi note alle
premesse.
- L'art. 17, comma 3, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».



 
Art. 4.
Inventari e proiezioni delle emissioni
1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano, in conformita' ai criteri stabiliti dall'allegato II, gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni.
2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:
a) entro il 30 ottobre 2004, gli inventari definitivi delle emissioni relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 e l'inventario provvisorio delle emissioni relativo all'anno 2003;
b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio;
c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).
3. Gli inventari e le proiezioni di cui al comma 2 sono corredati da un rapporto, da fornire con supporto informatico o da rendere disponibile sul sito web dell'APAT, contenente gli indicatori, i fattori di emissione, le metodologie ed i riferimenti ai manuali e alle banche dati utilizzati per la predisposizione degli inventari e delle proiezioni delle emissioni, nonche' le informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali ed economici di dette proiezioni.
4. Con apposito regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie, sentita la Conferenza unificata, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite ulteriori disposizioni ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie all'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni delle emissioni di cui al comma 1.



Nota all'art. 4:
- Per la legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'art. 17,
comma 3, vedi note all'art. 3.



 
Art. 5.
Comunicazioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea ed all'Agenzia europea dell'ambiente:
a) entro il 31 dicembre 2004, gli inventari delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2005, l'inventario delle emissioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), e le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi pervenute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), corredate dalle informazioni necessarie alla valutazione quantitativa dei principali aspetti sociali e economici di dette proiezioni.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio comunica alla Commissione europea il Programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto all'articolo 3, comma 3, ed i suoi successivi aggiornamenti. La prima comunicazione e' effettuata entro il 31 dicembre 2006.
 
Art. 6.
Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II sono parte integrante del presente decreto. Detti allegati sono modificati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive, in conformita' alle variazioni apportate in sede comunitaria.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione del pubblico, in forma chiara, comprensibile ed accessibile, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet dello stesso Ministero, i programmi di cui all'articolo 3, nonche' gli inventari e le proiezioni delle emissioni previsti all'articolo 4.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio mette a disposizione delle amministrazioni centrali, delle regioni e delle province autonome i rapporti di cui all'articolo 4, comma 3, anche per il loro utilizzo nell'ambito degli inventari regionali delle emissioni e nell'attuazione dei piani regionali di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
4. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
6. Alla violazione delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli



Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351,
vedi note alle premesse.



 
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)

Limiti nazionali di emissione per biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3) da raggiungere entro il 2010 e negli anni successivi.

=====================================================================
SO2 (kton) | NOX (kton) | COV (kton) | NH3 (kton) ===================================================================== 475 |990 |1159 |419
 
Allegato II
(previsto dall'art. 4, comma 1)
Criteri per gli inventari e le proiezioni delle emissioni.
1. Gli inventari e le proiezioni delle emissioni di cui all'art. 4, comma 1, sono elaborati utilizzando come riferimento il manuale comune EMEP-CORINAIR, concernente l'inventario delle emissioni atmosferiche, pubblicato dall'Agenzia europea dell'ambiente.
 
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