Gazzetta n. 179 del 2 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 giugno 2004
Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 20 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
della sanita' veterinaria e degli alimenti

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto ministeriale del 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva iprodione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;
Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti iprodione dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° gennaio 2004 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 20 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva iprodione;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta:
Art. 1.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva iprodione, sono revocate a far data dal 30 giugno 2004, come stabilito dall'art. 2, paragrafo 3, del decreto ministeriale 20 giugno 2003.
 
Art. 2.
1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2004, conformemente a quanto disposto dall'art. 4 del sopraccitato decreto.
2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fito-sanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2004
Il direttore generale: Marabelli
 
Allegato
Prodotti fitosanitari a base di iprodione le cui autorizzazioni
sono revocate ai sensi del DM 20 giugno 2003

----> vedere Allegato a pag. 25 della G.U. <----
 
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