Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 giugno 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Natalia Kamushkina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Kamushkina Natalia, nata nella regione di Novosibirsk (Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui e' in possesso, conseguito in Russia ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico professionale di pedagogo-psicologo, pedagogo-sociale conseguito presso l'Universita' statale di Orel in data 30 giugno 1999;
Viste le determinazioni delle conferenze di servizi nelle sedute del 24 febbraio 2004, 29 marzo 2004 e del 27 aprile 2004;
Preso atto del parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria, nelle sedute sopra indicate;
Preso atto che l'istante aveva chiesto il riconoscimento per la sezione A e che detta domanda non e' stata accolta perche' si e' ritenuto che sussiste una eccessiva difformita' tra il percorso formativo seguito e quello richiesto in Italia, difformita' non colmabile con l'applicazione di misure compensative;
Preso atto che la sig.ra Kamushkina ha presentato una nuova domanda per l'iscrizione nella sezione B, pervenuta il 17 maggio 2004;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo - sezione B e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: 1) note di psicopatologia; 2) note di psicologia clinica; 3) indagine psicometria;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visti gli articoli 6, n. 2 del decreto legislativo n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 8 ottobre 2003 con scadenza in data 8 ottobre 2004, per motivi di lavoro subordinato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Kamushkina Natalia, nata nella regione di Novosibirsk (Federazione russa) il 6 luglio 1977, cittadina russa e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione B, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale sulle seguenti materie: 1) note di psicopatologia; 2) note di psicologia clinica; 3) indagine psicometria.
 
Art. 3.
Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 28 giugno 2004
Il direttore generale: Mele
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame consiste nella discussione di brevi questioni vertenti su tutte le materie, sopra indicate.
c) La commissione rilascia certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi sezione B.
 
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