Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 26 marzo 2004
Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2003: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 104, istitutivo del FIRB - Fondo per gli investimenti della ricerca di base;
Visto, in particolare, il comma 3 del predetto art. 104 che prevede come il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, determini i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del predetto FIRB;
Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° dicembre 1998 «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;
Viste le linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in data 19 aprile 2002;
Viste le indicazioni dell'Unione europea nella Comunicazione 489-2003 della Commissione «Investire nella ricerca: un piano d'azione per l'Europa», riguardanti il lancio di iniziative caratterizzate come «European Technology Platforms» sulle quali convergono interessi della comunita' scientifica pubblica e privata, dell'industria e delle piccole e medie imprese;
Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C 45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazione e delle informazioni antimafia»;
Ritenuta la necessita' di apportare specifiche modificazioni al predetto decreto ministeriale n. 199-Ric, dell'8 marzo 2001, al fine di rendere gli interventi del FIRB piu' coerenti con le indicazioni della politica nazionale della ricerca e con gli orientamenti emergenti in sede comunitaria e internazionale;

Decreta:
Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 104, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri e le modalita' procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito denominato MIUR).
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 8 del presente decreto, i criteri e le modalita' procedurali stabilite dal decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 restano vigenti per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati ai sensi delle disposizioni ivi contenute.
3. Le disponibilita' annuali del FIRB sono ripartite con decreto del MIUR, sulla base delle direttive del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.
4. Attraverso le risorse del FIRB, e in coerenza con l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il MIUR interviene a sostegno di:
a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;
b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
c) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
d) proposte per la costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
5. Ai fini del presente decreto le attivita' di ricerca di base sono definite come attivita' che mirano all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali.
 
Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Gli interventi di sostegno sono deliberati dal MIUR sulla base di proposte progettuali presentate, secondo le modalita' disciplinate nelle ulteriori disposizioni del presente decreto, da uno o piu' dei seguenti soggetti:
a) universita', statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato;
b) enti di ricerca, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche e integrazioni, Enea e Asi;
c) altri soggetti, con personalita' giuridica, pubblici o privati, che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnati nello svolgimento, senza fini di lucro, di attivita' di ricerca scientifica-tecnologica.
2. Tra i soggetti di cui al precedente comma 1 sono ricomprese, con esclusivo riferimento agli interventi di sostegno a favore dei progetti di cui al precedente art. 1, comma 3, lettere c) e d), anche le fondazioni di diritto privato che, per prioritarie finalita' statutarie, siano impegnate nella promozione di attivita' di ricerca, o costituite nel rispetto dei principi di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono presentare le proposte progettuali anche congiuntamente con imprese industriali produttrici di beni e/o di servizi aventi stabile organizzazione nel territorio nazionale, purche':
a) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale;
b) gli eventuali diritti di proprieta' intellettuale sui risultati siano integralmente versati ai soggetti di cui al precedente comma 1; ovvero:
c) i soggetti di cui al precedente comma 1 ricevano dalle imprese industriali un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dal progetto, e per la parte di cui siano detentori tali imprese;
d) sia prevista larga diffusione dei risultati che non possono essere oggetto di diritti di proprieta' intellettuale.
4. Il MIUR adotta le misure necessarie per la verifica del rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 3 del presente articolo.
 
Art. 3.

Commissione di valutazione

1. Il MIUR, nel rispetto delle disposizioni seguenti, cura l'istruttoria dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, del presente decreto avvalendosi di una specifica commissione (di seguito denominata Commissione) che, per gli aspetti di natura tecnico-scientifica delle iniziative acquisisce il parere, con onere a carico del FIRB, di esperti, anche internazionali, all'uopo nominati dal MIUR.
2. La misura dei compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al precedente comma 1, nonche agli esperti ivi richiamati, e' determinata ai sensi del decreto ministeriale adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 9 aprile 2003.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca ed e' costituita da un presidente e da dieci esperti di alta qualificazione scientifica, rappresentativi delle aree tematiche prioritarie indicate negli indirizzi della politica nazionale della ricerca cosi' come definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998.
4. La Commissione e' composta nel modo seguente:
sei componenti scelti dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale (CUN);
un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI);
un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Comitato nazionale per l'economia e il lavoro (CNEL);
un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR);
un componente scelto dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca nell'ambito di tre nominativi proposti congiuntamente dai presidenti degli enti di ricerca di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, ivi compreso l'Enea.
5. Le proposte di cui al precedente comma 3 debbono pervenire entro i termini perentori indicati nelle apposite richieste avanzate, ai soggetti ivi previsti, dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca, alla cui competenza e' attribuita, in assenza di proposte, la individuazione dei componenti mancanti.
6. La Commissione, per gli adempimenti di propria competenza, si riunisce per sessioni di lavoro con cadenza almeno mensile.
 
Art. 4.

Forme e misure degli interventi di sostegno

1. Nel rispetto delle modalita' procedurali di cui ai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto, e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo, gli interventi del FIRB a sostegno dei progetti giudicati finanziabili sono concessi nella forma del contributo alla spesa e nella misura del 70% del relativo costo.
2. Sono considerati ammissibili i seguenti costi:
spese di personale (ricercatori, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all'attivita' di ricerca, dipendente dal soggetto proponente e/o in rapporto di lavoro subordinato a termine e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ivi inclusi dottorati, assegni di ricerca, e le borse di studio che prevedano attivita' di formazione attraverso la partecipazione al progetto);
spese generali direttamente imputabili all'attivita' di ricerca nella misura forfetizzata del 60% del costo del personale;
spese per l'acquisizione di strumentazioni, attrezzature e prodotti software limitatamente alle quote impiegate per lo svolgimento dell'attivita' oggetto del progetto;
spese per stages e missioni all'estero di ricercatori coinvolti nel progetto;
costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati per l'attivita' di ricerca;
altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attivita' di ricerca.
3. Ciascuno dei progetti ammessi agli interventi del FIRB deve ricomprendere, aggiuntivamente alle spese di personale di cui al precedente comma 2, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del migliore sviluppo delle attivita', con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto.
4. I contratti stipulati con giovani ricercatori debbono prevedere un impegno a tempo pieno, non possono avere una durata inferiore ai tre anni, e possono essere assegnati a laureati di eta' non superiore ai 32 anni, a laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, a titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente.
5. I contratti di cui al precedente comma 4 debbono prevedere un livello retributivo minimo che, relativamente ai laureati di eta' non inferiore ai 32 anni, non sia inferiore a quanto previsto per l'assegno di ricerca e, relativamente ai laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e ai titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente, non sia inferiore a quanto previsto per la figura del ricercatore universitario confermato e non sia superiore a quanto previsto per la figura del professore associato confermato.
6. I contratti stipulati con ricercatori di chiara fama internazionale debbono prevedere un impegno di durata complessiva non inferiore ai sei mesi, in equivalente tempo pieno, nell'ambito della durata del progetto.
7. Il costo dei contratti di cui al precedente comma 3, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, e' a totale carico del FIRB.
 
Art. 5.

Modalita' procedurali degli interventi

1. Gli interventi a sostegno dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo e negoziale.
2. Secondo modalita' procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale;
b) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali.
3. Secondo modalita' procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
b) proposte per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.
 
Art. 6.

Progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale; progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali

1. Ai fini, prioritariamente, dell'attuazione degli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, il MIUR con proprio decreto invita i soggetti ammissibili di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, a presentare i progetti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), sulle tematiche individuate indicando i criteri e le tempistiche per la selezione degli stessi, nonche' i relativi limiti temporali di durata e i limiti di costo.
2. La selezione dei progetti e' effettuata in forma comparata sulla base di specifici elementi tra i quali:
coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998;
innovativita' della metodologia proposta;
rilevanza e/o originalita' dei risultati attesi;
rilevanza scientifica, individuale e/o collettiva, dei proponenti e dei partecipanti;
collegamento delle strutture coinvolte con reti di ricerca nazionale ed internazionale;
potenzialita' di promozione e sviluppo di reti di ricerca nazionali ed internazionali;
integrazione tra attivita' di ricerca e di alta formazione;
partenariato pubblico-privato;
coerenza tra le competenze e le esperienze scientifiche e manageriali dei soggetti proponenti e i contenuti della proposta progettuale;
risultati attesi e relativo impatto sul contesto scientifico nazionale e internazionale.
3. Il MIUR, acquisito il parere della Commissione espresso ai sensi del precedente art. 3, comma 1, definisce, con proprio decreto, la graduatoria finale dei progetti, adottando le relative determinazioni.
4. Il decreto di cui al precedente comma 3 e' comunicato ai proponenti unitamente, in caso di diniego dell'agevolazione, alle relative motivazioni.
5. I decreti di concessione delle agevolazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e definiscono il costo ritenuto congruo dei progetti, la durata delle attivita' e la decorrenza delle stesse, unitamente alla decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalita' di erogazione, le modalita' di monitoraggio delle attivita' realizzate e di controllo dei risultati conseguiti anche ai fini delle disposizioni del comma 4 del precedente art. 2.
6. I decreti di cui al precedente comma 5 possono prevedere la concessione di una anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo, subordinata alla presentazione di idonea garanzia ove tra i beneficiari vi siano soggetti privati e limitatamente alla quota di relativa competenza.
7. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MIUR. Essi sono, inoltre, notificati alla segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5 dello stesso decreto.
 
Art. 7.

Progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private e progetti per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione
scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale

1. Al fine di contribuire al potenziamento del patrimonio infrastrutturale materiale e immateriale di ricerca del Paese, accrescendone la capacita' competitiva anche a livello internazionale, il MIUR, previo parere della Commissione di cui all'art. 3, del presente decreto, e in coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca, puo' provvedere alla conclusione, con uno o piu' dei soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1 e 2, di accordi per la realizzazione di specifiche iniziative.
2. Le iniziative di cui al comma precedente dovranno presentare carattere di multidisciplinarieta', molteplicita' di scopi applicativi, forte rilevanza scientifica internazionale, e debbono essere finalizzate al potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca nazionali ovvero alla costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati.
3. Gli accordi predetti sono definiti sulla base di specifiche richieste formulate dal MIUR ad uno o piu' dei soggetti di cui al precedente art. 2.
4. Le proposte sono sottoposte alla Commissione che ne valuta la coerenza con gli indirizzi della politica nazionale della ricerca definiti ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998 e, avvalendosi di esperti anche internazionali all'uopo nominati dal MIUR, ne verifica gli aspetti di natura tecnico-scientifica.
5. Acquisita la valutazione della Commissione, il MIUR sottoscrive l'accordo definendo le modalita' di realizzazione delle attivita', il costo ritenuto congruo dei progetti, la durata delle attivita' e la deconenza delle stesse, unitamente alla decorrenza dei costi ammissibili, le specifiche modalita' di erogazione, le modalita' di monitoraggio delle attivita' realizzate e di controllo dei risultati conseguiti.
 
Art. 8.
1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L'entrata in vigore del presente decreto determina l'abrogazione del decreto ministeriale n. 199/Ric. dell'8 marzo 2001.
Roma, 26 marzo 2004
Il Ministro: Moratti

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 360
 
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