Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 25 giugno 2004, n. 2161
Modalita' di presentazione delle domande di liquidazione relative agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal DOCUP PESCA 2000-2006.

Visto il regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000;
Visto il regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione del 10 marzo 2004;
Vista la circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003;
Vista la nota esplicativa della circolare di cui sopra, n. 200313158 del 12 settembre 2003;
Vista la legge n. 241/1990;
Considerato che occorre individuare la documentazione e la modulistica da esibire a corredo delle richieste di liquidazione degli anticipi, dei ratei e della totalita' dei contributi comunitari concessi;
Considerato che e' altresi indispensabile fissare i criteri concernenti le richieste di proroghe, di adattamento e di modifica dei progetti approvati;
Considerato peraltro che occorre definire le voci di spesa ammissibili a finanziamento.
Si dispone: A. Inizio lavori.
1. Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per ciascuna unita' produttiva oggetto di contributo, una dichiarazione di inizio dei lavori resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. I lavori, relativi a ciascuna unita' produttiva, dovranno comunque essere avviati non oltre il periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.
2. I lavori di realizzazione di ciascuna iniziativa finanziata e i relativi acquisti devono essere completati e fatturati entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione del contributo. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro ventuno mesi dalla data di concessione del contributo.
3. Sono considerati ammissibili a finanziamento anche i lavori la cui realizzazione abbia avuto inizio precedentemente alla data di presentazione della domanda. Il completamento degli stessi lavori dovra' terminare entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione.
4. Non sono comunque ammissibili spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2000. B. Varianti e adattamenti.
1. Le eventuali varianti tecniche, e/o adattamenti, relativi a ciascuna unita' produttiva finanziata, che rispettino comunque le finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'Amministrazione nazionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso dell'intero periodo previsto per la realizzazione del progetto.
2. Tali varianti e/o adattamenti non potranno comportare in nessun caso l'aumento del contributo. Qualora le varianti e/o adattamenti fossero valutati inammissibili in tutto o in parte, il contributo concesso verra' proporzionalmente ridotto.
3. Eventuali economie rispetto alle spese preventivate possono essere prese in considerazione ai fini di una variante o adattamento.
4. L'esecuzione delle varianti e degli adattamenti accertati in sede di verifica e non sottoposti alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione, potranno comportare, da parte di quest'ultima, il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo. C. Fine lavori.
1. Il soggetto destinatario del contributo puo' chiedere all'amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori e dei relativi pagamenti, relativamente a ciascuna unita' produttiva finanziata per un periodo non superiore a sei mesi, purche' gli stessi abbiano avuto inizio nei termini previsti. La richiesta di proroga deve essere presentata prima della seadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e deve essere adeguatamente motivata.
In caso di concessioni di proroga di fine lavori i tempi di cui alla lettera A punto 2 slitteranno per la medesima durata della proroga.
2. La mancata realizzazione dei lavori presso una unita' produttiva per cause di forza maggiore, che dovranno essere sottoposte all'esame dell'Amministrazione, non puo' causare la decadenza del contributo spettante alle altre unita' produttive facenti parte dell'iniziativa ammessa a contributo. D. Modalita' di erogazione del contributo.
1. Il contributo verra' erogato a favore del beneficiario con le seguenti modalita':
anticipazione pari al 50% del contributo concesso: il beneficiario puo' avanzare istanza per chiedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo concesso per l'iniziativa in questione, allegando alla domanda idonea fidejussione bancaria a garanzia, redatta secondo l'allegato «1»;
pagamento parziale: sullo stato di avanzamento dei lavori, per ciascuna unita' produttiva finanziata, il beneficiario puo' avanzare istanza di pagamento parziale. Una domanda di pagamento parziale puo' essere presentata soltanto se le spese sostenute dalla ditta beneficiaria sono pari almeno al 50% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento parziale dovra' essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «2». Il decreto di erogazione parziale del contributo e' subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione generale della Pesca con l'eventuale ausilio di esperti appositamente incaricati. Nel caso in cui la ditta beneficiaria abbia usufruito di un anticipo sul contributo, gli importi da erogare a fronte della richiesta parziale di liquidazione verranno ridotti del 50%. E' consentita una sola domanda parziale per ciascuna unita' produttiva ammessa a contributo.
pagamento del saldo: per ciascuna unita' produttiva finanziata, il beneficiario, completata la realizzazione delle opere, deve presentare una domanda di pagamento a saldo. La domanda di pagamento per lo stato finale dei lavori deve pervenire all'Amministrazione entro mesi dalla data di concessione dei contributo fermo restando l'eventuale concessione di proroga di fine lavori. Ciascuna unita' produttiva avra' raggiunto gli obbiettivi di funzionalita' quando il livello delle spese ritenute ammissibili dall'Amministrazione raggiungono almeno il 70% delle spese ammesse a contributo. Una domanda di pagamento totale deve essere presentata producendo la documentazione di cui all'allegato «3». Il decreto di erogazione a saldo del contributo e' subordinato alla verifica in luogo del progetto realizzato, da parte di personale della Direzione Generale della Pesca con l'eventuale ausilio da parte di esperti appositamente incaricati.
2. Le unita' produttive finanziate con il contributo comunitario non possono essere vendute, ne cedute, ne distolte dal previsto impiego per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, pena la restituzione totale dei contributi percepiti maggiorati degli interessi maturati.
3. L'eventuale spostamento di macchinari da e per impianti riconducibili allo stesso beneficiario deve essere autorizzato preventivamente dall'Amministrazione.
4. In caso di ditte associate le spese debbono essere sostenute e rendicontate dalla societa' nella cui unita' produttiva vengono realizzate le opere ed acquistati i macchinari oggetto di contributo. In tale circostanza il contributo comunitario e nazionale verra' erogato a favore della ditta che ha sostenuto le spese e nella cui unita' produttiva sono stati realizzati i lavori e acquistati i macchinari. E. Spese ammissibili.
1. Alle spese sostenute e rendicontate si applicano le disposizioni previste dal Reg.(CE) 448/2004 del 10 marzo 2004 recante norme di ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali. F. Spese non ammissibili.
1. Attrezzature ricreative;
2. Acquisto mezzi di trasporto esterno;
3. Attrezzature per ufficio ed altri mobili ad eccezione degli impianti di informatica, software. Sono ammesse le attrezzature da laboratorio.
4. Materiale di facile consumo. Si considera che «casse» e «pallets» abbiano durata di vita superiore ad un anno e pertanto il loro costo e' ammissibile a condizione che si tratti di primo acquisto.
5. Investimenti immateriali, quali ad esempio spese di costituzione di cooperative, spese di formazione, spese amministrative, bandi di gara, spese di concessione edilizia o demaniale.
6. Riparazioni e lavori di manutenzione.
7. Lavori di abbellimento quali allestimento di giardini, spazi verdi, sistemazione di piante ornamentali ed in genere qualsiasi lavoro di miglioramento del paesaggio.
8. Spese generali ed imprevisti, qualora richiesti nella domanda di concessione non potranno superare complessivamente il 5% delle spese preventivate, escluse, le spese gia' realizzate all'atto della domanda. G. Rinuncia e decadenze.
1. Il beneficiario nel caso non intenda portare a termine un progetto ammesso a contributo e relativo ad una o piu' unita' produttive, e' tenuto a trasmettere con nota raccomandata comunicazione di rinuncia al finanziamento assegnato ed alla restituzione delle somme percepite. L'intervento cosi' rimodulato, deve comunque rispettare il requisito della multiregionalita' fatte salve, come detto, le cause di forza maggiore. Pertanto, qualora venisse meno tale prerogativa, l'Amministrazione provvedera' alla revoca del decreto di concessione relativo all'intero progetto riguardante le unita' produttive finanziate. Nel caso di revoca del decreto di concessione, il beneficiario e' tenuto a restituire tutte le somme percepite a qualsiasi titolo e relative a tutte le unita' produttive finanziate.
2. Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e degli obblighi indicati nel decreto di concessione, comporta la decadenza del contributo, nonche' la restituzione da parte del beneficiario delle somme erogate.
Le disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle domande di liquidazione e alla regolamentazione della fase di realizzazione delle opere ammesse a contributo, contenute nella circolare del 7 aprile 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2003 si intendono modificate dalla presente circolare che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004
Il direttore generale
per la pesca e l'acquacoltura: Tripodi
 
Allegato 1
FIDEJUSSIONE
Premesso che:
il Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio del 17 dicembre 1999 definisce le modalita' e le condizioni delle azioni strutturali del settore della pesca;
il predetto regolamento prevede, tra l'altro, il finanziamento degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
la circolare 7 aprile 2003 reca modalita' di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti nel DOCUP pesca 2000-2006;
la circolare del.... reca disposizioni sulle modalita' di presentazione delle domande di liquidazione relativi agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
con decreto direttoriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. .... del.... .... il progetto n. .... della societa' .... e' stato inserito nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento;
con decreto n. .... del.... e' stato concesso alla societa'.... un contributo in conto capitale comunitario di Euro.... ed un contributo in conto capitale nazionale di Euro.... calcolati sulla spesa ammessa a contributo di Euro....;
la lettera D punto 1 della circolare.... recante modalita' delle domande di liquidazione relative agli interventi multiregionali sopracitata, prevede la possibilita' di erogare un'anticipazione del contributo, nel limite massimo del 50% del contributo concesso;
per ottenere l'erogazione dell'anticipo la ditta beneficiaria del finanziamento deve presentare una garanzia di importo pari all'anticipazione richiesta oltre agli interessi, cosi' come previsto dalla legge 3 maggio 1997 n. 135:
Tutto cio' premesso:
la sottoscritta Banca.... con sede legale in...., iscritta nel registro delle imprese di.... al n. ...., che nel seguito del presente atto verra' indicata per brevita'.... a mezzo dei sottoscritti signori: ....nato a.... il.... .... nato a.... il.... ....nato a.... il.... .... nato a.... il.... nella loro rispettiva qualita' di.... e di.... dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore nell'interesse del/della Soc. .... cod. fiscale...., ditta.... beneficiaria del contributo per l'ammodernamento/costruzione/delle unita' produttive ubicate in.... e a favore del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, appresso indicato per brevita' Ministero, fino alla concorrenza di euro.... (diconsi euro....), oltre a quanto piu' avanti specificato. La sottoscritta...., rappresentata come sopra:
1) si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare, con le procedure di cui al successivo punto 3), al Ministero l'importo garantito con il presente atto, qualora la ditta beneficiaria del contributo non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito a restituire, comunicato per conoscenza al garante, formulato dal Ministero medesimo a fronte dell'esito sfavorevole dell'istruttoria tecnico-amministrativa o del mancato rispetto degli obblighi e vincoli connessi alla realizzazione del progetto finanziato, o alla mancata presentazione dei documenti amministrativi previsti dalle normative citate in premessa. L'ammontare del rimborso sara' automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso di riferimento maggiorato di cinque punti percentuali;
2) si impegna ad effettuare il rimborso delle somme anticipate, oltre agli interessi di cui al precedente punto 1), a prima e semplice richiesta scritta e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte del Ministero, cui, peraltro, non potra' essere opposta alcuna prova contraria o eccezione da parte della banca stessa, anche nell'eventualita' di opposizione proposta dal beneficiario del contributo o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso in cui il beneficiano nel frattempo sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;
3) accetta di restituire le somme richieste dal Ministero a mezzo versamento sui numeri di conto corrente, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestati al «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti nazionali e Finanziamenti comunitari»;
4) precisa che la presente garanzia fidejussoria ha durata fino alla data del...., e si intendera' tacitamente rinnovata alla sua scadenza fino al momento in cui il Ministero con apposita notifica alla banca dara' comunicazione allo svincolo dalla garanzia prestata. Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del contraente non potra' essere opposto all'ente garantito;
5) rinuncia formalmente ed espressamente a proporre eccezioni ai sensi degli articoli 1945 e seguenti del codice civile, ivi compreso il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, nonche' alle eccezioni di cui all'articolo 1957 del codice civile;
6) rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli n. 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero;
7) in caso di controversie tra la Banca e il Ministero delle politiche agricole e forestali e' competente il Foro giudicante del luogo ove ha sede il Ministero stesso. ...., li'....
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi compresa quella di cui agli articoli 1242, 1247, 1944 e 1957 del codice civile, nonche' quella relativa alla deroga della competenza del Foro giudicante, di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7). ...., li' ....
 
Allegato 2

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DEL RATEO

Domanda di pagamento come da schema modello «A» (1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato di avanzamento e dei relativi pagamenti, come da schema modello «B» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «C», da presentare anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale, se non presentato in precedenza (1 copia autenticata), qualora l'impianto ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,come da schema modello «D»;
Computo metrico vistato per congruita', relativo alle opere edili, da parte dell'Ufficio Tecnico Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rilasciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all'albo.
 
Allegato 3

IMPIANTI A TERRA MULTIREGIONALI RICHIESTA DI SALDO

Domanda di pagamento come da schema modello «A» (1 copia);
Elencazione per ogni voce di spesa delle fatture riferite allo stato finale dei lavori e dei relativi pagamenti, come da schema modello «B» (usare un modello per ogni voce di spesa - 2 copie);
Spiegazione delle differenze dei lavori previsti e quelli realizzati, modello «C», da presentare anche se negativo (2 copie);
Fatture in copia autenticata e relativa dichiarazione liberatoria, su carta intestata in originale;
Atto formale di concessione demaniale. se non presentato in precedenza (1 copia autenticata). qualora l'impianto ricada su area del demanio;
Concessione edilizia, se non presentata in precedenza (1 copia autenticata), qualora i lavori da realizzare necessitino di tale autorizzazione;
Dichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, come da schema «D»;
Computo metrico vistato per congruita', relativo alle opere edili, da parte dell'Ufficio Tecnico Pubblico competente (Genio Civile o Ufficio Tecnico Comunale) o in alternativa perizia giurata rilasciata da libero professionista (Geometra o Ingegnere) iscritto all'albo;
Certificato di agibilita' dell'unita' produttiva.
 
----> Vedere Schema di Modelli da pa. 57 a pag. 60 della G.U. <----
 
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