Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2004 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
COMUNICATO
Regolamento di amministrazione

Testo deliberato nella riunione del comitato direttivo del 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni deliberate nelle riunioni del comitato direttivo del 19 aprile 2001, del 7 febbraio
2002, del 26 febbraio 2004 e del 22 aprile 2004.
Art. 1.
Principi
1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia perseguono le finalita' istituzionali definite dallo statuto ispirandosi ai seguenti principi:
a) orientamento alla qualita' ed all'economicita' del servizio reso ai cittadini, ai professionisti ed agli enti destinatari, a partire dall'individuazione delle loro esigenze espresse o potenziali. Allo stesso principio si ispirano i rapporti organizzativi e la comunicazione interna in una logica di reciproco servizio nell'esercizio dei rispettivi ruoli;
b) orientamento dei comportamenti organizzativi individuali e di gruppo ai risultati ed alla soluzione dei problemi, superando logiche legate al semplice adempimento o alla mera competenza formale;
c) aderenza alle realta' territoriali regionali e collaborazione con il sistema delle autonomie, in particolare, in funzione del trasferimento ai comuni della gestione diretta del catasto;
d) adozione a tutti i livelli organizzativi di nuovi sistemi e modalita' di gestione delle risorse impiegate dall'Agenzia, con particolare riferimento alla valorizzazione e allo sviluppo della professionalita' di tutto il personale;
e) definizione di un sistema di allocazione di funzioni, obiettivi e risorse finalizzato all'esercizio dell'autonomia e della responsabilita' gestionale;
f) integrazione e cooperazione tra le strutture operative e di supporto in funzione dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento complessivi;
g) integrazione delle strutture organizzative con gruppi di progetto temporanei per la gestione di obiettivi innovativi di particolare rilevanza richiedenti il concorso di diverse competenze professionali;
h) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo, sulla flessibilita' operativa, sulla crescita professionale e sul controllo dei risultati;
i) valorizzazione di stili di direzione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico di appartenenza ad un'organizzazione che persegue fini pubblici primari.
2. L'attivita' dell'Agenzia si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e responsabilita' dei procedimenti, di trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento ai principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (1). (1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.
 
Art. 2.
Organi e struttura organizzativa
1. Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sono organi dell'Agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. L'Agenzia si articola in strutture centrali e regionali, con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e in uffici provinciali, con funzioni operative.
3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a livello centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici provinciali.
4. I responsabili delle strutture centrali di vertice dipendono dal direttore dell'Agenzia; i responsabili delle strutture regionali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), dipendono gerarchicamente dal direttore dell'Agenzia e funzionalmente dalle strutture centrali; gli altri direttori regionali dipendono gerarchicamente dal consigliere responsabile del coordinamento operativo (indicato nell'art. 3, comma 3, lettera b), e funzionalmente dalle strutture centrali; i responsabili delle strutture provinciali dipendono gerarchicamente e funzionalmente dalle strutture regionali.
 
Art. 3.
Strutture centrali
1. Le strutture centrali preposte alle funzioni relative ai servizi erogati dall'Agenzia sono:
a) la direzione centrale cartografia, catasto e pubblicita' immobiliare, che cura la definizione di metodologie, regole e procedure innovative in materia di servizi cartografici, catastali e di pubblicita' immobiliare, anche nell'ottica della realizzazione dell'anagrafe integrata dei beni immobili; cura il processo di decentramento ai comuni della gestione del catasto tenendo conto di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 18 dello statuto; coordina l'erogazione dei servizi di competenza dell'Agenzia; coordina le funzioni svolte rispettivamente dall'Agenzia e dai comuni; assicura l'integrazione delle banche dati e lo sviluppo di sistemi per la conoscenza del territorio;
b) la direzione centrale osservatorio mercato immobiliare, che cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonche' la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni;
c) la direzione centrale consulenze e stime, che cura le funzioni relative alle consulenze tecniche ed ai servizi estimali.
Le strutture sopra elencate governano i processi riferiti all'intero ciclo gestionale delle funzioni e dei servizi loro affidati, compresi quelli offerti sul mercato, secondo la specificazione delle funzioni definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia. Un comitato di coordinamento operativo, composto dai responsabili delle strutture sopraindicate, assicura l'integrazione tra i rispettivi processi ed in particolare tra quelli relativi al catasto, alla pubblicita' immobiliare ed all'osservatorio del mercato immobiliare.
2. Le strutture centrali preposte a funzioni relative alla gestione delle risorse impiegate dalle strutture dell'Agenzia o a funzioni specialistiche sono:
a) la direzione centrale affari generali e legali, che cura gli affari non riconducibili alla competenza delle altre strutture di supporto ed in particolare fornisce assistenza sulle problematiche giuridiche e legali; gestisce i processi per l'approvvigionamento dei beni e servizi di diretta competenza e coordina l'attivita' complessiva dell'Agenzia in questa materia; cura le relazioni con il contesto fornendo assistenza in materia a tutte le strutture centrali e decentrate, promuove l'immagine dell'Agenzia e cura la comunicazione istituzionale; definisce le politiche per la gestione del patrimonio di pertinenza dell'Agenzia e cura la gestione di quello utilizzato dalla sede centrale, assicura i servizi generali della stessa; e' preposta alle attivita' relative alla logistica ed alla sicurezza delle strutture dell'Agenzia;
b) la direzione centrale pianificazione, controllo e amministrazione, che sviluppa e promuove l'adozione dei sistemi di controllo direzionale, anche in attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, coordina il processo di budgeting e di controllo dell'avanzamento della gestione e assiste il direttore dell'Agenzia nella gestione dei rapporti relativi alla convenzione con il Ministro; assicura la predisposizione del bilancio, la gestione della contabilita', l'elaborazione dei rendiconti ed assicura la collaborazione dell'Agenzia con gli organi esterni di controllo;
c) la direzione centrale risorse umane, che cura le funzioni relative alla pianificazione, reclutamento, inserimento, gestione, sviluppo, formazione ed amministrazione del personale e alle relazioni sindacali; sviluppa e coordina l'applicazione di sistemi di valutazione del potenziale, delle posizioni organizzative e delle prestazioni della generalita' del personale;
d) la direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, che cura l'adeguamento degli assetti organizzativi e promuove e coordina le iniziative per l'ottimizzazione e la revisione dei processi di lavoro e delle procedure per la realizzazione del sistema qualita'; cura la pianificazione e garantisce la realizzazione dei sistemi informatici e telematici, in rapporto sinergico con le strutture preposte all'erogazione dei servizi dell'Agenzia tenendo conto del processo di decentramento previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
e) il servizio ispettivo che assicura, mediante aggiornate metodologie, controlli sull'operato delle strutture centrali, regionali e provinciali, anche di regolarita' amministrativa e contabile, relativi alla corretta applicazione nei processi di lavoro della normativa esterna ed interna nonche' all'imparzialita' dell'azione amministrativa.
3. Le posizioni di consigliere sono:
a) il consigliere scientifico, che fornisce alta consulenza scientifica al direttore dell'Agenzia nelle materie di competenza di quest'ultima, attraverso la trattazione di problematiche di carattere strategico, anche al fine di fornire agli organi ministeriali i contributi di competenza dell'Agenzia nella definizione delle politiche fiscali e normative; coordina lo sviluppo di progetti assegnati dal direttore e collabora alla promozione e definizione di processi innovativi, attraverso attivita' di ricerca e sperimentazione; favorisce lo sviluppo delle relazioni con il contesto tecnico-scientifico e con gli organismi esteri preposti alla amministrazione dei beni fondiari, anche attraverso la promozione del finanziamento di progetti di cooperazione internazionale;
b) il consigliere, che alle dirette dipendenze del direttore dell'Agenzia, svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle strutture regionali alle quali e' preposto un dirigente non di vertice, nonche' oltre le funzioni delegate dal direttore.
4. Il direttore dell'Agenzia puo' avvalersi di un dirigente, con posizione di consigliere, cui affidare progetti o incarichi specifici di alta consulenza connessi ad iniziative strategiche ed operative.
5. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle strutture centrali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».
 
Art. 4.
Strutture regionali
1. Le direzioni regionali assumono la responsabilita' della gestione degli obiettivi e delle risorse nell'area geografica di competenza, ed in particolare:
a) assicurano i processi di pianificazione e controllo, definendo obiettivi e risorse con le strutture provinciali dipendenti e con quelle centrali nel processo di budgeting;
b) curano il coordinamento della gestione operativa dei servizi erogati dalle strutture provinciali, assumendo corresponsabilita' sui risultati;
c) esercitano le funzioni decentrate non attribuite alle strutture provinciali;
d) gestiscono i rapporti con la regione e coordinano il complesso delle relazioni con il sistema delle autonomie locali e le relative associazioni.
2. Le direzioni regionali sono istituite nel capoluogo di ciascuna regione, eccetto quella del Trentino Alto Adige.
3. Nelle regioni Basilicata, Molise, Umbria e Valle d'Aosta, in cui sono operanti non piu' di due uffici provinciali, la direzione regionale assume anche le funzioni operative proprie dell'ufficio provinciale del capoluogo.
4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna delle direzioni regionali e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei rispettivi responsabili, concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».
 
Art. 5.
Uffici provinciali
1. Gli uffici provinciali hanno sede nei capoluoghi di provincia; svolgono funzioni prevalenti di carattere operativo provvedendo all'erogazione dei servizi dell'Agenzia e curano i rapporti con i comuni e gli altri enti locali anche per la stipula e la gestione degli accordi convenzionali; svolgono le funzioni gestionali ad essi attribuite con i provvedimenti di cui al comma 4.
2. Gli uffici provinciali dipendono dalle direzioni regionali con cui definiscono, nell'ambito del processo di budgeting, gli obiettivi da perseguire e le risorse correlate, rispondendo alle stesse per il monitoraggio della gestione e per ogni esigenza di supporto e coordinamento. Gli uffici provinciali di Trento e di Bolzano dipendono dalla direzione regionale del Veneto.
3. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attivita' per processi e, in relazione alle loro specificita', lo sviluppo di figure polivalenti e la promozione del lavoro di gruppo, al duplice scopo di favorire la crescita professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la gestione dei servizi.
4. Il direttore dell'Agenzia definisce con propri provvedimenti l'articolazione interna degli uffici e l'individuazione delle posizioni dirigenziali, su proposta dei responsabili delle direzioni regionali concertata con le direzioni centrali «risorse umane» e «organizzazione e sistemi informativi».
 
Art. 6.
Strutture di vertice
1. Costituiscono strutture di vertice:
a) le strutture centrali indicate all'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4;
b) le seguenti direzioni regionali: Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia.
 
Art. 7.
Servizi di controllo interno
1. Nelle strutture centrali, regionali e provinciali le attivita' connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito di unita' che verificano, anche mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi operativi, l'efficienza e l'economicita' della gestione delle risorse assegnate.
 
Art. 8.
Disposizioni attuative
1. Il direttore dell'Agenzia assicura l'attivazione graduale delle disposizioni regolamentari nelle quali trovano specificazione le funzioni di competenza delle diverse strutture. In particolare, l'istituzione delle direzioni regionali avra' concreta attuazione previa definizione puntuale delle funzioni indicate all'art. 4, comma 1, in correlazione con l'eventuale predisposizione logistica e con l'individuazione e la formazione delle risorse umane necessarie.
 
Art. 9.
Disposizioni transitorie
1. Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validita' fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1.
2. Per il primo biennio di operativita' dell'Agenzia e' istituita la struttura di vertice «Sviluppo e monitoraggio del processo di cambiamento», avente il compito di assicurare la messa a regime del nuovo assetto delle strutture centrali preposte alle funzioni relative alla gestione delle risorse o a funzioni specialistiche con particolare riguardo alle questioni poste dall'articolazione del Dipartimento del territorio in due distinte agenzie. A tali fini il titolare della struttura coadiuva il direttore dell'Agenzia e svolge le funzioni di vice direttore con le deleghe assegnategli. In relazione a dette finalita' tale posizione e' ricoperta da un dirigente che abbia svolto funzioni di direzione di ufficio di livello dirigenziale generale nell'ambito del Dipartimento del territorio.
 
Art. 10.
Relazioni sindacali
1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee (aziendali) di pianificazione sono oggetto di concertazione sindacale, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e i rapporti di lavoro.
 
Art. 11.
Inquadramento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica qualifica articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
 
Art. 12.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dell'Agenzia sono cosi' determinate:
a) dirigenti n. 450;
b) non dirigenti n. 12.950.
2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, nel rispetto della programmazione prevista per legge, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e' determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il comitato direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 13.
Dirigenza
1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unita' organizzative di livello dirigenziale ovvero incaricati di funzioni ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e ricerca, di coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
 
Art. 14.
Accesso alla dirigenza
1. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con procedure selettive pubbliche, sia dall'esterno che dall'interno, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).
2. Alle procedure selettive esterne sono ammessi a partecipare soggetti in possesso dei requisiti di professionalita' ed esperienza di volta in volta specificati in relazione alle posizioni da ricoprire. Tali procedure prevedono una prima fase, la cui gestione puo' essere affidata anche ad organismi esterni specializzati, consistente nello svolgimento di prove teorico-pratiche volte ad accertare la preparazione professionale dei candidati e la loro capacita' di applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi inerenti all'esercizio delle funzioni dirigenziali. Coloro che abbiano superato le prove partecipano, nei limiti e secondo le regole di cui al comma 4, ove non abbiano gia' maturato un'esperienza dirigenziale, a un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, della durata massima di sei mesi, finalizzato a verificarne le capacita' organizzative, gestionali e relazionali. Il periodo di applicazione termina con una prova finale di idoneita' allo svolgimento delle funzioni dirigenziali.
3. Alle procedure selettive interne sono ammessi a partecipare i dipendenti dell'Agenzia che abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. La selezione ha inizio con la valutazione comparativa dei meriti, dell'esperienza lavorativa e delle capacita' e conoscenze dimostrate nel corso dell'attivita' di servizio. In base all'esito della valutazione i candidati sono ammessi ad un periodo di applicazione presso gli uffici dell'Agenzia, che si svolge e si conclude con le medesime modalita' previste per la procedura selettiva di cui al comma 2.
4. I requisiti specifici e le procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabiliti nei relativi avvisi o bandi con i quali si stabilisce anche il trattamento giuridico ed economico del periodo di applicazione.
5. La retribuzione dei dirigenti di cui al presente articolo e' stabilita con contratto individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla professionalita' posseduta, sono determinati sulla base dei contratti collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice di cui agli articoli 3 e 4 e' quello previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal vigente contratto di lavoro.
 
Art. 15.
Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Per particolari esigenze possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro o provenienti da settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. (1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce. 2. Il trattamento economico e' commisurato alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita' del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professionalita'.
 
Art. 16.
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato da due a cinque anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all'art. 15.
3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico sono sottoposti dal direttore dell'Agenzia alla preventiva valutazione del comitato direttivo.
4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore, su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai medesimi soggetti di cui al comma 2.
5. I risultati negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravita', il recesso dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.
6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e' di regola sostituito da altro funzionario da lui preventivamente designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita' organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente ovvero mediante la procedura di cui all'art. 26.
7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
 
Art. 17.
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).
2. Il tirocinio sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato nei bandi in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Negli stessi bandi e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse, integrata da una prova finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1), con procedure di norma decentrate, assicurando trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo' avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro. (1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce. 5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.
 
Art. 18.
Incarichi professionali
1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni di mercato e alla professionalita' richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1).
 
Art. 19.
Formazione
1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuita' operativa dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di aggiornamento continuo del personale, per migliorarne il livello di prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti e della progressione di carriera.
 
Art. 20.
Valutazione del personale
1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle capacita' dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.
 
Art. 21.
Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (1) e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in servizio presso le altre agenzie fiscali e il Ministero dell'economia e delle finanze anche attraverso la stipula di apposite convenzioni. (1) Abrogato con art. 72 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che quest'ultimo sostituisce.
 
Art. 22.
Comando presso amministrazioni pubbliche
1. Nell'interesse dell'Agenzia o su richiesta di pubbliche amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo' essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione e' fissata la disciplina economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti gli effetti giuridici ed economici.
 
Art. 23.
Tutela del rischio professionale e patrocinio
legale del personale
1. L'Agenzia, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile, penale o amministrativa-contabile nei confronti del dipendente, per fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, eroga al dipendente stesso, su sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
 
Art. 24.
Inquadramento nei ruoli dell'Agenzia
1. In applicazione dell'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il personale non dirigente proveniente dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento professionale stabilito nel C.C.N.L. in vigore fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Per la dirigenza si provvede ai sensi dell'art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
 
Art. 25.
M i s s i o n i
1. In attesa della definizione del C.C.N.L. del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.
 
Art. 26.
Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 14, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio, l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita' a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Per inderogabili esigenze di funzionamento dell'Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalita' di cui al comma 1, fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza disciplinate dall'art. 14 del presente regolamento, in conformita' all'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, fino al 31 dicembre 2004.
 
Art. 26-bis.
Incarichi dirigenziali a personale esterno
1. Nei primi due anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del cinque per cento previsto dall'art. 15, comma 1, per l'assunzione di dirigenti con contratto a tempo determinato e' calcolato sulla dotazione organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe intese, fino al massimo del sette per cento, nei limiti della corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di dirigenti a tempo determinato, che un'altra agenzia fiscale non intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata torna nella disponibilita' dell'Agenzia che non ha inteso fruirne, solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra agenzia a valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle relative dotazioni organiche complessivamente considerate.
 
Art. 27.
Contratti individuali di lavoro per particolari professionalita'
1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo' sottoscrivere, per specifiche professionalita' non dirigenziali, non presenti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato nella misura massima di dieci unita', con persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di gestione di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il raggiungimento dei risultati.
 
Art. 28.
Accordi sul sistema di relazioni sindacali
1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle agenzie fiscali, compresa l'area della dirigenza, le previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ministeri, del C.C.N.L. del Ministero dell'economia e delle finanze e del contratto nazionale di lavoro di area dirigenziale, che rimangono in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo da stipularsi entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'accordo definira' soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.
 
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