Gazzetta n. 171 del 23 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 12 luglio 2004
Scioglimento della societa' cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., in Varapodio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Reggio Calabria
Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle societa' di capitali e cooperative;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che conferisce all'autorita' di vigilanza il potere di sciogliere le societa' cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;
Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;
Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle societa' cooperative senza nomina del commissario liquidatore;
Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;
Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;
Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;
Preso atto che l'ultima revisione e' stata effettuata in data 30 giugno 2004, che non vengono depositati i bilanci dal 1970, che non esistono attivita' o passivita' da definire;
Decreta:
La seguente societa' cooperativa e' sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:
societa' cooperativa edilizia «Rinnovata Concordia» a r.l., con sede in Varapodio, costituita per rogito notaio dott. Domenico Naso in data 6 maggio 1965, repertorio n. 6326, registro societa' n. 190, tribunale di Palmi.
Reggio Calabria, 12 luglio 2004
Il direttore provinciale: Verduci
 
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