Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2004 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 2004
Determinazione delle quote previste dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2002.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministro della sanita' (ora Ministro della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a fissare per il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella misura del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2000, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dal citato art. 2, comma 4:
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consumi la cui media utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la richiesta in data 15 gennaio 2004 del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Ritenuta la necessita di evitare criticita' finanziarie nei confronti delle regioni a statuto ordinario;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A, facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Quota di concorso alla solidarieta' interregionale
Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui al comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B, facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C, facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4.
Somme da erogare alle regioni
Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera d), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di Euro 30.790,31 milioni per l'anno 2002 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D, facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2004

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 241
 
----> vedere Tabelle da pag. 5 a pag. 8 della G.U. <----
 
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