Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ORDINANZA 16 luglio 2004
Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica;
Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il regolamento emanato con decreto in data 11 dicembre 1998, n. 509 in attuazione del disposto dell'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede l'adozione di un'apposita ordinanza per stabilire le modalita' per la presentazione delle istanze di riconoscimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della richiamata legge n. 56 del 1989;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto n. 509 del 1998;
Visti i pareri espressi dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, con i quali sono stati individuati gli standard minimi di riferimento in relazione alle strutture, attrezzature e risorse di personale docente e non docente, di cui devono essere dotati gli istituti richiedenti, espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001 (allegati C1 e C2);
Considerata la necessita' di impartire nuove istruzioni con un apposito provvedimento sostitutivo dell'ordinanza 30 dicembre 1999, al fine di garantire una elevata qualificazione dell'attivita' formativa degli istituti abilitati ai sensi del decreto n. 509 del 1998;

Ordina:

Art. 1.
L'ordinanza ministeriale del 30 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 6 del 10 gennaio 2000, e' stata sostituita dalla presente ordinanza.
 
Art. 2.
Gli istituti che intendono ottenere il riconoscimento ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, delle sedi principali, nonche' delle eventuali sedi periferiche, devono produrre, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, apposita istanza da indirizzare, in duplice copia, tramite raccomandata a.r. al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Direzione generale per l'universita' - Uff. VI, piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma.
La predetta istanza, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale o dal gestore dell'istituto stesso, va proposta per l'intero corso legale degli studi, in carta da bollo, secondo le norme vigenti in materia con dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che quanto dichiarato, nonche' tutta la documentazione allegata, corrisponde a verita'.
Nell'istanza deve essere indicato il numero massimo degli allievi che si chiede di ammettere al primo anno di corso, tenuto conto in particolare delle strutture e dei docenti di cui l'istituto dispone, nonche' delle convenzioni stipulate per lo svolgimento del tirocinio.
 
Art. 3.
L'istanza di cui all'art. 2, predisposta secondo lo schema di cui all'allegato A, deve essere corredata dalla seguente documentazione: A) Documentazione relativa al gestore.
A.1) Se il gestore e' persona fisica:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante l'assenza di precedenti penali;
3) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;
4) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
5) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non essere pubblico dipendente;
6) curriculum sui requisiti professionali.
A.2) Se il gestore e' una societa-persona giuridica o una associazione o fondazione:
a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale l'interessato attesti sotto la propria responsabilita' civile e penale di essere rappresentante legale dell'ente;
c) certificato di iscrizione alla camera di commercio (se trattasi di societa-persona giuridica);
d) documentazione relativa al rappresentante legale:
1) certificato di nascita;
2) certificato attestante l'assenza di procedimenti penali;
3) certificato attestante l'assenza di carichi penali pendenti;
4) certificato di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
5) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di non essere pubblico dipendente;
6) curriculum sui requisiti professionali.
A.3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il gestore, il rappresentante legale e il docente universitario membro del comitato scientifico di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, che non insegna nell'istituto, attestano sotto la propria responsabilita' di non svolgere alcuno dei predetti incarichi presso istituti abilitati all'istituzione e all'attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia o loro sedi periferiche. B) Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale.
B.1) Relazione, sottoscritta del gestore, comprovante la validita' dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale dell'istituto e le evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, nonche' la tradizione scientifica cui tale indirizzo fa riferimento, con elencazione delle relative pubblicazioni.
B.2) Relazione sul programma formativo ed elenco delle attivita' didattiche distinte per annualita' (I, II, III e IV anno) con l'indicazione di:
a) tipo di attivita' (teorica, teorico-pratica, di tirocinio);
b) denominazione delle discipline;
c) numero di ore attribuite alle stesse;
d) nominativi e qualifiche dei docenti e dei didatti e numero delle ore da affidare a ciascuno. Dal totale delle ore effettuate deve risultare lo svolgimento di non meno di cinquecento ore annuali (comprese quelle per il tirocinio). La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta dal gestore o rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
B.3) Relazione indicante le modalita' e i criteri di ammissione all'istituto, i sistemi di valutazione intermedi e finali degli allievi, i criteri per l'assegnazione dell'attestato finale. C) Documentazione relativa al tirocinio.
C.1) Copia autenticata delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, eventualmente condizionate al riconoscimento dell'istituto ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto n. 509 del 1998, da cui risulti che l'oggetto delle stesse e' l'attivita' pratica della psicoterapia, nonche' il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno.
Se si tratta di aziende sanitarie ospedaliere le convenzioni devono essere sottoscritte dal direttore generale.
C.2) Copia autenticata dei provvedimenti di accreditamento per l'attivita' di psicoterapia, disposti in favore delle strutture in rapporto di convenzione con gli istituti richiedenti dai competenti uffici regionali del servizio sanitario (per i soli soggetti accreditati). D) Documentazione relativa al corpo docente e non docente.
D.1) Prospetto relativo alla composizione e alla qualificazione dei docenti (titoli didattici ed accademici idoneamente documentati e curricula degli stessi), nonche' del personale non docente in servizio presso l'istituto, sottoscritto dal gestore o dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000.
D.2) Dichiarazione resa da ciascun docente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 in merito all'eventuale attivita' didattica svolta nell'anno in corso presso universita' o altri istituti abilitati ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1998 o sedi periferiche degli stessi, con indicazione delle ore svolte presso ciascuna sede e del monte-ore complessivo. E) Documentazione relativa al comitato scientifico.
E.1) Composizione del comitato di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, e in particolare indicazione del nominativo del docente universitario che insegna nelle discipline indicate all'art. 8, comma 3, del regolamento con attestazione che lo stesso non svolge attivita' didattica nell'istituto. F) Documentazione relativa alle strutture.
F.1) Relazione sui locali disponibili per l'attivita' didattica e pianta planimetrica degli stessi, asseverate sotto la propria responsabilita' da un geometra o da un architetto iscritti ai rispettivi albi e sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale.
Nella relazione e nella pianta planimetrica devono essere precisati per i singoli ambienti i metri quadrati e la destinazione degli stessi oltre che la superficie totale, in coerenza con quanto indicato nella tabella B3 allegata alla presente ordinanza.
Le strutture di cui dispongono gli istituti richiedenti devono risultare congrue rispetto agli standard minimi di riferimento indicati dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
F.2) Copia autenticata del contratto di locazione o di alto titolo da cui risulti la durata della disponibilita' dei locali, non inferiore a quella dei corsi, e la destinazione degli stessi all'attivita' formativa di psicoterapia.
F.3) Dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il gestore o il rappresentante legale attestano di essere in possesso per i locali delle autorizzazioni relative all'abitabilita', alle norme antincendio e alla messa a norma degli impianti elettrici rilasciate dalle competenti autorita' amministrative, prescritte dalle disposizioni vigenti.
La documentazione relativa ai punti F1), F2) e F3) deve essere trasmessa al Ministero con apposita domanda in carta da bollo in caso di richiesta di trasferimento di sede da parte degli istituti riconosciuti. G) Documentazione relativa agli allievi.
G.1) Dichiarazione con la quale il gestore o il rappresentante legale si impegnano ad ammettere ai corsi esclusivamente allievi laureati in psicologia e in medicina e chirurgia o che abbiano conseguito i corrispondenti titoli ai sensi del nuovo ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti nei rispettivi albi.
I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purche' conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi e provvedano nei trenta giorni successivi alla decorrenza dell'abilitazione a richiedere l'iscrizione all'albo.
 
Art. 4.
La certificazione richiesta dalla presente ordinanza puo' essere presentata, ove ammissibile dalle norme vigenti, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, allegando copia del documento di identita' dell'interessato.
Devono essere altresi' trasmesse le tabelle B1, B2, B3 e B4 allegate alla presente ordinanza, sottoscritte dal gestore o dal rappresentante legale e compilate tenuto conto degli standard minimi di riferimento di cui ai pareri del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (allegati C1 e C2).
Per le istanze di riconoscimento pervenute al Ministero entro la data di entrata in vigore della presente ordinanza ministeriale si applicano le istruzioni di cui all'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, salvo l'onere degli istituti successivamente riconosciuti a conformarsi al presente provvedimento negli stessi termini previsti per gli istituti abilitati prima della data di entrata in vigore dello stesso.
Gli istituti in precedenza abilitati e le sedi periferiche degli stessi si adeguano alle istruzioni della presente ordinanza e trasmettono la relativa documentazione al Ministero entro il 31 dicembre 2006. La certificazione relativa alle nuove convenzioni per il tirocinio e ai rinnovi delle stesse deve essere predisposta secondo quanto stabilito dalla presente ordinanza e trasmessa in sede di presentazione della relazione finale per l'anno 2004.
La presente ordinanza entrera' in vigore il giorno della pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 16 luglio 2004
Il Ministro: Moratti
 
Allegato A

Al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
- Dipartimento per
l'universita', l'alta formazione
artistica musicale e coreutica e
per la ricerca scientifica e
tecnologica - Direzione generale
per l'universita' - Ufficio VI -
Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma

Oggetto: Richiesta di riconoscimento legale, ai sensi dell'art. 3
della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 per l'abilitazione ad istituire e
ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia
dell'istituto avente sede legale in ..............................
via .............................. e sede didattica in
................................ via ...........................

Il sottoscritto,in qualita' di gestore e/o di rappresentante legale dell'istituto indicato in oggetto, ne chiede il riconoscimento ai sensi delle disposizioni sopra indicate.
A tal fine allega i seguenti documenti prescritti dall'ordinanza ministeriale del ...............................
Documentazione relativa al gestore (lettera A dell'ordinanza ministeriale); ............................... ...............................
Documentazione relativa all'indirizzo scientifico-culturale (lettera B dell'ordinanza ministeriale); ............................... ...............................
Documentazione relativa al tirocinio (lettera C dell'ordinanza ministeriale); ............................... ...............................
Documentazione relativa al personale docente e non docente (lettera D dell'ordinanza ministeriale), ............................... ...............................
Documentazione relativa al comitato scientifico (lettera E dell'ordinanza ministeriale); ............................... ...............................
Documentazione relativa alle strutture (lettera F dell'ordinanza ministeriale) ............................... ...............................
Documentazione relativa agli allievi (lettera G dell'ordinanza ministeriale) ............................... ...............................
Data ...............

Firma
 
Allegato B
----> Vedere immagini da pag. 34 a pag. 36 <----
 
Allegato C1

PARERE ESPRESSO DAL COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO NELLA RIUNIONE DELL'11 OTTOBRE 2000

(Omissis).

Il Comitato sulla base della proposta del Gruppo di ricerca misto, ha approvata i seguenti standard minimi di riferimento. Si tratta di indicazioni quantitative di riferimento delle risorse minime che devono sussistere per la istituzione ed attivazione per i corsi di specializzazione in psicoterapia.
Tipologia strutture:
ciascuna scuola deve possedere almeno un'aula, una biblioteca, un ufficio amministrativo, un ufficio per docenti ed uno spazio per studenti, oltre i servizi di pertinenza.
Dimensioni delle strutture:
ritenuta che ogni aula non passa essere utilizzata - anche con opportune turnazioni - per oltre 15 ore settimanali, la superficie complessiva della scuola non deve essere inferiore a quella risultante dal rispetto dei seguenti criteri:
a) le aule non devono essere inferiori a mq 1,5 per numero degli studenti della classe piu' numerosa;
b) altri spazi (biblioteca, ufficio amministrativo, ufficio per docenti, spazi per studenti) per una superficie complessiva non inferiore a circa 60 mq.
c) spazio per i servizi (corridoi, bagni, etc.) pari al 20% della superficie di cui ai punti a) e b).
d) la disponibilita' di spazi, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, deve essere comunque superiore (comprese le superfici destinate a servizi) a 7 mq per studente.
Personale docente:
a) per ogni insegnamento deve essere indicato il nome e la qualifica del titolare e l'impegno a mantenere l'insegnamento per almeno tre anni.
b) ogni scuola deve prevedere l'utilizzazione di almeno cinque docenti iscritti negli elenchi degli psicoterapeuti.
c) nel bilancio di previsione dell'istituzione proponente deve essere specificata, tra le spese, la quota relativa a personale docente.
Si suggerisce, infine, di raccomandare a tutte le scuole che otterranno il riconoscimento di razionalizzare la distribuzione del carico didattico di ciascun docente, in modo che tale carico non superi le centocinquanta ore annue se il docente e' impegnato in altre attivita', ovvero le trecento se impegnato esclusivamente nella scuola.
 
Allegato C2

PARERE ESPRESSO DAL COMITATO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO NELLA RIUNIONE DEL 16 MAGGIO 2001

(Omissis).

Si precisa che relativamente agli spazi a destinazione specifica i laboratori concorrono al computo dei 60 mq richiesti, qualora tale dimensione non fosse raggiunta dagli altri spazi a destinazione specifica (ufficio per docenti, ufficio amministrativo, biblioteca e spazio per studenti).
Per quanto riguarda gli spazi comuni si precisa infine che, laddove la struttura abbia dimensioni notevoli, si prescinde dal requisito del 20% della superficie totale e in tal caso la dotazione della superficie minima sara' valutata di volta in volta.
 
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