Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 luglio 2004
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Albana di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dall'Ente tutela vini di Romagna in data 5 novembre 2001 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernenti la predetta istanza, tenutasi in Forli' il 13 gennaio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 98 del 27 aprile 2004;
Visto il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulla sopracitata istanza;
Vista la nota dell'Ente tutela vini di Romagna tesa ad ottenere che all'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra venga inserito il riferimento agli zuccheri riduttori;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, ulteriori istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1987, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo Albo, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Albana di Romagna», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici delle regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2004
Il direttore generale: Abate
 
Allegato
Disciplinare di produzione della denominazione
di origine controllata e garantita dei vini
«Albana di Romagna»
Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», gia' riconosciuta a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Albana di Romagna» secco (asciutto);
«Albana di Romagna» amabile;
«Albana di Romagna» dolce;
«Albana di Romagna» passito;
«Albana di Romagna» passito riserva.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere ottenuti dalle uve di vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Albana: 100%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» e' costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioe':
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forli', Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forli', il limite a valle e' cosi' delimitato:
comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli';
comune di Forli': dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le Vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle e' delimitato come segue:
comune di Faenza: dal confine con il comune di Forli' dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della citta' a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:
comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo;
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.
Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta, l'alberello ed il duplex; con un minimo di n. 2.500 ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, n. 2.750 ceppi/ettaro per le forme in parete e n. 5.000 ceppi/ettaro per l'alberello.
E' esclusa ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Non possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge n. 164/1992, i vigneti impiantati in terreni inadatti a produrre uve di qualita'.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» non deve essere superiore a t 10 per ettaro e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere ricondotta, attraverso il diradamento dei grappoli, ad un quantitativo non superiore al 10% del suddetto limite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore, per tutti i vini, ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva» al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
La resa massima dell'uva in vino finito, per le tipologie «passito» e «passito riserva» non deve essere superiore al 50%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle province di Forli-Cesena, Ravenna e Bologna.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
E' ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo, devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Albana di Romagna» secco (asciutto):
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un po' tannico, caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Albana di Romagna» amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % vol;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l:
zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 753/02, art. 16, punto 1, lettera a);
«Albana di Romagna» dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore a 80 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Albana di Romagna» passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
acidita' volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
«Albana di Romagna» passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00 % vol;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol - massimo: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.
Le tipologie «Albana di Romagna» passito e «Albana di Romagna» passito riserva devono essere ottenute da uve sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia e la loro vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
E' ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284 g/l.
Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto della scadenza del 15 ottobre.
A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco da «muffa nobile», e' concesso di produrre e commercializzare «Albana di Romagna» passito riserva avente un titolo alcolometrico effettivo minimo di 4% vol, purche' la gradazione del mosto al momento della pigiatura non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
Per tutte le tipologie previste e' consentita la vinificazione, la conservazione e l'affinamento in contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento dell'esame organolettico, possono presentare il caratteristico sentore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Le qualificazioni «secco», «amabile», «dolce», «passito» e «passito riserva» devono figurare in etichetta e sono consentite alle diverse tipologie della denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» che presentino le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.
Il vino «Albana di Romagna» passito non puo' essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui e' stato ottenuto.
Il vino «Albana di Romagna» passito riserva non puo' essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia in cui e' stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve essere utilizzato esclusivamente il tappo raso bocca.
Per le tipologie «passito» e «passito riserva» e' consentito solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.
Per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» ad esclusione delle tipologie «passito» e «passito riserva»; imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri e' consentita la chiusura con tappo a vite.
 
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