Gazzetta n. 170 del 22 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 luglio 2004
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalita' di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994», ed, in particolare, l'art. 47 che dispone in ordine alle procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 25;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione degli organismi che possono espletare le procedure di certificazione per l'apposizione della marcatura CE; alla vigilanza sugli organismi stessi; al rinnovo delle autorizzazioni degli organismi nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE.
 
Art. 2.
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 sono a carico degli organismi richiedenti ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'Istituto superiore di sanita'.
 
Art. 3.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio.
2. Nella causale del versamento occorre specificare:
il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
l'amministrazione che effettua la prestazione;
l'imputazione della somma al capo XX capitolo d'entrata 2230, art. 9.
3. Il Ministero della salute inizia le attivita' finalizzate alla designazione degli organismi subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.
 
Art. 4.
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attivita' di designazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonche' al Fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e nel Fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.
 
Art. 5.
Trattamento economico di missione
1. Al personale degli uffici preposti alle attivita' di cui all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 14 luglio 2004
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze ad interim
Berlusconi
 
Allegato I

----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 32 <----
 
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