Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 183
Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'allegato B;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261;
Vista la Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289;
Vista la direttiva n. 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Vista la decisione della Commissione del 19 marzo 2004, concernente gli orientamenti della direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'ozono nell'aria;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 29 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto legislativo, stabilisce, per l'inquinante ozono:
a) i valori bersaglio, gli obiettivi a lungo termine, la soglia di allarme e la soglia di informazione, al fine di prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
b) i metodi ed i criteri per la valutazione delle concentrazioni di ozono e per la valutazione delle concentrazioni dei precursori dell'ozono nell'aria;
c) le misure volte a consentire l'informazione del pubblico in merito alle concentrazioni di ozono;
d) le misure volte a mantenere la qualita' dell'aria laddove la stessa risulta buona in relazione all'ozono, e le misure dirette a consentirne il miglioramento negli altri casi;
e) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della riduzione dei livelli di ozono.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
del 9 marzo 2002.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002.». L'allegato B della citata legge, cosi' recita:
«Allegato B
(Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001 /97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita'.
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 della citata legge,
cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca:
«Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di
valutazione e di gestione della qualita' dell'aria
ambiente.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 28 marzo 1983, reca: «Limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e di esposizione
relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, reca: «Attuazione delle direttive CEE numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici
agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli
impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge
16 aprile 1987, n. 183).
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
20 maggio 1991, reca: «Criteri per la raccolta dei dati
inerenti la qualita' dell'aria.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
6 maggio 1992, reca: «Definizione del sistema nazionale
finalizzato al controllo ed assicurazione di qualita' dei
dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di
monitoraggio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
15 aprile 1994, reca: «Norme tecniche in materia di livelli
e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti
atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dell'art. 9 del decreto ministeriale
20 maggio 1991.
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
25 novembre 1994, reca: «Aggiornamento delle norme tecniche
in materia di limiti di concentrazione e di livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici
nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni
inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente in data
16 maggio 1996, reca: «Attivazione di un sistema di
sorveglianza di inquinamento da ozono.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999,
n. 163, reca: «Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base
ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della
circolazione.».
- Il decreto del Ministro dell'ambente e della tutela
del territorio 2 aprile 2002, n. 60, reca: «Recepimento
della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del Consiglio
concernente i valori limite di qualita' dell'aria ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi
di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva
2000/69/CE relativa ai valori limite di qualita' dell'aria
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 20 settembre 2002, reca: «Modalita'
per la garanzia della qualita' del sistema delle misure di
inquinamento atmosferico, ai sensi del decreto legislativo
n. 351 del 1999.».
- Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio in data 1° ottobre 2002, n. 261, reca:
«Regolamento recante le direttive tecniche per la
valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente,
i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di
cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351.».
- La legge 27 aprile 1982, n. 289, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sull'inquinamento atmosferico
attraverso le frontiere a lunga distanza, adottata a
Ginevra il 13 novembre 1979.».
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 309 del 27 novembre 2001.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata in GUCE n. L 67
del 9 marzo 2002.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) precursori dell'ozono: sostanze che contribuiscono alla formazione di ozono a livello del suolo;
b) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante o deposizione dello stesso su una superficie in un dato periodo di tempo, espressa secondo l'unita' di misura indicata negli allegati da I a VI;
c) misurazione in siti fissi: misurazione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
d) valore bersaglio: livello fissato al fine di evitare a lungo termine effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, da conseguirsi per quanto possibile entro un dato periodo di tempo;
e) obiettivo a lungo termine: concentrazione di ozono nell'aria al di sotto della quale si ritengono improbabili, in base alle conoscenze scientifiche attuali, effetti nocivi diretti sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso. Tale obiettivo e' conseguito nel lungo periodo, sempreche' sia realizzabile mediante misure proporzionate, al fine di fornire un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente;
f) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
g) soglia di informazione: livello oltre il quale vi e' un rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve durata per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione e raggiunto il quale devono essere adottate le misure previste dall'articolo 5;
h) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici, diversi dal metano, provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i quali possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare.
2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.



Note all'art. 2:
- Il comma 7 dell'art. 6 e l'art. 2 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 cosi' recitano:
«7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli
inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con
campionamento continuo o discontinuo, il numero di
misurazioni deve assicurare la rappresentativita' dei
livelli rilevati.».
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) aria ambiente: l'aria esterna presente nella
troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi di
lavoro;
b) inquinante: qualsiasi sostanza immessa
direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria ambiente
che puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o
sull'ambiente nel suo complesso;
c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un
inquinante o deposito di questo su una superficie in un
dato periodo di tempo;
d) valutazione: impiego di metodologie per misurare,
calcolare, prevedere o stimare il livello di un inquinante
nell'aria ambiente;
e) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o
ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per
l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere
raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;
f) valore obiettivo: livello fissato al fine di
evitare, a lungo termine, ulteriori effetti dannosi per la
salute umana o per l'ambiente nel suo complesso; tale
livello deve essere raggiunto per quanto possibile nel
corso di un dato periodo;
g) soglia di allarme: livello oltre il quale vi e' un
rischio per la salute umana in caso di esposizione di breve
durata e raggiunto il quale si deve immediatamente
intervenire a norma del presente decreto;
h) margine di tolleranza: la percentuale del valore
limite nella cui misura tale valore puo' essere superato
alle condizioni stabilite dal presente decreto;
i) zona: parte del territorio nazionale delimitata ai
fini del presente decreto;
l) agglomerato: zona con una popolazione superiore a
250.000 abitanti o, se la popolazione e' pari o inferiore a
250.000 abitanti, con una densita' di popolazione per km
(elevato a)2 tale da rendere necessaria la valutazione e la
gestione della qualita' dell'aria ambiente a giudizio
dell'autorita' competente;
m) soglia di valutazione superiore: un livello al di
sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con
le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la
qualita' dell'aria ambiente;
n) soglia di valutazione inferiore: un livello al di
sotto del quale e' consentito ricorrere soltanto alle
tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine di
valutare la qualita' dell'aria ambiente.».



 
Art. 3.
Valori bersaglio
1. I valori bersaglio, per i livelli di ozono nell'aria ambiente da conseguire, per quanto possibile, a partire dal 2010, sono stabiliti all'allegato I, parte II.
2. Le regioni e le province autonome competenti, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, definiscono un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano i valori bersaglio di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome competenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2, un piano o programma coerente con il piano nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE, al fine di raggiungere i valori bersaglio previsti al comma 1, sempreche' il raggiungimento di detti valori bersaglio sia realizzabile attraverso misure proporzionate.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro delle attivita' produttive e sentita la Conferenza unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3 ed i criteri per l'individuazione delle misure proporzionate previste allo stesso comma.
5. Qualora le zone e gli agglomerati di cui al comma 2 coincidono, anche in parte, con zone e agglomerati nei quali sono adottati, ai sensi dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, piani o programmi per inquinanti diversi dall'ozono, le regioni e le province autonome competenti, se necessario, al fine di conseguire il valore bersaglio di cui al comma 1, adottano piani o programmi integrati per l'ozono e per detti inquinanti.
6. I piani o programmi di cui ai commi 3 e 5 contengono almeno le informazioni descritte nell'allegato V del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.



Note all'art. 3.
- L'allegato V del citato decreto legislativo n. 351
del 1999, cosi' recita:
«Allegato V
INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O
NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
AMBIENTE
Informazioni da fornire a norma dell'art. 8, comma 4:
1. Luogo in cui il superamento del valore limite e'
stato rilevato:
regione;
citta' (mappa);
stazione di misurazione (mappa e coordinate
geografiche).
2. Informazioni generali:
tipo di zona (centro urbano, area industriale o
rurale);
stim».



 
Art. 4.
Obiettivi a lungo termine
1. Gli obiettivi a lungo termine per i livelli di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato I, parte III.
2. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria superano gli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Al fine di conseguire gli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1, le regioni e le province autonome competenti individuano e attuano nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 2 misure efficaci dal punto di vista dei costi, purche' proporzionate.
4. Le misure di cui al comma 3 sono almeno coerenti con i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, con le misure previste dal programma nazionale delle emissioni predisposto in attuazione della direttiva 2001/81/CE e con le misure stabilite dalle altre disposizioni vigenti in materia.
5. Le regioni e le province autonome competenti definiscono, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, un elenco delle zone e degli agglomerati nei quali i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine di cui al comma 1.
6. Le regioni e le province autonome competenti, per quanto possibile, tenuto conto della natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono e delle condizioni meteorologiche, mantengono, nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 5, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine previsti al comma 1 e adottano misure proporzionate, al fine di preservare la migliore qualita' dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana.



Nota all'art. 4:
- Per la direttiva 2001/81/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Soglie di allarme e soglie di informazione
1. Le soglie di allarme e le soglie di informazione per le concentrazioni di ozono nell'aria sono stabiliti all'allegato II, parte I.
2. L'autorita' individuata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e' l'autorita' competente per la gestione dei piani di azione previsti al comma 3 e per le informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Nelle zone in cui, sulla base delle valutazioni svolte ai sensi dell'articolo 6, sussiste un rischio di superamento della soglia di allarme, le regioni e le province autonome competenti adottano piani d'azione che indicano le misure specifiche da adottare a breve termine, tenendo conto delle circostanze locali particolari, qualora vi sia un potenziale significativo di riduzione di tale rischio o della durata o gravita' dei superamenti della soglia di allarme. Detti piani possono prevedere, secondo i casi, misure di controllo graduali ed economicamente valide e, ove risulti necessario, misure di riduzione o di sospensione di talune attivita' che contribuiscono alle emissioni che determinano il superamento della soglia di allarme, in particolare del traffico di autoveicoli, nonche' misure efficaci connesse all'attivita' degli impianti industriali e all'utilizzazione di prodotti. Le regioni e le province autonome non sono tenute all'adozione del piano d'azione solo nel caso in cui accertano, con idonei studi, che non sussiste una possibilita' significativa di ridurre il rischio, la durata o la gravita' dei superamenti, tenuto conto delle condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche.
4. Tenuto conto delle particolari esigenze operative e di sicurezza, ai mezzi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si applicano le misure dei piani di cui al comma 3.



Nota all'art. 5:
- L'art. 7 del citato decreto legislativo n. 351 del
1999, cosi' recita:
«Art. 7 (Piani d'azione). - 1. Le regioni provvedono,
sulla base della valutazione preliminare di cui all'art. 5,
in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della
valutazione di cui all'art. 6, ad individuare le zone del
proprio territorio nelle quali i livelli di uno o piu'
inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori
limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorita'
competente alla gestione di tali situazioni di rischio.
2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono
i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve
periodo, affinche' sia ridotto il rischio di superamento
dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure
di controllo e, se necessario, di sospensione delle
attivita', ivi compreso il traffico veicolare, che
contribuiscono al superamento dei valori limite e delle
soglie di allarme.».



 
Art. 6.
Valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori
1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualita' dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonche' indagini o stime.
2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualita' dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo termine puo' essere effettuato mediante brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con l'uso di modelli.
4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualita' dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte I.
5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, puo' essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai fini della valutazione della qualita' dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.
6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono e' stabilito nell'allegato V, parte III.
7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.
8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI e' effettuata presso uno o piu' punti di campionamento in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di punti di campionamento e' stabilito nell'allegato V.
9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'ambito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.
10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti nell'allegato VIII, parte I.
11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato VIII, parte II.
12. Gli obiettivi di qualita' dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia di qualita' sono stabiliti nell'allegato VII.
 
Art. 7.
Informazioni al pubblico
1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorita' di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestivita' alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.
2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.
3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonche', se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresi', contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.
4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.
5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonche' ogni studio connesso alla loro adozione.
 
Art. 8.
Inquinamento transfrontaliero
1. Nel caso in cui il superamento dei valori bersaglio o degli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo sia causato da emissioni di precursori dell'ozono verificatesi in altri Stati appartenenti alla Comunita' europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, coopera con le autorita' competenti di tali Stati al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5, piani o programmi concertati, contenenti misure proporzionate, finalizzate a raggiungere i valori bersaglio o gli obiettivi a lungo termine previsti dal presente decreto legislativo.
2. Nel caso in cui le zone di cui all'articolo 5, comma 3, confinino con altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle attivita' di valutazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome interessate, nonche' sulla base delle attivita' di monitoraggio effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003, coopera con le autorita' competenti di detto Stato al fine di predisporre, se opportuno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, piani d'azione congiunti da attuare nelle predette zone. Tali piani prevedono, altresi', le modalita' dirette ad assicurare l'informazione del pubblico.
3. Nel caso di superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme nelle zone di cui al comma 2, l'autorita' individuata dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 5, comma 2, informa l'autorita' competente dello Stato confinante, appartenente alla Comunita' europea, al fine di consentire l'informazione del pubblico di tali Stati.
4. Le attivita' di cooperazione di cui al presente articolo sono poste in essere, per quanto possibile, anche in relazione a Stati non appartenenti alla Comunita' europea.



Nota all'art. 8:
- Il regolamento (CE) n. 2152/2003 e' pubblicato in
GUCE n. L 324 dell'11 dicembre 2003.



 
Art. 9.
Trasmissione di informazioni e di relazioni
1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:
a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonche' gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;
c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonche' dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;
d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);
e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004:
1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;
2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III;
f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;
g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:
1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;
2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonche' una relazione che descriva gli effetti di detti piani.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);
b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b);
c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);
d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);
e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);
f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f);
g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).



Nota all'art. 9:
- La direttiva 91/692/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
377 del 31 dicembre 1991.



 
Art. 10.
Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni concernenti l'ozono contenute nei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983;
b) decreto del Ministro dell'ambiente in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991;
c) decreto del Ministro dell'ambiente in data 6 maggio l992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1992;
d) decreto del Ministro dell'ambiente in data 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994;
e) decreto del Ministro dell'ambiente in data 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994;
f) decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996.
2. Nelle more dell'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi i piani ed i provvedimenti emanati dalle regioni, dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 3, comma 4, ai fini dell'elaborazione dei piani e dei programmi ivi previsti per il raggiungimento dei valori bersaglio si applicano i criteri stabiliti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 1° ottobre 2002, n. 261.
4. Ai fini dell'individuazione degli organismi incaricati di svolgere le funzioni tecniche previste dal presente decreto legislativo, inclusa l'attivita' di validazione di cui agli allegati VI, parte III, e VIII, parte II, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 20 settembre 2002. A tale fine i riferimenti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) contenuti nel citato decreto in data 20 settembre 2002 sono da intendersi effettuati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Ai fini dell'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, e successive modificazioni, le disposizioni relative ai piani ed ai programmi previsti dagli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, sono da intendere riferite anche ai piani ed ai programmi di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto.
6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono modificati gli allegati al presente decreto in conformita' alle variazioni apportate in sede comunitaria.
7. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non scaturiscono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Le attivita' e le misure previste dal presente decreto rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte con le risorse di bilancio allo scopo destinate a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 10:
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio in data 20 settembre 2002, vedi note
alle premesse.
- L'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
recita:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'Agenzia».
- Per il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile
1999, n. 163, vedi note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 del decreto legislativo n.
351 del 1999 vedi nelle note all'art. 5.
- L'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
351, cosi' recita:
«Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i
livelli sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'art. 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'art. 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi
tra il valore limite ed il valore limite aumentato del
margine di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'art. 11, comma 1, e
riportare almeno le informazioni di cui all'allegato V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani.».
- Per il decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281,
vedi note alle premesse.



 
Allegato I
(previsto dall'articolo 3, comma 1, e
dall'articolo 4, comma 1)

DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE
PER L'OZONO

I. Definizioni

1. Tutti i valori sono espressi in µg/mc, il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata e' quella dell'Europa centrale.
2. Per AOT40 (espresso in (µg/mc)·ora) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/mc (= 40 parti per miliardo) e 80 µg/mc rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale.
3. Per essere validi, i dati annuali sui superamenti utilizzati per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine devono soddisfare i criteri di cui alla parte II dell'allegato III.

II. Valori bersaglio

La verifica del conseguimento dei valori bersaglio per le concentrazioni di ozono nell' aria e' effettuata, per i valori concernenti la protezione della salute umana, per la prima volta nel 2013 sulla base della media dei superamenti dei tre anni precedenti, e, per i valori concernenti la protezione della vegetazione, per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei superamenti dei cinque anni precedenti

====================================================================
Parametro Valore bersaglio
per il 2010 ==================================================================== 1. Valore bersaglio per Media su 8 ore massima 120 µg/mc da non la protezione della sa- giornaliera (a) superare per lute umana piu' di 25 gior-
ni per anno ci-
vile come media
su 3 anni (b) -------------------------------------------------------------------- 2. Valore bersaglio per AOT4O, calcolato sulla 18 000 µg/mc·h la protezione della base dei valori di come media su vegetazione 1 ora da maggio a 5 anni (b)
luglio --------------------------------------------------------------------

(a) La massima concentrazione media su 8 ore rilevata in un giorno e' determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata e' assegnata al giorno nel quale la stessa termina; conseguentemente, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno e' quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno e' quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.
(b) Se non e' possibile calcolare la media di 3 o 5 anni in quanto non e' disponibile un insieme completo di dati relativi a piu' anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza ai valori bersaglio sono i seguenti:

- per il valore bersaglio per la protezione della salute umana, i
dati validi relativi ad un anno, - per il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, i dati
relativi a 3 anni.

III. Obiettivi a lungo termine ====================================================================
Parametro Obiettivo a
lungo termine ==================================================================== 1. Obiettivo a lungo Media su 8 ore massima 120 µg/mc termine per la prote- giornaliera nell'arco di zione della salute umana un anno civile -------------------------------------------------------------------- 2. Obiettivo a lungo AOT40, calcolato sulla 6 000 µg/mc·h termine per la prote- base dei valori di 1 ora zione della vegetazione da maggio a luglio --------------------------------------------------------------------
 
Allegato II
(previsto dall'articolo 5,
comma 1)

SOGLIE DI INFORMAZIONE E DI ALLARME PER L'OZONO

I. Soglie di informazione e di allarme ====================================================================
Parametro Soglia ==================================================================== Soglia di informazione Media di 1 ora 180 µg/mc -------------------------------------------------------------------- Soglia di allarme Media di 1 ora (a) 240 µg/mc --------------------------------------------------------------------

(a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 3, il superamento della soglia deve essere misurato o previsto per tre ore consecutive.

II. Informazioni minime da fornire al pubblico ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, qualora si sia verificato o sia previsto un superamento della soglia di informazione o allarme.

Le seguenti informazioni devono essere fornite al pubblico su scala sufficientemente ampia e nei tempi piu' brevi possibili:

1) Informazioni sui superamenti registrati: - localita' o area in cui si e' verificato il superamento, - tipo di soglia superata (di informazione o di allarme), - ora d'inizio e durata del superamento, - massima concentrazione media di 1 ora e di 8 ore.

2) Previsione per il pomeriggio e il giorno/i seguenti: - area geografica dei superamenti previsti della soglia di
informazione o di allarme, - tendenza dell'inquinamento prevista (in termini di miglioramento,
stabilizzazione, peggioramento).

3) Informazioni circa i gruppi della popolazione colpiti, i possibili effetti sulla salute e la precauzioni raccomandate: - informazione sui gruppi di popolazione a rischio, - descrizione dei sintomi riscontrabili, - precauzioni raccomandate per la popolazione colpita, - sedi presso cui ottenere ulteriori informazioni.

4) Informazioni sulle azioni preventive da attuare per la riduzione dell'inquinamento o dell'esposizione all'inquinamento: - indicazione delle principali fonti di emissione; - azioni raccomandate per la riduzione delle emissioni.
 
Allegato III
(previsto dall'articolo 9,
comma 1, lettere e) e f) e
comma 2, lettere e) e f)

INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1,
LETTERE e) E f) E COMMA, 2 LETTERE e) E f).

I. Quadro riassuntivo delle informazioni da trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), e alla Commissione europea ai sensi del comma 2, lettere e) e f), dello stesso articolo:

====================================================================
Tipo di Livello Periodo Dati provvi- Relazioni
stazione di media/ sori per ogni annuali
accumulo mese da aprile
a settembre ==================================================================== Soglia di Tutte 180 µg/mc 1 ora - per ogni gi- per ogni infor- orno in cui si giorno in mazione osservano supe- cui si os-
ramenti: data, servano
durata del supe- superamen-
ramento in ore, ti:
valori orari data, du-
massimi di rata del
ozono e relati- superamen-
vo NO2 quando to in ore,
richiesto, valori
- valori orari orari mas-
massimi di ozo- simi di
no su base men- ozono e
sile relativo
NO2 quando
richiesto -------------------------------------------------------------------- Soglia di Tutte 240 µg/mc 1 ora - per ogni gi- - per ogni allarme orno in cui si giorno in
osservano supe- cui si os-
ramenti: data, servano
durata del supe- superamen-
ramento in ore, ti: data,
valori orari durata del
massimi di ozo- superamen-
no e relativo to in ore,
NO2 quando ri- valori
chiesto orari mas-
simi di
ozono e
relativo
NO2 quando
richiesto -------------------------------------------------------------------- Protezio- Tutte 120 µg/mc 8 ore - per ogni gi- - per ogni ne della orno in cui giorno in salute si osservano cui si os-
superamenti: servano
data, valore superamen-
massimo di 8 ti: data,
ore (a) valore
massimo di
8 ore (a) -------------------------------------------------------------------- Protezio- Subur- AOT40 1 ora, - Valore ne della bana, b) = 6 (cumula- vegeta- rurale, 000 tiva zione rurale µg/mc·h da maggio
di fondo a luglio -------------------------------------------------------------------- Protezio- Subur- AOT40 1 ora, - Valore ne delle bana, (b) accumulato foreste rurale, = 20 000 da aprile
rurale µg/mc·h a settembre
di fondo -------------------------------------------------------------------- Beni Tutte 40 µg/mc 1 anno - Valore materiali -------------------------------------------------------------------- (a) Media massima giornaliera su 8 ore, secondo quanto previsto dal-
la nota a) della parte II dell'allegato I. (b) Secondo la definizione di AOT40 contenuta nella parte I dell'al-
legato I. --------------------------------------------------------------------

Le relazioni annuali di cui all' articolo 9, comma 1, lettera f), devono contenere, oltre alle informazioni di cui alla presente tabella, anche i seguenti dati, qualora tutti i dati orari disponibili per l'ozono, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto per l'anno preso in esame non siano gia' stati trasmessi ai sensi della decisione 97/101/CE:

- per l'ozono, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto e la somma
di ozono e biossido di azoto (effettuata in parti per miliardo ed
espressa in µg/mc di ozono), il valore massimo, il 99.9, il 98, il
50 percentile, la media annuale e il numero di dati validi ottenuti
dalle serie orarie); - per l'ozono: il valore massimo, il 98, il 50 percentile, la media
annuale ottenuti dalle serie delle medie di otto ore massime
giornaliere.

II. Criteri per l'aggregazione dei dati e il calcolo dei parametri statistici

I percentili devono essere calcolati secondo la procedura specificata nella decisione 97/101/CE.
Al fine di verificare la validita' dell'aggregazione dei dati e del calcolo dei parametri Statistici devono essere usati i seguenti criteri:

==================================================================== Parametro Percentuale minima di dati validi ==================================================================== Valori di 1 ora 75 % (ovvero 45 minuti) -------------------------------------------------------------------- Valori di 8 ore 75 % dei valori (ovvero 6 ore) -------------------------------------------------------------------- Valore medio su 8 ore massimo 75 % delle concentrazione medie giornaliero calcolato come media trascinate su 8 ore calcolate in trascinata di 8 ore base ai dati orari (ossia 18 me-
die su 8 ore al giorno) -------------------------------------------------------------------- AOT40 90 % dei valori di 1 ora nel pe-
riodo di tempo definito per il
calcolo del valore AOT40 (a) -------------------------------------------------------------------- Media annuale 75 % dei valori di 1 ora nella
stagione estiva (da aprile a set-
tembre) ed invernale (da gennaio
a marzo e da ottobre a dicembre)
separatamente -------------------------------------------------------------------- Numero di superamenti e valori 90 % dei valori medi di 8 ore massimi per mese massimi giornalieri (27 valori
giornalieri disponibili al mese)
90 % dei valori di 1 ora tra le
8.00 e le 20.00, ora dell'Europa
centrale -------------------------------------------------------------------- Numero di superamenti e valori 5 mesi estivi su 6 (da aprile a massimi per anno settembre) -------------------------------------------------------------------- (a) Qualora non siano disponibili tutti i dati misurati, i valori
AOT40 sono calcolati in base al seguente fattore:

Possibile numero totale di ore* AOT 40 [stimato] = AOT40misurato x ---------------------------------
Numero di valori orari misurati

* il numero di ore e' compreso nel periodo di tempo di cui alla de-
finizione di AOT4O (ossia tra le ore 8.00 e le 20.00, ora dell'Eu-
ropa centrale, da 1 maggio al 31 luglio di ogni anno per la prote-
zione della vegetazione e dal 1 aprile al 30 settembre di ogni an-
no per la protezione delle foreste).
 
Allegato IV
(previsto dall'articolo 6,
comma 7)

CRITERI PER LA CLASSIFICAZIONE E L'UBICAZIONE DEI PUNTI DI CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE CONTINUA IN SITI FISSI DELL'OZONO

Per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono si applicano i seguenti criteri:

I. Ubicazione su macroscala ==================================================================== Tipo di Finalita' della Rappresenta- Criteri di stazione misurazione tivita' (a) ubicazione su
macroscala ==================================================================== Urbana Protezione della Alcuni kmq Lontano dall'influsso
salute umana: di emissioni locali co-
determinare me traffico, distribu-
l'esposizione al- tori di carburante,
l'ozono della po- ecc.
polazione in aree Zona sufficientemente
urbane, ovvero in areata da garantire una
aree con densita' adeguata miscela delle
di popolazione e sostanze da misurare.
concentrazioni di Per esempio aree citta-
ozono relativamente dine ad uso residenzia-
alte e rappresen- le o commerciale, par-
tative dell'espo- chi (lontano dagli al-
sizione della po- beri), strade o piazze
polazione generale ampie con traffico mi-
nimo o nullo, aree
aperte caratterizzate
da strutture scolasti-
che o a impianti ri-
creativi o sportivi. -------------------------------------------------------------------- Suburbana Protezione della Alcune decine Non nelle immediate vi-
salute umana e di kmq cinanze dell'area di
della vegetazione: massima emissione, sot-
determinare l'e- tovento rispetto alla
sposizione della direzione o alle dire-
popolazione e del- zioni principali del
la vegetazione al- vento, quando si veri-
la periferia de- ficano le condizioni
gli agglomerati, favorevoli alla forma-
dove si riscon- zione di ozono.
trano i massimi Aree in cui la popola-
livelli di ozono, zione, le colture sen-
ai quali la popo- sibili o gli ecosistemi
lazione e la ve- naturali situati ai
getazione possono margini estremi di un
essere esposti di- agglomerato sono espo-
rettamente o in- sti ad elevati livelli
direttamente di ozono.
Ove appropriato, anche
alcune stazioni subur-
bane situate sopravven-
to rispetto all'area di
massima emissione, onde
determinare i livelli
regionali di inquina-
mento di fondo da ozo-
no. -------------------------------------------------------------------- Rurale Protezione della Livelli sub- Le stazioni possono es-
salute umana e regionali sere situate in piccoli
della vegetazione: (alcune cen- insediamenti e/o aree
determinare l'e- tinaia di kmq) con ecosistemi natura-
sposizione della li, foreste o a coltu-
popolazione, delle re.
colture e degli Aree rappresentative
ecosistemi natu- delle concentrazioni di
rali alle concen- ozono distanti dall'in-
trazioni di ozono fluenza di emissioni
su scala subre- locali immediate, come
gionale insediamenti industria-
li e strade.
Aree aperte, ma non al-
la sommita' di monta-
gne. -------------------------------------------------------------------- Rurale di Protezione della Livelli re- Stazioni situate in fondo salute umana e gionali/nazio- aree a bassa densita'
della vegetazione: nali/ Conti- di popolazione, ad e-
determinare l'e- nentali (da sempio con ecosistemi
sposizione, delle 1000 a 10 000 naturali, foreste, a
colture e degli kmq) grande distanza da
ecosistemi natu- aree urbane ed indu-
rali alle concen- striali e distanti dal-
trazioni di ozono l'influenza delle emis-
su scala regionale, sioni locali.
come anche l'espo- Evitare siti soggetti a
sizione della po- fenomeni accentuati a
polazione scala locale di inver-
sione a livello del
suolo, nonche' la som-
mita' delle montagne.
Sconsigliate le zone
costiere caratterizzate
da evidenti cicli di
vento diurni a caratte-
re locale. -------------------------------------------------------------------- (a) I punti di campionamento devono anche, dove possibile, essere
rappresentativi di zone analoghe non ubicate nelle immediate vi-
cinanze.

Per le stazioni rurali e rurali di fondo le misurazioni sono effettuate tenuto conto, se opportuno, dei requisiti relativi al monitoraggio previsti dal regolamento (CE) n. 2152/03 e successivi, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali della Comunita' (Forest Focus) contro l'inquinamento atmosferico.

II. Ubicazione su microscala

A. Per quanto fattibile devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

1) il flusso d'aria intorno all'orifizio di ingresso della linea di
campionamento deve essere libero (per un arco di almeno 270 gradi)
e senza alcuna ostruzione del flusso d'aria in prossimita' del
campionatore, che deve trovarsi ad una distanza da edifici,
balconi, alberi ed altri ostacoli che sporgono al di sopra del
campionatore che sia pari a piu' del doppio dell'altezza dell'
ostacolo. 2) Di regola il punto di ingresso deve trovarsi tra 1,5 m (fascia di
respirazione) e 4 m dal suolo. Sono ammesse posizioni piu' elevate
in stazioni urbane particolari ed in zone boschive. 3) L'orifizio di ingresso deve trovarsi lontano da fonti quali
fornaci e camini di incenerimento e a piu' di 10 m dalla strada
piu' vicina, con distanza crescente in funzione dell'intensita' di
traffico. 4) L'orifizio di scarico dell'analizzatore deve essere collocato in
modo da evitare il ricircolo dell'aria espulsa verso l'orifizio di
ingresso.

B. E' inoltre possibile tenere conto dei seguenti elementi:

1) sorgente di emissione interferente; 2) sicurezza; 3) accesso; 4) disponibilita' di energia elettrica e di connessioni telefoniche; 5) visibilita' del punto di campionamento rispetto all'ambiente
esterno; 6) sicurezza della popolazione e degli addetti; 7) opportunita' di effettuare nello stesso punto campionamenti per
altri inquinanti; 8) altri aspetti concernenti l'inquadramento territoriale del punto
di campionamento.

III. Documentazione prescritta e riesame della scelta del sito

Le procedure di selezione del sito devono essere interamente documentate in fase di classificazione, ad esempio mediante fotografie dei punti cardinali dell'ambiente circostante e mappe dettagliate. Il sito deve essere riesaminato a intervalli regolari, aggiornando la documentazione in modo da verificare che i criteri di selezione siano ancora rispettati. Cio' richiede una deguata selezione ed interpretazione dei dati di monitoraggio nel contesto dei processi meteorologici e fotochimici che determinano le concentrazioni di ozono rilevate in ciascun sito.
 
Allegato V
(previsto dall'articolo 6,
commi 4, 5 e 6)

CRITERI PER CALCOLARE IL NUMERO MINIMO DI PUNTI DI
CAMPIONAMENTO PER LA MISURAZIONE IN SITI FISSI DELLE
CONCENTRAZIONI DI OZONO

I. Numero minimo dei punti di campionamento per misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 4, dove la mi- surazione in siti fissi e' l'unica fonte di informazioni.

==================================================================== Popolazione Agglomerati Altre zone Rurale di (x 1 000) (urbano e (suburbane e fondo
suburbano) (a) rurali) (a) ==================================================================== < 250 1 1 stazione/
50 000 kmq ------------------------------------------------------ come densita' < 500 1 2 media di tut- ------------------------------------------------------ te le zone di < 1 000 2 2 un paese (b) ------------------------------------------------------ < 1 500 3 3 ------------------------------------------------------ < 2000 3 4 ------------------------------------------------------ < 2750 4 5 ------------------------------------------------------ < 3750 5 6 ------------------------------------------------------ > 3 750 1 stazione 1 stazione
supplementare supplementare
per 2 milioni di per 2 milioni di
abitanti abitanti -------------------------------------------------------------------- (a) Nelle zone suburbane almeno una stazione deve essere localizzata
nel luogo in cui puo' verificarsi la maggiore esposizione della
popolazione. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni de-
ve essere situato nelle zone suburbane. (b) Nelle zone topograficamente complesse e' raccomandata 1 stazione
per 25000 kmq --------------------------------------------------------------------

In corrispondenza del 50% dei punti di campionamento individuati ai sensi del presente paragrafo deve essere effettuata anche la misurazione del biossido di azoto. Tale misurazione deve essere continua nelle stazioni diverse da quelle rurali di fondo.

II. Condizioni da rispettare ai fini della riduzione del numero dei punti di campionamento di cui alla parte I nelle zone di cui all'articolo 6, comma 5.

Al fine di ridurre il numero dei punti di campionamento, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 5, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) le tecniche di modellizzazione e le misure indicative devono
fornire un livello di informazione adeguato per la valutazione
della qualita' dell'aria con riferimento ai valori bersaglio e
alle soglie di informazione e di allarme; b) il numero di punti di campionamento da installare e la risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione e delle misure
indicative devono consentire di accertare i livelli di ozono in
conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di cui
all'allegato VII parte I e consentire i risultati di cui
all'allegato VII parte II; c) il numero di punti di campionamento in ciascuna zona o agglomerato
deve essere pari al numero piu' elevato tra quello corrispondente
ad un punto di campionamento per due milioni di abitanti e quello
corrispondente ad un punto di campionamento per 50.000 kmq; d) ciascuna zona o agglomerato deve contenere almeno un punto di
campionamento; nel caso in cui sia presente un solo punto di
campionamento, e e) deve essere assicurata la misurazione del biossido di azoto in
tutti i rimanenti punti di campionamento, ad esclusione delle
stazioni rurali di fondo.

III. Numero minimo dei punti di campionamento per le misurazioni continue in siti fissi nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6.

1. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono deve essere sufficiente per esaminare l'andamento dell'inquinamento da ozono nel corso del tempo e per verificare la conformita' delle concentrazioni dell'ozono agli obiettivi a lungo termine. Tale risultato puo' essere conseguito anche mediante l'integrazione dei risultati di tale misurazione continua con altri metodi di valutazione, quali le tecniche di modellizzazione della qualita' dell'aria e la misurazione contestuale del biossido di azoto.
2. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 6, comma 6, il numero di punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono puo' essere ridotto ad un terzo del numero indicato nella parte I ed il numero delle stazioni rurali di fondo puo' essere ridotto ad una per ogni 100.000 kmq.
3. Nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi costituisca l'unica fonte di informazione, la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 2 non puo' avere come risultato l'assenza di punti di campionamento.
4. Nelle zone in cui la misurazione continua in siti fissi sia integrata con altri metodi di valutazione e la riduzione effettuata ai sensi del paragrafo 1 abbia come risultato l'assenza di punti di campionamento, la regione provvede ad istituire un coordinamento tra i punti di campionamento presenti nelle zone limitrofe, individuati in un numero tale da garantire una corretta valutazione delle concentrazioni di ozono rispetto agli obiettivi a lungo termine.
 
Allegato VI
(previsto dall'articolo 6,
comma 8)

MISURAZIONI DEI PRECURSORI DELL'OZONO

I. Finalita'

1. Le misurazioni dei precursori dell'ozono sono finalizzate ad analizzare le tendenze di tali precursori, a verificare l'efficienza delle strategie di riduzione delle emissioni, a controllare la consistenza degli inventari delle emissioni ed a consentire la correlazione delle fonti di emissioni alle concentrazioni di inquinamento. Tali misurazioni sono inoltre finalizzate ad approfondire la conoscenza dei processi di formazione dell'ozono e di dispersione dei precursori ed a migliorare l'applicazione di modelli fotochimici.

II. Sostanze

1. La misurazione dei precursori dell'ozono deve comprendere almeno gli ossidi di azoto e i composti organici volatili, di seguito denominati COV, che maggiormente contribuiscono alla formazione dell'ozono. I punti di campionamento presso stazioni rurali di fondo devono assicurare, nel proprio complesso, la misurazione di tutte le sostanze indicate nella seguente tabella. Nei singoli punti di campionamento localizzati in prossimita' di sorgenti di emissione-e situati presso stazioni urbane e suburbane e' assicurata la misurazione delle sostanze comprese nella seguente tabella emesse dalle sorgenti presenti.

--------------------------------------------------------------------
1 -butene Isoprene Etilbenzene Etano trans-2-butene n-esano m+p-xilene Etilene cis-2-butene i-esano o-xilene Acetilene 1.3-butadiene n-eptano 1,2,4-Trimet. Benzene Propano n-pentano n-ottano 1,2,3-Trimet. Benzene Propilene 1-pentano 1-ottano 1,3,5-Trimet. Benzene n-butano 1-pentene Benzene Formaldeide i-butano 2-pentene Toluene Idrocarburi totali
escluso il metano --------------------------------------------------------------------

III. Metodi di misurazione

1. Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto all'articolo 14 del decreto 2 aprile 2002, n. 60, e successive modificazioni.
2. Per la misurazione dei COV deve essere utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice al presente allegato. E' possibile utilizzare in alternativa a tale metodo qualsiasi altro metodo dotato di certificazione di equivalenza. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione e' rilasciata, su domanda del costruttore, dai Laboratori Primari di Riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche e presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). Possono essere utilizzati anche altri metodi e sistemi la cui equivalenza sia certificata da enti designati, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/62/CE, da altri Stati membri dell'Unione europea. Ai fini conoscitivi, detta certificazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa ai Laboratori Primari di Riferimento, accompagnata da una traduzione in lingua italiana.

IV. Punti di campionamento in siti fissi e programmi regionali di monitoraggio.

1. I punti di campionamento in siti fissi per la misurazione dei precursori dell'ozono presso stazioni rurali di fondo sono individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle stazioni di sorveglianza di cui alla Convenzione di Ginevra concernente l'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 289. La misurazione nei siti rurali di fondo e' funzionale all'analisi dell'andamento generale dei precursori dell'ozono e tiene conto, laddove possibile, anche degli idrocarburi biogenici, quali ad esempio i monoterpeni alfa-pinene e limonene.
2. Ai fini della misurazione dei precursori dell'ozono presso stazioni urbane e suburbane le regioni e le province autonome elaborano appositi programmi di monitoraggio i quali possono prevedere punti di campionamento in siti fissi e campagne di misurazione. I punti di campionamento in siti fissi sono individuati nell'ambito delle stazioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dai relativi regolamenti di attuazione, localizzate presso sorgenti significative delle emissioni di tali precursori. La misurazione deve essere effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) per il traffico deve essere effettuata almeno la misurazione di
benzene, toluene e xileni; b) per gli impianti industriali, con particolare riferimento a quelli
petrolchimici, e per gli impianti e per le attivita' che
comportano l'utilizzo di solventi, la misurazione deve essere
effettuata tenendo conto degli specifici cicli produttivi,
valutati sulla base del tipo e delle quantita' di COV emessi.

APPENDICE

Metodo di riferimento per la misurazione dei COV

Premessa

La determinazione degli idrocarburi volatili leggeri compresi nell'intervallo C2 - C7, degli idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14 e della formaldeide deve essere effettuata come riportato di seguito:

- Idrocarburi leggeri volatili compresi nell'intervallo C2 - C7:

- campionamento mediante l'uso di contenitori pressurizzabili
(canisters) oppure mediante preconcentrazione su adsorbenti a
temperatura sub-ambiente; - estrazione per mezzo di desorbimento termico; - analisi gascromatografica; - rivelazione e quantificazione per ionizzazione di fiamma;

- Idrocarburi volatili compresi nell'intervallo C6 - C14: - prelievo dall'atmosfera mediante arricchimento su trappola
adsorbente ovvero trasferimento in canisters; - trasferimento in capillare raffreddato (crioconcentrazione); - desorbimento termico; - analisi mediante GC capillare accoppiata alla spettrometria di
massa o alla ionizzazione di fiamma;

- Formaldeide:

- arricchimento dall'aria su trappole di silice ricoperta con
2,4-dinitrofenilidrazina; - estrazione con solvente organico; - analisi chimica mediante HPLC-UV (il metodo consente la
contemporanea misura di aldeidi e chetoni fino a C6).

1. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2 - C7

1.1. Prelievo del campione

Ai fini del presente decreto, per il campionamento degli idrocarburi volatili leggeri appartenenti all'intervallo C2 - C7 deve essere utilizzato uno dei seguenti metodi di campionamento:

a) Metodi di campionamento off-line (che utilizzano canisters o
bombole pressurizzate; trappole adsorbenti); b) Metodi di campionamento on-line (comprendenti trappole adsorbenti
collegate direttamente al gascromatografo).

Mentre le bombole pressurizzate (canisters) devono essere impiegate per il campionamento spot dell'aria ai fini' della determinazione dei COV (non e' necessario che lo strumento analizzatore sia collocato nel sito di misura), le trappole adsorbenti raffreddate e alloggiate nell' analizzatore devono essere impiegate per la misura in semi-continuo eseguita a intervalli di tempo regolari e frequenti.

1.1.1. Contenitori di raccolta dell'aria campione (canisters)

Per il prelievo dell'aria campione si devono usare contenitori ermetici (canisters con volume interno compreso tra 2 e 8 litri) pressurizzabili fino a non meno di 10 atm. Essi devono essere dotati di rubinetto apri / chiudi, valvola per la regolazione del flusso e misuratore di pressione. La scelta dei materiali deve essere eseguita con grande cura: il recipiente deve essere in metallo, le pareti interne devono essere opportunamente trattate, in modo da passivare la superficie metallica, ovvero renderla inerte ai COV e all'umidita' mediante processi elettrochimici
Prima della raccolta del campione, pulire il canister con la seguente procedura: svuotare il canister dell'aria residua producendo il vuoto per aspirazione con una pompa da gas in condizioni di blando riscaldamento (T = 40 gradi C); quindi immettervi azoto iperpuro e produrre di nuovo il vuoto; lavare ancora con azoto iperpuro e operare definitivamente il vuoto.

1.1.2. Controllo del "bianco" del contenitore

Un' aliquota dell' azoto di secondo lavaggio del contenitore (vedi sopra) deve essere sottoposta ad analisi allo stesso modo di un campione reale di aria secondo la procedura appresso descritta. La concentrazione dei COV che ne risulta rappresenta il "bianco" del sistema di prelievo ed analisi e fornisce, per sottrazione del "bianco della trappola" (vedi di seguito) il "bianco del canister", che deve risultare inferiore a 0.2fLg/m3. Qualora tale limite sia superato, il contenitore pressurizzato deve essere ulteriormente purificato e infine, se l'operazione non fornisce effetto apprezzabile, deve essere sostituito.

1.1.3. Sistema pneumatico

Per il prelievo dell'aria campione devono essere utilizzate pompe per aspirazione - compressione per bassi flussi (2 -5 L/min) costruite o internamente rivestite di materiale inerte, prive di spurgo di olio (non lubrificate); tali pompe devono essere in grado di operare a flusso costante (±2%) compensando la crescente impedenza offerta dalla progressiva pressurizzazione del canister.
Il sistema pneumatico deve essere accessoriato con:

- regolatori-misuratori di flusso di massa di gas aventi accuratezza
e precisione (superiori al 99%) negli intervalli di flusso
operativi (50-300 mL/min) - misuratori - regolatori di pressione, per pressioni comprese tra 0
e 7 atmosfere - rubinetti apri / chiudi a tenuta in materiale inerte.

Regolatori-misuratori di pressione e del flusso di massa sono posti in linea con la pompa. La tenuta pneumatica dell' intero sistema deve essere verificata sperimentalmente.

1.2. Operazione di prelievo

Il canister deve essere collegato al sistema pneumatico immediatamente prima del prelievo. Il prelievo dell'aria campione e' protratto per l'intervallo temporale di un'ora, ad un flusso di aspirazione prefissato (50 - 300mL/min) affinche' la pressione finale risulti non inferiore a 2 atmosfere.
Operando come sopra descritto il volume di aria campione prelevato e' notevolmente superiore a quello necessario per l'analisi e permette di eseguire non meno di tre repliche, attraverso le quali si puo' valutare la ripetitivita' della misura. Le analisi devono essere eseguite entro e non oltre 15 giorni dal prelievo.

1.3. Separazione gascromatografica

1.3.1. Gascromatografo per colonne capillari

Il gascromatografo, atto all'impiego di colonne separative capillari, deve essere dotato di unita' criogenica per operazioni sub-ambiente (alimentata con anidride carbonica compressa oppure con azoto liquido) e del modulo di controllo di costanza del flusso (Mass Flow Controller).

1.3.2. Colonna capillare

Per i COV compresi nell'intervallo da 2 a 7 atomi di carbonio sono disponibili colonne capillari in grado di separare selettivamente tutti i congeneri saturi e insaturi. A tal fine, devono essere utilizzate colonne separative con fase stazionaria costituita da ossido di alluminio poroso, drogato con KC1 o Na2SO4. Proprio per la natura molto polare della fase, le suddette colonne non sono in grado di eluire i composti polari i quali, eventualmente introdotti in colonna, vi rimangono intrappolati e possono anche subire decomposizione. Le stesse colonne, inoltre, non permettono la separazione di alcuni idrocarburi di origine naturale quali i monoterpeni.

1.3.3. Rivelazione, identificazione e quantificazione dei COV

La rivelazione dei COV (C2 - C7) deve essere effettuata mediante ionizzazione di fiamma (FID); l'identificazione deve essere realizzata in base ai tempi di ritenzione dei singoli componenti, per confronto con miscele di standard, le quali devono essere utilizzate anche per la determinazione quantitativa.

1.4. Caratteristiche strumentali necessarie per il monitoraggio dei COV C2 - C7 atmosferici

L' analizzatore per il rilevamento automatico selettivo e continuo degli idrocarburi nell' atmosfera deve comprendere i seguenti elementi:

a) modulo di campionamento ed arricchimento; b) sistema automatico di iniezione (incluse l'unita' di
criofocalizzazione e termodesorbimento); c) colonna analitica dedicata all'analisi specifica; d) rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID); e) interfaccia di comunicazione seriale.

L'intero sistema puo' essere reso automatico o semiautomatico grazie alla programmazione da computer con softwares e moduli dedicati.

1.4.1. Modalita' di funzionamento dello strumento

L'apparecchiatura deve essere equipaggiata con un'unita-pompa, con un autocampionatore dotato di trappola lineare a piu' carboni, con una colonna capillare gascromatografica specifica per gli idrocarburi gassosi, con un sistema di rivelazione. A monte dell'autocampionatore, rispetto alla linea di gas, e' collocata l'unita' di prelievo dei gas, equipaggiata di controllo elettronico del flusso (mass flow controller). Il complesso e' gestito tramite computer da un software dedicato, responsabile anche della gestione ed elaborazione dei dati analitici. La rivelazione dei composti organici d'interesse deve essere realizzata tramite la rivelazione a ionizzazione di fiamma (FID), l'identificazione deve essere effettuata tramite il tempo di ritenzione assoluto.
L'autocampionatore, inserito nella linea dei gas dello strumento, deve avere caratteristiche adatte per arricchire quantitativamente dall'aria ambiente i composti organici volatili e successivamente inviarli alla colonna separativa al momento dell'analisi chimica. L'invio dei gas al sistema analizzatore puo' essere effettuato attraverso due diversi condotti, uno adatto ai gas pressurizzati (trasferiti all'analizzatore da canisters o bombole di calibrazione), l'altro utile per campionare direttamente l'aria esterna (operante a pressione atmosferica o in leggera depressione). Il campione di aria, che provenga da uno o dall'altro ingresso, viene fatto passare nella trappola adsorbente, preventivamente raffreddata sub-ambiente, che trattiene i COV di interesse analitico.
I composti di interesse eventualmente intrappolati nell'adeguato adsorbente sono desorbiti mediante rapido riscaldamento (fino a 250 gradi C) e trasmessi con una corrente di gas inerte (elio) ad un capillare di silice (liner) raffreddato con azoto liquido. Il gas che attraversa il liner, a sua volta, puo' essere inviato all'esterno (vent) oppure alla colonna di separazione dei COV. Quando il desorbimento dalla trappola primaria e' completo, i composti d'interesse sono iniettati nella colonna analitica mediante nuovo riscaldamento istantaneo del liner.

Le fasi operative di analisi pertanto sono:

Iniezione/backflush: Rappresenta la fase di iniezione e pulizia della trappola per mezzo di un flusso di elio in controcorrente rispetto alla direzione di prelievo.
Attesa: E' la fase di sincronizzazione tra l'autocampionatore ed il ciclo gascromatografico.
Raffreddamento della trappola primaria: La trappola adsorbente viene raffreddata mediante circuito criogenico alimentato con azoto liquido.
Campionamento: Il campione gassoso passa attraverso la trappola adsorbente fredda che ritiene i componenti d'interesse.
Raffreddamento del liner. Mentre la colonna analitica continua la fase di campionamento, il liner viene raffreddato mediante circuito criogenico ad azoto liquido.
Desorbimento della trappola primaria dei gas: La trappola adsorbente viene riscaldata in modo da trasferire e crioconcentrare i composti di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante flusso di gas di trasporto.
La trappola di arricchimento dei composti organici volatili e' costituita da una cartuccia adsorbente contenente due carboni grafitati (Carbopack C, Carbopack B o materiali di pari caratteristiche), con le due estremita' vuote per prevenire la condensazione del vapore acqueo atmosferico nella fase di prelievo a freddo.

1.4.2. Specifiche dei sistemi adatti alla determinazione dei COV C2 - C7 in aria

Un'apparecchiatura o sistema strumentale dedicato alla determinazione dei COV deve soddisfare le seguenti specifiche:

Rivelatore Limite di rivelabilita': 10(elevato a 12) g/s n-
C(elevato a 12)
Sensibilita': 40 mC/g

Ripetibiita' Tempo di ritenzione: 5% RSD (Relative Standard
Deviation)
Quantita' misurata: 5% RSD (Relative Standard
Deviation)

Colonna Tipo PLOT (fase stazionaria: Al2O3/KCl, oppure
Al2O3/Na2SO4, L = 50 m, d.i. = 0,3 mm, d.e. =
0,45 mm, spessore fase = 10 (m) o equivalente

Regolazione gas Regolatori di pressione all'entrata con inter-
ruttore di limitazione della pressione per tutti
i gas necessari. Regolatori di flusso di massa
atti alle portate di gas d'esercizio. Tutti con
precisione migliore del 95%. Valvole a spillo
con valvole di chiusura rapida per idrogeno e
aria

Trappola lineare Trappola lineare in vetro (L = 25 mm, D.I. = 6
mm, D.I. = 3 mm) contenente Carbotrap C, Carbo-
trap B, nell'ordine secondo la direzione di a-
spirazione, in quantita' atte a ritenere e rila-
sciare quantitativamente e selettivamente gli
idrocarburi C2-C7 (vedi appresso), ovvero mistu-
re adsorbenti di pari caratteristiche

Tempi di ciclo Periodo di campionamento individuale: pari a 60
mm o migliore.

1.4.3. Esempio di procedura di monitoraggio dei COV C2 - C7, stan-
dardizzata e applicata in campo

Per l'analisi dei campioni d'aria sono adottate le seguenti condi- zioni operative:

T(trap,camp) = -20 gradi C T(trap,des) = 250 gradi C T(liner,cri) = -120 gradi C T(liner,des) = 125 gradi C Flusso gas di trasferimento al liner = 4 mL/min per 4 min.

I composti organici volatili sono trasferiti alla colonna gascromatografica per riscaldamento rapido del liner a +125 gradi (flash heating). Contemporaneamente la trappola adsorbente e' riscaldata a 275 gradi C sotto flusso di elio (20 mL/min) per eliminare le eventuali tracce di idrocarburi rimaste intrappolate dal ciclo analitico precedente.
La separazione dei composti e' realizzata su colonna capillare di AL2O3/KCl mediante gradiente di temperatura, sotto flusso di elio (flusso = 4 mL/min). Il programma di temperatura del gascromatografo e' appresso riportato:

T1 = 50 gradi C isoterma(1) I grad. temp fino a T(2)
= 2 min = + 4 gradi C/min

T2 = 150 gradi C isoterma(2) II grad. temp fino a T(3)
= 10 min = + 10 gradi C/min

T3 = 200 gradi C isoterma(3)
= 18 min

Operando in queste condizioni, il sistema consente di eseguire il monitoraggio dei composti d'interesse ad intervalli regolari di 60 minuti, campionando l'aria per 30 minuti ogni ora.

In sintesi, il ciclo analitico completo adottato per la misura dei COV C2-C-7, e' il seguente:
Iniezione/backflush: il liner di silice fusa e' stato riscaldato istantaneamente ad una temperatura di + 125 gradi C (flash heating) in modo da iniettare in colonna gli idrocarburi crio-concentrati nella fase precedente di desorbimento. Contemporaneamente la trappola adsorbente e' stata riscaldata per 5 min ad una temperatura di +275 gradi C e tenuta sotto flusso in controcorrente di elio (20mL/min) per eliminare le eventuali tracce di composti non eliminati nel ciclo analitico precedente e quindi preparare la trappola stessa per l'analisi successiva
Attesa: Questa fase (durata di 1 minuto) e' usata dal sistema per sincronizzare il programma di temperatura dell'auto-campionatore con il ciclo gascromatografico
Raffreddamento della trappola: La trappola e' raffreddata fino ad una temperatura di -20 gradi C mediante circuito criogenico ad azoto liquido per predisporla al successivo campionamento
Campionamento dell'aria: Il campionamento ha la durata di 30 minuti e viene effettuato facendo passare il campione di aria nella direzione che va dall'adsorbente piu' debole al piu' forte mantenendo la trappola ad una temperatura di -20 gradi C ed un flusso di elio di 20 mL/min
Raffreddamento della trappola adsorbente: Mentre la fase di campionamento continuava, il liner di silice e' stato raffreddato in 2 minuti ad una temperatura di -120 gradi C, mediante circuito ad azoto liquido
Desorbimento: La trappola adsorbente e' stata riscaldata ad una temperatura di 250 gradi C per 5 minuti in modo da trasferire e crioconcentrare i COV di interesse analitico nel liner di silice fusa mediante un flusso di gas di trasporto di 20 mL.

1.4.4. Calibrazione

Dopo aver definito e verificato la validita' del ciclo operativo prescelto, sono eseguite le prove di calibrazione dello strumento ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.
L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo dei COV si riflette nella necessita' di disporre di una bombola di taratura contenente in quantita' esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative.
Per calibrare il sistema sono processati almeno tre diverse miscele standard, contenenti gas in concentrazioni che comprendono i livelli riscontrati in atmosfera reale (ppb e frazioni). Ad ogni prova e' processato un volume di miscela standard pari a quelli dei campioni di aria abitualmente analizzati (200mL). 11 test su ciascuna miscela standard deve essere ripetuto almeno tre volte per definire la retta o curva di calibrazione strumentale. Si definiscono i fattori di risposta strumentale per ogni componente di interesse.
Le prove di calibrazione richiedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto ad elevata accuratezza (standard primario, fornito da Ditte o Enti certificati).
Lo strumento di misurazione e' sottoposto a prove di calibrazione con un gas standard, a prove di diluizione per la valutazione della linearita' della risposta nonche' a misure in aria ambiente.
Le prove di calibrazione sono effettuate utilizzando un sistema composto da un modulo che diluisce l'atmosfera standard a concentrazione nota di COV con il gas di diluizione, regolando i rapporti tra le portate dei flussi di massa dei gas. L'uso di Mass Flow Controller (MFC) aventi caratteristiche di elevata precisione e' richiesto per ottenere un'alta accuratezza nella fase di miscelazione e assicura quindi un Controllo di Qualita' dello strumento sottoposto a calibrazione.
Le procedure di calibrazione sono effettuate mediante operazioni di verifica dei segnali di zero e su un prefissato punto intermedio della scala, detto di span, tipicamente pari all'80% del fondo scala. Allo scopo sono utilizzati gas di riferimento, ossia gas per lo zero e gas per lo span a concentrazione nota. In particolare le prove di calibrazione prevedono l'utilizzo di una bombola a miscela di gas con titolo noto e ad elevata accuratezza. I valori delle concentrazioni dei gas della bombola possono ritenersi precisi al meno dell'1%.
Per la calibrazione deve essere adottato un sistema Multi-Point.
La tecnica Multi-Point va utilizzata per generare atmosfere standard a diverse concentrazioni e attraverso di queste verificare la linearita' della risposta strumentale entro il range di concentrazioni di interesse per lo studio di ambienti esterni. La miscela contenuta nella bombola di calibrazione e' sottoposta ad un processo di diluizione con aria pulita. I rapporti di diluizione sono regolarmente controllati mediante sistemi per la misura della portata ad elevata precisione.
Le analisi sono effettuate collegando l'analizzatore in oggetto con una bombola di calibrazione contenente gli analiti (COV di interesse) con concentrazione nota e ad un sistema di diluizione, connesso a sua volta ad una bombola di aria sintetica pura (priva di idrocarburi). I gas sono forniti all'analizzatore simultaneamente. Il flusso dei gas e' regolato mediante l'utilizzo di MEC aventi una portata di 200ml/min e 50ml/min, interfacciati con PC via seriale.
Il sistema deve essere munito di valvola Vent per verificare l'effettivo flusso di uscita dei gas ed eliminare gli eccessi. Le misure di flusso di gas sono effettuate mediante Mass Flow Controller il cui componente principale e' un sensore termico di portata dei gas che produce un segnale elettrico di uscita in funzione della velocita' del flusso.
Ogni punto di calibrazione a cui corrisponde un ben determinato valore di concentrazione deve essere ripetuto almeno quattro volte per verificare la riproducibilita' del dato. In una apposita tabella sono riportati i risultati delle prove effettuate sull'analizzatore (rapporti di diluizione, valori teorici delle concentrazioni, risposta strumentale espressa in termini di "area del picco cromatografico".
Riportando in grafico i valori teorici delle concentrazioni impostate in funzione dei valori delle aree registrate, e' costruita la "curva di taratura" la quale definisce il campo di linearita' strumentale, entro il quale occorre eseguire la determinazione dei composti di interesse.

1.4.5. Procedure di controllo di qualita'

1.4.5.1. Tests di zero e span

Un gas di span per il controllo della stabilita' dello strumento deve contenere una concentrazione di COV da 70% a 90% del range massimo della certificazione.
La pressione iniziale della bombola della miscela e' di circa 200 atm e la pressione dopo l'uso non puo' essere al di sotto di 20 atm.
Il gas di span e' uno standard secondario necessario per i controlli di qualita', ovvero per verificare il regolare funzionamento dello strumento inclusa la sensibilita' e la deriva.
Il gas di span deve essere a concentrazione nota.
Testa di span devono essere effettuati almeno una volta la settimana ma a diverse ore del giorno in modo da evitare la possibilita' di introdurre errori sistematici.

1.4.5.2. Bianco d'analisi (test di zero)

Tests di zero devono essere effettuati almeno una volta la settimana, a differenti ore del giorno.
Mediante corse cromatografiche di "bianco" deve risultare l'assenza di picchi spuri dovuti ad effetti memoria o ad eventuali contaminazioni del campione analitico interne allo strumento stesso.

2. Metodo di riferimento per la determinazione degli idrocarburi volatili (COV) appartenenti all'intervallo C5 - C14

Il metodo di rivelazione per la determinazione degli idrocarburi C5 - C14 deve essere basato sulla spettrometria di massa, oppure, in alternativa, sulla ionizzazione di fiamma.
L'identificazione e quantificazione degli idrocarburi gassosi mediante MS puo' essere operata in due modalita', a scansione di ioni (scan) con successiva ricostruzione delle tracce delle correnti ioniche (Total Ion Current mode), oppure, in alternativa con la registrazione selettiva di un numero limitato di correnti ioniche derivanti dalla ionizzazione delle diverse sostanze chimiche e dalla rispettiva frammentazione per bombardamento con fasci d'elettroni, aventi rapporti carica/massa specifici per le specie d'interesse.
Nel primo caso, il cromatogramma e' ricostruito sommando le tracce dei segnali di tutti gli ioni derivanti dalla frammentazione dei composti chimici eluiti parallelamente al procedere dell'analisi gas cromatografica, entro un intervallo predeterminato del rapporto massa su carica (m / z). Nel secondo caso, invece, e' effettuata la ricerca selettiva di alcuni ioni specifici, che risultano indicativi della presenza dei composti chimici di interesse. Si opera nella prima modalita' di rivelazione nel caso si voglia effettuare lo "screening" di tutti i composti chimici presenti nel campione analitico, mentre si utilizza il metodo selettivo quando interessa la ricerca esclusiva di un numero ristretto d'idrocarburi scelti a priori, facenti parte di una miscela complessa.

2.1. Campionamento mediante trappole riempite di materiali adsorbenti

La scelta del mezzo assorbente da usare nel campionamento dei COV dall'aria deve essere modulata in funzione del tipo di applicazione che si vuole fare, ovvero dall'intervallo di massa molecolare o di volatilita' che si vuole investigare, dal volume d'aria unitario necessario per l'analisi e dalla risoluzione temporale scelta. Allo stato attuale della tecnologia, non si dispone di adsorbenti singolarmente capaci di catturare tutti i composti organici gassosi presenti in aria e successivamente rilasciarli grazie al desorbimento termico o per estrazione con solventi. Per ampliare il piu' possibile il numero di composti che si possono monitorare in un unico step (ovvero, assorbirli e rilasciarli con un unico sistema di prelievo e analizzarli chimicamente in un solo passaggio), si ricorre percio' all'uso di trappole contenenti piu' adsorbenti aventi capacita' di ritenzione degli idrocarburi differenti, in modo da combinare i vantaggi offerti da ciascun materiale. In questo caso, i vari adsorbenti sono organizzati in sezioni successive, fino a costituire trappole multistrato. Le trappole multistrato sono formate da un tubo di vetro contenente un adsorbente forte nella parte terminale e un adsorbente debole nella sezione frontale rispetto al flusso di campionamento di gas. Questa disposizione consente il facile desorbimento dei composti a piu' alta temperatura d'ebollizione (piu' ritenute dai materiali assorbenti) semplicemente invertendo il flusso di gas rispetto a quello utilizzato al momento del campionamento.

2.2. I materiali adsorbenti per i COV C5 - C14

E' dimostrato che una combinazione ottimale di carboni permette di utilizzare una temperatura di desorbimento atta a minimizzare i fenomeni di degradazione dei composti ritenuti. Una simile combinazione consente il prelievo dall'aria e l'identificazione di composti polari e non polari C5 - C14 e il loro monitoraggio in zone urbane, suburbane, rurali e remote. Un'efficace combinazione di carboni contempla l'uso di Carbopack C e Carbopack B che, essendo grafitati e idrofobi, consentono analisi di COV anche in presenza di un elevato tasso di umidita' atmosferica.
Il recupero dei composti adsorbiti e' di regola effettuato per desorbimento termico oppure per estrazione con solventi. Il termodesorbimento risulta di gran lunga preferito rispetto all'estrazione con solventi in quanto consente di ottenere le sensibilita' necessarie per identificare e quantificare i composti presenti nell'atmosfera a livello di pptV. Per evitare la decomposizione degli analiti nella trappola ed aumentare la sensibilita' del metodo si preferisce introdurre uno stadio di criofocalizzazione del campione prima dell' iniezione in colonna. Questo e' compiuto in tubi capilari per consentire un trasferimento in colonna ad alta risoluzione senza eccessivo allargamento della banda cromatografia.

2.3. Preparazione delle trappole multistrato

Le trappole per i COV sono costituite da tubicini in vetro di 15 cm di lunghezza aventi un diametro interno di 3 mm e un diametro esterno pari a 6 mm; esse sono riempite sia con due tipi di carbone grafitato, differenti per area superficiale. Il carbone, in forma granulare e porosa, viene mantenuto nell' alloggiamento da batuffoli di lana di quarzo; la lana di quarzo separa tra loro anche gli strati di carbone. Il principio seguito nell'assemblaggio delle trappole e' l'inserimento dei carboni secondo una sequenza crescente rispetto alle rispettive aree superficiali. Durante il campionamento dell' aria, la linea di flusso va dal carbone con area superficiale minore verso quello con superficie specifica maggiore. Le trappole d'adsorbimento devono essere pulite tramite trattamento termico sotto flusso di elio (300 gradi C per 20 minuti con un flusso di elio di 100 mL/min) sia prima del loro primo impiego, sia tra un prelievo e il successivo (infatti esse possono essere riutilizzate indefinitamente, purche' non si osservino contaminazioni irreversibili, notificate dalla comparsa di spurghi fastidiosi e consistenti nei cromatogrammi d'eluizione dei campioni reali e dei bianchi)

2.4. Procedure analitiche

Il campionamento/arricchimento viene effettuato direttamente con trappole adsorbenti, facendo passare la quantita' voluta di aria (250 mL) attraverso la trappola, a temperatura ambiente.
Le trappole in vetro (d.i. =3 mm, L =15 mm) contengono Carbotrap B e Carbotrap C, rispettivamente 0,17 g e 0,034 g, entrambi aventi granulometria compresa tra 20 e 40 mesh.
La pulizia delle trappole adsorbenti prima del loro uso di campo deve essere effettuata mediante riscaldamento fino a 285 gradi C per 10 minuti, sotto un flusso di elio di 300 mL/min.
Dopo il prelievo dall' aria, i COV devono essere trasferiti al sistema di separazione e analisi chimica (GC-MS oppure GC-FID) tramite unita' di termodesorbimento. Dopo aver raffreddato il liner di criofocalizzazione (in silice fusa) ad una temperatura di -150 gradi C mantenendo la trappola adsorbente sotto flusso in controcorrente di elio (10 mL/min per 1 min), il flusso del gas di trasporto deve essere indirizzato al liner, allo stesso tempo deve essere riscaldata la trappola adsorbente a 250 gradi C (flusso di elio = 20 mL/min per 5 mm). In questo modo, i COV desorbiti dalla trappola d'assorbimento sono nuovamente condensati, per crioconcentrazione, sulle pareti interne del liner collegato alla colonna separativa.
Successivamente, gli idrocarburi C5-C14 devono essere inviati nella colonna capillare mediante rapido riscaldamento (-100 gradi C/min) dell liner da -150 gradi C a 230 gradi C, mentre un flusso di elio lo attraversa nella direzione della colonna.
Un sistema GC-MS gestito attraverso un programma termico d'eluizione e un programma informatico per l'acquisizione e elaborazione dei dati cromatografici deve consentire la determinazione dei COV appartenenti all'intervallo C5-C14.
La separazione dei COV deve essere effettuata mediante colonne capillari di tipo siliconico (DB1 o equivalenti, L = 60 m, d.i. =0.32, fase = 0,25 um).
L'eluizione degli analiti deve essere effettuata in programmata di temperatura:
T1 = 5 gradi C, 3 minuti; +3 gradi C/min fino a T2 = 50 gradi C; + 5 gradi C/min fino a T3 = 220 gradi C; isoterma1 = 8 mm.
I COV individuali devono essere identificati sia sulla base dei tempi di ritenzione assoluti, sia tramite l'acquisizione degli spettri di massa caratteristici di sostanze pure (miscele standard sottoposte alla medesima procedura di' eluizione e rivelazione.

2.5. Descrizione delle fasi operative strumentali

Di seguito e' riportato in modo dettagliato il ciclo di funzionamento dell'apparato per il desorbimento e per l'analisi dei COV (C5-C14).
Il ciclo di funzionamento del termodesorbitore e' costituito da:

fase 1 - pre-flush

durante questa fase il liner deve essere raffreddato alla temperatura impostata mentre la trappola deve essere tenuta a temperatura ambiente sotto flusso di elio inviato secondo il flusso di campionamento;

fase 2 - desorbimento

durante questa fase il capillare deve essere mantenuto a temperatura sub-ambiente mentre la trappola deve essere riscaldata velocemente fino a 250 gradi C (da 25 gradi C a 250 gradi C in 3 min.). Il flusso di elio nella trappola deve essere invertito per trasferire i composti desorbiti nel liner;

fase 3 - iniezione

il liner deve essere riscaldato velocemente (da -160 gradi C a 200 gradi C in pochi secondi) e i composti sono iniettati in colonna separativa. Le sostanze, separate dalla colonna capillare, entrano nell' area del rivelatore spettrometrico di massa dove sono sottoposte ad un bombardamento d'elettroni accelerati a 70 eV, prodotti da un filamento riscaldato. L'energia degli elettroni deve risultare sufficientemente alta da ionizzare il composto (ione molecolare) e rompere i legami piu' deboli creando frammenti ionizzati. Gli ioni positivi generati nella sorgente vengono espulsi mediante un campo elettrico ed inviati nell'analizzatore quadrupolare.
Applicando alle barre del rivelatore un voltaggio oscillante in radiofrequenza e' possibile destabilizzare tutti gli ioni tranne quelli aventi un valore di m / z prefissato. Variando il campo delle frequenze di oscillazione delle barre secondo una sequenza prefissata, si ottiene la scansione degli ioni in grado di raggiungere un rivelatore-fotomoltiplicatore. Il rivelatore trasforma la corrente ionica in segnale elettrico. Se alle barre sono imposti solo valori definiti di potenziale, sono registrati solo frammenti con determinati valori m/z (acquisizione SIM).
La colonna separativa utilizzata per separare gli idrocarburi C5-C14 e' di tipo CP-SIL (L = 50 M; I.D. =0,32 mm; spessore della fase = 0,4µm) o di pari caratteristiche; la pressione del gas di trasporto = 0,8 bar di elio.
Prima di iniziare la scansione dello spettrometro si deve attendere 1 min (solvent delay).
Il fotomoltiplicatore deve essere posto ad una ddp di 2000 V (Resulting Voltage).
Usando lo spettrometro di massa come rivelatore, la risposta strumentale non e' proporzionale al numero di atomi di carbonio presenti nella molecola del composto; pertanto e' necessario generare una linea di calibrazione per ciascun composto iniettato se si vuole determinare la quantita' di questo presente in un campione incognito.

2.6. Calibrazione

Le prove di calibrazione dello strumento devono essere eseguite ai fini della quantificazione dei COV atmosferici.
L'esigenza di ottenere un recupero quantitativo del COV si riflette nella necessita' di disporre di una bombola di taratura contenente in quantita' esattamente calibrate tutti i COV di interesse, in modo da minimizzare gli errori nelle valutazioni quantitative. La linearita' dell'analizzatore deve essere testata usando almeno tre concentrazioni (incluso il punto zero). Le concentrazioni devono essere piu' o meno egualmente distribuite nell'intero range di concentrazione ambientale. A ciascuna concentrazione (incluso zero), devono essere eseguite almeno quattro misure indipendenti e la prima misura, a ciascun livello di concentrazione, deve essere scartata. La calibrazione e' calcolata riportando in grafico la risposta strumentale in funzione della concentrazione della miscela standard.

2.7. Calcolo del fattore di recupero dei COV

Per correggere i risultati grezzi dell'analisi e determinare i valori esatti di concentrazione degli analiti nell'atmosfera, deve essere calcolata la percentuale di recupero complessivo dei singoli COV nel sistema adottato. Il recupero % deve essere valutato con la seguente formula:
A (i campione) · V (standard) Recupero % = -------------------------------- · 100
A (i standard) · V (campione)

Dove:

A (i campione) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo
nel campione; A (i standard) = Area del picco corrispondente al composto i-esimo
nello standard; V (campione) = Volume d'aria campionato (mL); V (standard) = Volume di gas standard iniettato per la calibrazio-
ne (mL).

Riportando in grafico il recupero % di un determinato composto in funzione sia del volume campionato che della lunghezza del carbone utilizzato si ricava una stima del Volume di sicurezza (SSV).

3. Metodo di riferimento per la determinazione della formaldeide in aria ambiente

La formaldeide non puo' essere misurata con le stesse tecniche analitiche degli altri COV.

Principio del metodo

Ai fini del presente decreto per la misura della formaldeide deve essere utilizzato il seguente metodo:

- campionamento dell' aria su cartuccia di gel di silice ricoperta
con 2,4-dinitrofenilidrazina acidificata (DNPH); - analisi mediante HPLC con rivelazione UV; - identificazione e quantificazione alla lunghezza d'onda di 360 nm
attraverso il fenilidrazone corrispondente.

Il metodo di campionamento fornisce valori di concentrazione della formaldeide mediati su periodi compresi tra 1 e 24 h.

3.1. Interferenze dovute alla presenza di ozono

L'ozono ad alte concentrazioni interferisce negativamente per reazione con la DNPH e l'idrazone formato. Il livello di interferenza dipende dalle concentrazioni dell'ozono e della formaldeide e dalle loro variazioni durante il periodo di campionamento.
L'esposizione diretta della cartuccia di DNPH campionata alla luce solare puo' produrre artefatti; pertanto, essa deve essere protetta dalla luce diretta rivestendola con carta di alluminio.
L' interferenza dell'ozono durante la fase di campionamento deve essere eliminata facendo passare l'aria da analizzare attraverso un dispositivo in grado di rimuovere l'ozono, indicato come "ozono scrubber".

3.2. Metodo di campionamento

Per il campionamento della formaldeide devono essere utilizzate cartucce di gel di silice ricoperte di 2,4 dinitrofeniliddrazina (1,4-DNPH) e dei seguenti materiali e strumentazione:

- pompa di campionamento il cui flusso non deve essere inferiore di 2
L/min, tenendo conto che la caduta di pressione nella cartuccia di
campionamento e' dell'ordine di 19 kPa con un flusso di 1,5L/min;
la pompa deve essere equipaggiata di regolatore di portata; - contatore volumetrico per gas a secco; - ozono-scrubber costituto da un denuder anulare ricoperto di una
soluzione satura di KI.

I denuders anulari sono costituiti da due tubi di vetro coassiali lunghi circa 10 cm e con diametri dell'anello di 10 e 13 mm. Il ricoprimento del denuder deve essere eseguito introducendo una soluzione satura di KI nell'intercapedine anulare per bagnarne le pareti. L'eccesso di KI deve essere scaricato e le pareti devono essere asciugate mediante un flusso di azoto puro. Un denuder ricoperto di KI delle dimensioni sopra riportate presenta un'efficienza per l'ozono vicina all'unita' (E > 99,9%) con portate di aria di 1 L/min. La sua capacita' operativa fino a quando E scende a 95% e' pari a 250 µg di ozono (2000 ppb/h). In alternativa e' possibile utilizzare come ozono scrubber cartucce commerciali, contenenti KI granulare.
L'aria campione deve essere raccolta connettendo l'ingresso della cartuccia ricoperta di DNPH con il denuder ricoperto con KI o con la cartuccia contenente KI granulare. L'uscita della cartuccia di DNPH deve essere collegata alla pompa di aspirazione dell'aria e quest'ultima a sua volta al contatore volumetrico di aria.

3.3. Procedura di campionamento

Assemblare il sistema di campionamento e assicurarsi che la pompa sia capace di garantire una portata di aria costante durante il periodo di campionamento. Prima di procedere con il campionamento assicurarsi che la linea di prelievo dell'aria non presenti perdite. Questa verifica viene effettuata occludendo l'ingresso dell'aria a monte dell'ozono scrubber e controllando che il contatore volumetrico non indichi alcun passaggio di aria nella linea.
Installare la linea di campionamento nel sito di monitoraggio e verificare che il flusso di aria sia vicino a quello programmato. Il flusso di aria puo' variare da 0,5 a 1,2 L/min e generalmente viene regolato a 1 L/min. Le moli totali di formaldeide nel volume di aria campionata non devono eccedere quelle di DNPH nella cartuccia (2mg oppure 0,01 millimoli/cartuccia). In generale una stima conservativa del volume del campione puo' essere approssimativamente quella del 50% della capacita' di saturazione della DNPH.
Terminato il campionamento, rimuovere la cartuccia di DNPH dal sistema e chiuderla da entrambi i lati con appositi tappi, quindi riporla in un contenitore di vetro etichettato che va mantenuto in ambiente refrigerato.
Il periodo di conservazione del campione in ambiente refrigerato prima dell'analisi di laboratorio non puo' eccedere i 30 giorni.

3.4. Procedure di estrazione

Rimuovere la cartuccia campionata dal contenitore; iniettare nella cartuccia mediante siringa 3 mL di CH3CN ad un flusso non superiore a 1,5 mL/min in direzione inversa a quella di campionamento. All'eluato vanno aggiunti 2 mL di acqua per ottenere una migliore prestazione cromatografica.

3.5. Analisi mediante HPLC

L'analisi del campione deve essere effettuata utilizzando un'unita' base HPLC costituita da una pompa isocratica, una valvola di iniezione dotata di loop da 20µL, una colonna cromatografica in fase inversa tipo ODS (5µ m, 250 x 4,6 mm), un rivelatore ad assorbimento UV regolato alla lunghezza d'onda regolato alla lunghezza d'onda di 360 nm e un processore-integratore di dati cromatografici.
Prima di ciascun'analisi verificare che la linea di base del rivelatore non presenti deriva.
Preparare la fase mobile, costituita da una miscela acetonitrile-acqua (60:40).
Caricare il serbatoio dell'HPLC con la miscela eluente e regolare il flusso della pompa peristaltica ad 1.0 mL/min.
Caricare l'iniettore con 100 µL di soluzione campione mediante una siringa per HPLC. Azionare la valvola dell' iniettore in modo da introdurre il contenuto del loop (20µL) nella colonna separativa e procedere con l'analisi cromatografica.
Procedere all'identificazione e quantificazione dell'idrazone della formaldeide.
Se la concentrazione dell'analita eccede il range di linearita' del rivelatore, il campione deve essere opportunamente diluito con la fase mobile.

3.6. Calcolo delle concentrazioni

La concentrazione della formaldeide nel campione di aria, espresso in µg/mc e' dato da:
H(p)·v·k·(e-c0)
C =-------------------
H(s)·V

Dove; C = concentrazione della formaldeide nel campione di aria (µg/mc),

c = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nello standard
(µg/mL),

c0 = concentrazione dell'idrazone della formaldeide nel "bianco"
(cartuccia non esposta),

H (s) = altezza/area del picco della formaldeide nello standard
(unita'),

H (p) = altezza/area del picco della formaldeide nel campione
(unita')

k = fattore di conversione da idrazine della formaldeide a
formaldeide (= 0.143),

V = volume di aria campionata (mc),

v = volume della soluzione iniettata (mL).

N.B. La concentrazione C0 del bianco va determinata per ogni lotto di cartucce ricoperte di DNPH utilizzate.

3.7. Calibrazione dell'HPLC

Preparare una soluzione stock di calibrazione sciogliendo 10 mg di 2,4 dinitrofenilidrazone della formaldeide in 100 mL di acetonitrile.
Da questa soluzione si prelevano 4 standard di calibrazione alle concentrazioni di interesse (0.25, 0.50, 1.0 e 2.0 µg/mL) attraverso opportuna diluizione con la miscela eluente.
Analizzare ciascuno standard di calibrazione tre volte e tabulare l'area di risposta strumentale in funzione della concentrazione.
Costruire la curva di calibrazione. La risposta e' lineare quando si ottiene un coefficiente di correlazione di almeno 0,99.
Eseguire quotidianamente il controllo della risposta del rivelatore iniettando una soluzione standard avente concentrazione pari o superiore a 10 volte il limite di rivelabilita' strumentale (es. 1µg/mL).
La risposta ottenuta non deve scostarsi piu' del 10% dal valore medio registrato con soluzioni di uguale concentrazione.
Se si osserva una variabilita' maggiore e' necessario ripetere i tests di calibrazione oppure eseguire una nuova curva di calibrazione utilizzando soluzioni standard preparate di fresco.
 
Allegato VII
(previsto dall'articoLo 6,
comma 12)

OBIETTIVI DI QUALITA' DEI DATI DA UTILIZZARE NEI PROGRAMMI
DI GARANZIA DI QUALITA'

I. Obiettivi di qualita' dei dati

Per i programmi di garanzia di qualita' sono stabiliti i seguenti obiettivi di qualita', concernenti i margini consentiti di incer- tezza connessi ai metodi valutazione, al periodo minimo di coper- tura e numero minimo di dati raccolti.

====================================================================
Per ozono, NO e NO2 ==================================================================== Misurazioni fisse continue Incertezza delle singole misurazioni 15 % Raccolta minima dei dati 90 % durante l'estate
75 % durante l'inverno -------------------------------------------------------------------- Misurazioni indicative Incertezza delle singole misurazioni 30 % Letture minime 90 % Raccolta minima dei dati > 10 % durante l'estate -------------------------------------------------------------------- Modellizzazione Incertezza Medie di 1 ora (diurne) 50 % Massimo giornaliero su 8 ore 50 % -------------------------------------------------------------------- Stima obiettiva 75 % Incertezza --------------------------------------------------------------------

L'incertezza (con un intervallo di confidenza del 95 %) dei metodi di misurazione e' valutata in base ai principi della "ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements" (1993) (Guida ISO all'espressione dell'incertezza nella misura) e della ISO 5725-1 "Accuracy (trueness and precision) of measurements methods and results" (1994) (Accuratezza (Precisione ed esattezza) dei metodi di misura e dei loro risultati) o in base a principi equivalenti. Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le singole misurazioni da cui si ottiene la media per il periodo considerato ai fini del calcolo dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine, con un intervallo di confidenza del 95%. L'incertezza delle misurazioni continue in siti fissi deve essere interpretata come applicabile nel campo di concentrazione usato per la pertinente soglia.
Per la modellizzazione e per la stima oggettiva l'incertezza e' definita come la deviazione massima dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, per il calcolo della pertinente soglia, a prescindere dall'ordine cronologico degli episodi.
il "periodo di osservazione" e' definito come l'arco di tempo considerato per la definizione del valore soglia, durante il quale si misura l'inquinante.
La "lettura" e' definita come il rapporto tra il tempo durante il quale lo strumento produce dati validi ed il tempo per cui il parametro statistico o il valore aggregato deve essere calcolato.
Le prescrizioni relative alla lettura minima e al periodo minimo di osservazione non comprendono le perdite di dati dovute alla taratura periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

II. Risultati della valutazione della qualita' dell'aria

E' necessario raccogliere le seguenti informazioni per le zone o gli agglomerati in cui le misurazioni sono integrate con altri metodi di valutazione:

- descrizione delle attivita' di valutazione svolte, - metodi specifici utilizzati e loro descrizione, - fonti di dati e informazioni, - descrizione dei risultati, il loro grado di incertezza e in
particolare superficie delle aree nella zona o nell'agglomerato in
cui concentrazioni superano gli obiettivi a lungo termine o i
valori bersaglio, - per gli obiettivi a lungo termine o i valori bersaglio volti alla
protezione della salute umana, la popolazione potenzialmente
esposta alle concentrazioni superiori alla soglia.

Ove possibile, gli Stati membri elaborano mappe che mostrino la distribuzione delle concentrazioni all'interno di ciascuna zona o agglomerato.

III. Normalizzazione

Per l'ozono il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e pressione: 293 K, 101,3 kPa. Per gli ossidi di azoto si applicano le specifiche di normalizzazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
 
Allegato VIII
(previsto dall'articolo 6,
commi 10 e 11)

METODI DI RIFERIMENTO PER L'ANALISI DELL'OZONO E PER LA TARATURA
DEGLI ANALIZZATORI E TECNICHE DI RIFERIMENTO PER LA MODELLIZZAZIONE
DELL'OZONO.

I. i metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono e per la tarature degli analizzatori sono i seguenti:

- Metodo di analisi: UV photometric method (ISO FDIS 13964), - Metodo di taratura: Reference UV photometer (ISO FDIS 13964, VDI
2468, B1.6).

E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo dotati di certificazione di equivalenza. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, tale certificazione e' rilasciata, su domanda del costruttore, dai Laboratori Primari di Riferimento per l'inquinamento atmosferico operanti presso il Consiglio nazionale delle ricerche e presso l'ISPESL. Possono essere utilizzati anche altri metodi e Sistemi la cui equivalenza sia certificata da enti designati, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, da altri Stati membri dell'Unione europea. Ai fini conoscitivi, detta certificazione e la relativa documentazione deve essere trasmessa ai Laboratori Primari di Riferimento, accompagnata da una traduzione in lingua italiana

II. Tecniche di riferimento per la modellizzazione dell'ozono .sp: Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui all' articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ai fini previsti dal presente decreto possono essere utilizzate tecniche di modellizzazione validate secondo procedure documentate o certificate da agenzie, organismi o altre istituzioni scientifiche riconosciute a livello nazionale o internazionale.
 
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