Gazzetta n. 173 del 26 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 luglio 2004
Modalita' di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonche' dei criteri di determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto l'art. 39, comma 13-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di stabilire, con apposito decreto, i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico e del relativo acconto di cui al comma 13 dello stesso articolo;
Visto l'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco e le relative disposizioni transitorie;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 515, concernente i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo conguaglio dovuto rispetto agli importi versati, a titolo di acconto, ai sensi dell'art. 39, comma 13, della legge n. 326 del 2003;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dell'8 aprile 2004, n. 516, concernente le procedure di attuazione delle disposizioni transitorie previste dall'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto individua le modalita' di determinazione della base imponibile relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' i criteri di determinazione del saldo di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.
2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
b) acconto, la somma versata dal titolare del nulla osta con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 4 del decreto direttoriale n. 515 del 2004;
c) allegato tecnico, indica il documento, parte integrante del presente provvedimento, contenente i criteri per la determinazione della base imponibile del PREU e del saldo degli acconti previsti dall'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
d) apparecchio/i di gioco o apparecchio/i, un apparecchio da intrattenimento, anche videoterminale, di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conforme alle regole tecniche degli apparecchi di gioco;
e) capitolato tecnico, indica il documento, parte integrante della convenzione di concessione, che definisce le modalita' tecniche di attuazione delle attivita' e funzioni pubbliche affidate da AAMS, le prestazioni richieste nonche' i livelli di servizio che il concessionario e' tenuto a garantire;
f) concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attivita' e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonche' delle attivita' e funzioni connesse;
g) contatore CNTTOTIN, il contatore progressivo del volume di euro introdotti («CNTTOTIN»), espresso in centesimi di euro, previsto all'art. 2, comma 10, lettera b), del decreto emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze - AAMS, d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 4 dicembre 2003, concernente le regole di produzione e di verifica tecnica degli apparecchi di gioco;
h) convenzione di concessione, indica l'atto di affidamento delle attivita' e funzioni pubbliche oggetto di concessione;
i) dati delle partite, l'insieme di dati descritti in dettaglio nell'art. 2, comma 10, lettera i), del citato decreto del 4 dicembre 2003;
j) gateway di accesso, la porzione del sistema di elaborazione, costituito da apparati hardware dedicati e da appositi componenti software, che consente ad AAMS l'accesso ai dati registrati negli apparecchi di gioco;
k) nulla osta, il nulla osta di cui all'art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni;
l) periodo contabile, il periodo, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, che intercorre tra il giorno 1° e il giorno 15 di ciascun mese ovvero tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese;
m) PREU, il prelievo erariale unico applicato alle somme giocate, di cui all'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versato dal soggetto al quale AAMS ha rilasciato il nulla osta;
n) rete/i telematica/che, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, attivata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che collega gli apparecchi di gioco al relativo sistema di elaborazione e quest'ultimo al sistema centrale di AAMS;
o) sistema di elaborazione (parte componente della rete telematica), il sistema, ubicato nel territorio italiano, per la raccolta, la gestione ed il controllo di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi collegati alla rete telematica.
 
Art. 2.

Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile del PREU e' costituita dalle somme giocate su ciascun apparecchio di gioco ed e' determinata secondo i criteri definiti nel paragrafo 1 dell'allegato tecnico, utilizzando i dati estratti, a cura e responsabilita' del concessionario, dagli appositi contatori dell'apparecchio stesso.
2. AAMS si riserva la facolta' di raccogliere autonomamente i dati registrati negli appositi contatori degli apparecchi di gioco, attraverso il gateway di accesso e di eseguire su tali dati le proprie elaborazioni.
3. In caso di dimostrata difformita' tra i dati raccolti dal concessionario e quelli raccolti autonomamente da AAMS, fermi restando tutti gli obblighi previsti e gli effetti derivanti dalla convenzione di concessione, AAMS comunica al concessionario i nuovi dati da registrare in banca dati, anche ai fini della determinazione della base imponibile.
 
Art. 3.

Casi particolari di determinazione della base imponibile

1. Per gli apparecchi di gioco per i quali non sia possibile, per qualunque motivo, l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati in essi registrati, il concessionario, fermi restando tutti gli obblighi connessi allo svolgimento delle attivita' e funzioni affidate in concessione, e' tenuto a determinare, per i giorni di mancata lettura dei dati, gli importi dovuti su base forfetaria secondo i criteri di cui al comma 2.
2. La base imponibile per la determinazione dell'importo forfetario di cui al comma 1, e' calcolata secondo i criteri di cui al paragrafo 2 dell'allegato tecnico, come media delle somme giocate nel periodo, non superiore a sessanta giorni, precedente alla data nella quale si verifica la mancata lettura.
3. Nei termini di versamento del PREU, relativo al periodo contabile durante il quale e' ripristinato l'accesso agli appositi contatori per la lettura dei dati degli apparecchi di cui al comma 1, il concessionario provvede all'eventuale conguaglio tra quanto versato a titolo forfetario e quanto effettivamente dovuto.
4. Per gli apparecchi di gioco per i quali non e' possibile il ripristino dei contatori per la lettura dei dati, la base imponibile forfetaria e', comunque, rappresentata dall'importo piu' elevato tra il valore risultante dall'applicazione del criterio di cui al comma 2 ed il valore forfetario determinato periodicamente da AAMS con propri decreti.
 
Art. 4.

Termini e modalita' di determinazione del saldo

1. A partire dalla data di inizio delle attivita' di conduzione della rete telematica, fissata con provvedimento di AAMS entro e non oltre il 31 ottobre 2004, il saldo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004 si effettua secondo i criteri definiti nel paragrafo 3 dell'allegato tecnico.
2. Il saldo, nei casi in cui il provvedimento di AAMS di cui al comma 1 non intervenga entro il 31 ottobre 2004, ovvero, per tutti gli apparecchi di gioco che, alla medesima data, non risultino collegati alla rete telematica, si determina comunque al 31 ottobre 2004, secondo i criteri definiti nel paragrafo 4 dell'allegato tecnico.
3. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, per i quali e' avviata la procedura di revoca, AAMS determina il saldo sulla base dei dati registrati negli appositi contatori al 31 ottobre 2004.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile la lettura, da parte di AAMS, dei dati registrati nei contatori, il saldo e' determinato sulla base dei valori forfetari stabiliti da AAMS stessa con provvedimento da emanare entro il 31 ottobre 2004.
 
Art. 5.

Importi da versare

1. L'importo da versare a cura del concessionario, entro il termine di cui all'art. 6, comma 1, del decreto direttoriale n. 515 del 2004, e' costituito dalla risultante della somma algebrica dei saldi determinati, per ciascun apparecchio di gioco, secondo i criteri descritti all'art. 4, comma 1, del presente decreto; l'eventuale eccedenza negativa, fino ad estinzione, e' utilizzata nei periodi contabili successivi, quale importo a credito compensabile con il prelievo maturato nei periodi contabili successivi.
2. L'importo da versare a cura del concessionario, per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, e' costituito dalla somma dei soli saldi positivi relativi agli stessi apparecchi.
3. Gli importi complessivi da versare, di cui ai commi 1 e 2, sono determinati secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 dell'allegato tecnico.
4. L'eventuale credito, risultante dai saldi relativi agli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, e' dedotto dall'importo complessivamente dovuto a partire dal periodo contabile nel quale ciascuno di tali apparecchi e' collegato alla rete telematica.
5. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, comma 2, il versamento del saldo del PREU e' effettuato entro il 5 novembre 2004.
6. Per gli apparecchi di gioco di cui all'art. 4, commi 3 e 4, il versamento del saldo del PREU e' effettuato entro il 19 novembre 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 luglio 2004
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 256
 
ALLEGATO TECNICO

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