Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 aprile 2004
Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all'immissione in commercio di biocidi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il ministro delle attivita'
produttive

Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio 1998, concernente l'immissione sul mercato dei biocidi;
Visto in particolare, l'art. 30, del citato decreto legislativo, che prevede che le spese derivanti dalle procedure connesse alle attivita' da espletare da parte del Ministero della salute, ai sensi del decreto medesimo, sono a carico del richiedente sulla base del costo effettivo reso, secondo tariffe e modalita' da stabilirsi;
Visto il regolamento della Commissione europea 1896/2000/CE del 7 settembre 2000, con il quale e' stato avviato il programma di revisione dei biocidi esistenti alla data del 14 maggio 2000;
Visto il regolamento della Commissione europea 2032/2003/CE del 4 novembre 2003, riguardante la seconda fase del programma di revisione con il quale tra l'altro viene stabilito che entro e non oltre il 28 marzo 2004 devono essere accettate le istanze di revisione dei principi attivi presenti in biocidi gia' commercializzati;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione delle predette tariffe, relative alla revisione ed immissione in commercio di biocidi, ed alla determinazione della loro entita';
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
Decreta:
Art. 1.

1. Le tariffe dovute dai soggetti interessati all'iscrizione di un principio attivo o di una sostanza nota, negli elenchi predisposti in sede comunitaria, sono le seguenti:
a) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio attivo, di cui e' richiesta l'iscrizione negli elenchi comunitari (art. 11, decreto legislativo n. 174/2000): 140.000,00 euro;
b) valutazione di un dossier tecnico scientifico relativo ad un principio attivo, utilizzato in una nuova tipologia di prodotto, per il quale e' stato gia' presentato, dallo stesso notificante, ed esaminato il fascicolo per l'iscrizione negli elenchi comunitari relativamente ad altra categoria di prodotto (art. 11, decreto legislativo n. 174/2000): 40.000,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di iscrizione di una sostanza nota negli elenchi comunitari (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00 euro.
2. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione o la registrazione di prodotti biocidi, sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di registrazione di un prodotto biocida a basso rischio (art. 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto biocida (art. 3, comma 1, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio di un prodotto biocida contenente un principio attivo non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 finche' non iscritto negli elenchi comunitari (art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 174/2000): 4.500,00 euro;
d) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un prodotto biocida (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro;
e) istruttoria relativa a ciascuna istanza di mutuo riconoscimento di un prodotto biocida a basso rischio (art. 6, decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro;
f) istruttoria relativa a ciascuna istanza di riconoscimento di formulazione quadro (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 174/2000): 4.000,00 euro;
g) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di un prodotto biocida all'interno di una formulazione quadro gia' riconosciuta (art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 174/2000): 1.000,00 euro.
3. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti il rinnovo o la modifica dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida, sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di rinnovo dell'autorizzazione di un prodotto biocidi (art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 174/2000): 1.500,00 euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione di estensione del campo d'impiego di un prodotto biocida comportante l'estensione ad altra categoria (art. 8, comma 6, decreto legislativo n. 174/2000): 2.500,00 euro;
c) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere tecnico (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 500,00 euro;
d) istruttoria relativa a ciascuna istanza comportante variazioni di carattere amministrativo (art. 8, comma 5, decreto legislativo n. 174/2000): 300,00 euro.
 
Art. 2.

1. Le tariffe dovute dai soggetti richiedenti l'autorizzazione all'immissione sul mercato, ai fini di esperimenti o test, di un biocida non autorizzato o registrato o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, art. 18, sono le seguenti:
a) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di ricerca e sviluppo di processo: 2.500,00 euro;
b) istruttoria relativa a ciascuna istanza di autorizzazione all'immissione sul mercato di un biocida non autorizzato o registrato, o di un principio attivo destinato esclusivamente all'impiego in un biocida o in un biocida a basso rischio, ai fini di esperimenti o test che possono comportare o provocare dispersioni nell'ambiente: 2.500,00 euro.
2. Le suddette tariffe sono dovute al Ministero della salute anche per l'autorizzazione all'effettuazione sul territorio nazionale di test o esperimenti relativi a biocidi che saranno immessi sul mercato in altri Paesi dell'Unione.
 
Art. 3.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono interamente versate dagli interessati al momento della presentazione dell'istanza.
2. Le somme relative alle tariffe di cui al presente decreto sono versate al capo XX - capitolo 2225 «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute» dello stato di previsione delle entrate.
 
Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo per la relativa registrazione.
Roma, 16 aprile 2004

Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 361
 
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