Gazzetta n. 183 del 6 agosto 2004 (vai al sommario)
CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
DETERMINAZIONE 13 luglio 2004
Regolamento del personale. (Determinazione n. 2).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimita' e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 13 maggio 2003, n. 29, con la quale veniva approvato il «Regolamento del personale» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;
Vista la nota di data 29 maggio 2003, prot. n. CDA/LV/2889, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per i controlli di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di data 4 luglio 2003, prot. 749, con la quale veniva indicata l'opportunita' di redigere nuovamente il regolamento con riferimento alla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 127/2003;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 16 dicembre 2003, n. 53, con la quale veniva approvato il nuovo testo del «Regolamento del personale» con le modifiche dettate dalla disciplina del decreto legislativo n. 127/2003 cosi' come richiesto dal MIUR;
Vista la nota di data 17 dicembre 2003, prot. n. CDA/LV/7302, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i controlli di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di data 17 febbraio 2004 con la quale si richiedeva la revisione dei testi degli articoli 1, 3,10, 14 e 18 del regolamento del personale;
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 30 marzo 2004, n. 11, con la quale veniva approvato il «Regolamento del personale» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con le modifiche richieste dal MIUR;
Vista la nota di data 1° aprile 2004 (prot. n. CDA/LV/1747), con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al quale risulta pervenuta in data 8 aprile 2004, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data dell'8 giugno 2004;
Vista la nota di data 6 maggio 2004 (prot. n. CDA/LV/2509) con la quale si ritrasmetteva il testo del Regolamento del personale al MIUR contenente la correzione di un refuso all'art. 1 comma 4, come richiesto dallo stesso Ministero con propria nota di data 17 febbraio 2004, la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 13 maggio 2004, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 13 luglio 2004;
Emana:
il seguente regolamento CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Regolamento del personale

Art. 1.
Ambito di applicazione e competenza
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 14 dello statuto e nel rispetto dei principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure di accesso ai profili professionali di ricercatore e tecnologo dei livelli I, II e III, funzionario di amministrazione, collaboratore tecnico enti di ricerca e collaboratore di amministrazione, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, del personale dipendente del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, d'ora innanzi denominato «il Consorzio».
2. Per l'accesso al profilo di dirigente amministrativo si applica la normativa generale in vigore per le amministrazioni pubbliche in materia.
3. Per l'accesso ai profili di operatore e di ausiliario si procede secondo quanto indicato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio e' regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli articoli 14 e 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare anche cittadini stranieri se in possesso dei requisiti richiesti.
5. Il rapporto di lavoro alle dipendenze del Consorzio si instaura mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro, ai sensi della normativa in vigore.
6. Le attivita' disciplinate dal presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono attribuite alla competenza del direttore generale, che ha facolta' di delegarle ai sensi dell'art. 11 dello statuto del Consorzio.
 
Art. 2.
Programmazione del fabbisogno di personale
1. Il Consorzio procede alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato e determinato sulla base del piano triennale di attivita', comprendente la programmazione triennale di fabbisogno di personale, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, deliberato annualmente dal consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero vigilante.
2. Nell'ambito del piano triennale di cui al comma precedente, il consiglio d'amministrazione, nel programmare l'attivita' temporanea del Consorzio, prevede anche l'assunzione del relativo personale ed autorizza l'iscrizione a bilancio delle occorrenti risorse.
3. Nel caso in cui nel corso dell'anno sopraggiungessero esigenze straordinarie non previste in sede di programmazione triennale, il consiglio d'amministrazione, nell'autorizzare l'attivita' straordinaria, modifica anche la programmazione delle assunzioni a termine e rende disponibili le eventuali ulteriori risorse finanziarie occorrenti. La relativa deliberazione viene inviata al Ministero vigilante per l'approvazione. Qualora dovessero essere assegnati al Consorzio in corso d'anno fondi dedicati allo svolgimento di progetti specifici, ovvero derivanti da sponsorizzazione o contratti con le imprese, il Consorzio avra' facolta' di operare le assunzioni con contratto a tempo determinato finalizzato all'esecuzione dei progetti o servizi specificamente finanziati o sponsorizzati anche al di fuori della programmazione triennale. In questo caso, il Consorzio provvedera' a trasmettere al Ministero vigilante l'aggiornamento delle assunzioni operate.
4. Il Consorzio ha facolta' di avvalersi anche delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nei limiti e con le modalita' stabilite dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
 
Art. 3.
Norme applicabili a tutte le procedure selettive
1. Alla selezione del personale provvedono commissioni esaminatrici, nominate dal direttore generale, la cui composizione e' specificata negli articoli seguenti. Le commissioni esaminatrici sono assistite nello svolgimento dei propri lavori da un segretario, nominato dal direttore generale tra i dipendenti del Consorzio con profilo non inferiore a collaboratore.
2. Ai membri delle commissioni esaminatrici previste dal presente regolamento, al segretario e all'eventuale personale addetto alla vigilanza viene erogato un compenso previsto da apposita deliberazione del consiglio d'amministrazione o, in mancanza di determinazione in merito, quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni ed integrazioni, aumentato della percentuale massima prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo.
3. I bandi di concorso e gli avvisi di selezione di cui agli articoli successivi sono adottati con disposizione del direttore generale, che nomina contestualmente il responsabile del procedimento.
4. Il direttore generale approva le graduatorie finali delle procedure selettive.
 
Art. 4.
Aree scientifiche e settori tecnologici
1. Ai fini dell'assunzione di ricercatori e tecnologi, il consiglio di amministrazione individua e revisiona periodicamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, sulla base dei criteri generali determinati dal Ministro dell'istruzione, universita' e ricerca scientifica.
 
Art. 5.
Modalita' di assunzione
1. L'assunzione di personale a tempo indeterminato avviene, in relazione al fabbisogno programmato di cui all'art. 2, con le seguenti modalita':
a) selezione pubblica, mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso delle competenze richieste dalla posizione da ricoprire e indicate nel bando di concorso;
b) chiamata diretta per figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti ai massimo livello contrattuale del personale di ricerca, nei limiti previsti dall'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.
 
Art. 6.
Posti a concorso e bandi
1. I bandi di concorso per le posizioni da ricoprire sono approvati dal direttore generale, che ne dispone la pubblicazione, per estratto o in versione integrale, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale puo' disporre anche la pubblicazione sul sito Internet del Consorzio ed, eventualmente, su uno o piu' quotidiani.
2. In ciascun bando devono essere indicati:
a) la modalita' del concorso: per titoli, per titoli ed esame-colloquio, ovvero per titoli ed esami;
b) il profilo, il livello e il numero dei posti messi a concorso, le eventuali percentuali di riserva, con l'indicazione delle unita' di posti corrispondenti;
c) l'orario di lavoro, in caso di assunzioni part-time;
d) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;
e) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale;
f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;
g) il numero e il tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto dell'eventuale prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova, i limiti entro i quali si puo' ricorrere a procedure di preselezione e le relative modalita';
h) i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio ed i termini e le modalita' di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;
j) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;
k) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso.
3. Il bando, in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, puo' richiedere particolari titoli di specializzazione o qualificazione professionale, da definirsi di volta in volta, anche in base alla normativa interna del Consorzio.
4. Il bando fissa anche l'eventuale riserva di posti per il personale interno, che deve essere tale da consentire comunque un adeguato accesso dall'esterno in coerenza con la normativa vigente.
5. I bandi devono contenere un richiamo alla legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, nonche' l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
 
Art. 7.
Procedure di assunzione e requisiti di ammissione
1. Le selezioni si svolgono con modalita' che ne garantiscano l'efficacia, l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita', la trasparenza in armonia coi principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di mezzi automatizzati, nonche' all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure.
2. I requisiti culturali e professionali e le modalita' di accesso ai vari profili professionali sono quelli indicati nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, salvo quanto indicato nel seguente art. 8.
 
Art. 8. Requisiti di ammissione e modalita' di accesso ai profili di
ricercatore e tecnologo
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, il Consorzio procede alle assunzioni nei profili di ricercatore e tecnologo nell'ambito della aree scientifiche e settori tecnologici di cui all'art. 4, valorizzando prioritariamente, compatibilmente con il profilo oggetto di assunzione, le esperienze di ricerca effettuate all'estero, ovvero presso universita' o imprese.
2. Le assunzioni nei suddetti profili avvengono previo espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, da svolgersi con le seguenti modalita':
a) dirigente di ricerca: concorso pubblico nazionale per soli titoli;
b) dirigente tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio;
c) primo ricercatore: concorso pubblico nazionale per titoli ed esame-colloquio;
d) primo tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
e) ricercatore: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
f) tecnologo: concorso pubblico nazionale per titoli ed esami;
3. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per il primo e secondo livello dei profili di ricercatore e di tecnologo sono:
a) per i dirigenti di ricerca: nessun requisito specifico. La commissione giudicatrice effettuera' l'esame sulla base dei curricula e dei titoli scientifici;
b) per i dirigenti tecnologi: diploma di laurea conseguito sulla base dell ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nel seguito indicato come «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica, e almeno dodici anni di specifica esperienza professionale;
c) per i primi ricercatori: diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica;
d) per i primi tecnologi: diploma di laurea del vecchio ordinamento, o laurea specialistica, e almeno otto anni di specifica esperienza professionale;
4. Nei casi previsti dal comma 3, lettera b) e d), l'accertamento della specifica esperienza professionale e' rimesso alla commissione giudicatrice del concorso.
5. I requisiti necessari per accedere ai concorsi per il livello iniziale del profilo di ricercatore e tecnologo, sono: «diploma di laurea del vecchio ordinamento», o laurea specialistica, e, inoltre, alternativamente:
a) essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attivita' richiesta dal bando;
b) aver svolto per un triennio attivita' di ricerca o attivita' tecnologica presso universita' o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati corrispondente alla professionalita' richiesta per la posizione da ricoprire, con valutazione finale delle attivita';
c) aver svolto per un triennio attivita' di ricerca o attivita' tecnologica presso il Consorzio nell'ambito di contratti di lavoro a termine, stipulati anche nei casi previsti dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, con chiamata diretta, con valutazione finale delle attivita';
d) aver svolto per un triennio attivita' di ricerca scientifica o tecnologica nell'ambito di assegni di ricerca banditi dal Consorzio ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attivita'.
6. La valutazione finale prevista dalle lettera c) e d) del comma 4 del presente articolo verra' operata da apposita commissione composta da tre membri dotati della necessaria competenza, nominati dal direttore generale del Consorzio. La commissione operera' la verifica dell'attivita' svolta sulla base di una relazione predisposta dal candidato, confermata dal dirigente responsabile, ed esprimera' giudizio finale sulla stessa.
7. Qualora, nei casi previsti dalla lettera b) del comma 4 del presente articolo, la valutazione finale non sia stata effettuata presso l'istituzione ove l'attivita' e' stata svolta, il giudizio finale sara' operato dalla commissione di cui al precedente comma 5, sulla base della relazione ivi prevista.
8. Potra' essere altresi' richiesto dalle funzioni da svolgere il superamento dell'esame di Stato e/o l'iscrizione all'albo professionale.
 
Art. 9.
Esclusioni
1. I provvedimenti di esclusione dal concorso dei candidati sono adottati in qualsiasi momento dal direttore generale del Consorzio. Nel caso previsto dall'art. 8, comma 4, l'esclusione del direttore generale consegue alla valutazione operata dalla commissione giudicatrice.
 
Art. 10.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici, nominate con provvedimento del direttore generale, sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti del Consorzio o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione, tra docenti universitari, ovvero tra altri estranei al Consorzio, di comprovata esperienza tecnico-scientifica. Non possono farne parte componenti degli organi deliberanti del Consorzio, ovvero soggetti che ricoprano cariche politiche o siano rappresentanti delle confederazioni ed associazioni sindacali o professionali.
2. Le commissioni sono composte da un presidente e da un numero di membri, da due a quattro, secondo le prescrizioni del bando in relazione alle prove d'esame. Ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. Le commissioni dei concorsi nei profili e livelli di cui alla successiva lettera a devono essere costituite in maggioranza da componenti esterni all'Ente. La commissione e' assistita da un segretario, che provvede alla verbalizzazione dei lavori e alle comunicazioni ai candidati.
3. Le commissioni sono presiedute da personalita' di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche:
a) per i concorsi a posti nei livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnolgo, da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'Ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale;
b) per i concorsi a posti dei profili di funzionario di amministrazione, collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico enti ricerca: le medesime qualifiche di cui al punto a), ovvero dipendente del Consorzio o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di dirigente amministrativo o di tecnologo.
 
Art. 11.
Svolgimento delle prove - Diario
1. Il diario delle prove scritte e' reso noto ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore a quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse. Il bando puo' prevedere che il diario delle prove d'esame sia comunicato mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
 
Art. 12.
Concorsi per titoli
1. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita', secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, in ossequio alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel bando di concorso sono indicati i titoli valutabili ed i criteri generali per la formulazione del giudizio di valutazione.
3. La procedura concorsuale si conclude con una relazione della commissione esaminatrice, contenente i giudizi complessivi sui singoli candidati, in base ai quali la commissione stessa propone i vincitori.
 
Art. 13.
Concorsi per titoli ed esame-colloquio
1. Il concorso per titoli ed esame-colloquio si svolge secondo la seguente procedura:
a) l'accertamento del possesso della specifica esperienza professionale prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per il profilo di dirigente tecnologo, e' demandata al giudizio della commissione esaminatrice;
b) la valutazione dei titoli richiesti dal bando di concorso viene effettuata in base ai commi 1 e 2 del precedente art. 13;
c) sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla commissione esaminatrice un giudizio favorevole, in relazione alla professionalita' e alla capacita' tecnica richieste per le posizioni messe a concorso;
d) la procedura concorsuale si conclude con una relazione della commissione esaminatrice, contenente i giudizi complessivi sui singoli candidati, in base ai quali la commissione stessa propone i vincitori.
 
Art. 14.
Concorsi per titoli ed esami
1. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilita', secondo le modalita' indicate nel bando di concorso, in ossequio alle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel bando di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non puo' in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio complessivo.
3. La commissione di concorso opera l'individuazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli prima che si proceda alla correzione degli elaborati costituenti le prove scritte. La commissione di concorso provvede alla valutazione dei titoli, sulla base dei criteri generali precedentemente individuati, dopo la valutazione dei temi scritti e soltanto in relazione ai titoli presentati dai candidati che hanno conseguito l'idoneita' nelle prove scritte. Allo scopo di assicurare l'esame imparziale dei titoli e ad economia di tempo, la commissione puo' procedere all'attribuzione del punteggio riservato ai titoli, identificando preliminarmente gli elaborati dei candidati non idonei alle prove scritte e, successivamente, valutando solo i titoli presentati dai candidati risultati idonei; una volta attribuito il relativo punteggio, la commissione provvede all'identificazione degli elaborati presentati dai candidati risultati idonei, aprendo le buste contenenti le loro generalita'.
4. Le prove di esame consistono in due prove scritte e in una prova orale, all'interno della quale si provvedera' anche all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni del bando. Una delle due prove scritte puo' essere a contenuto teorico-pratico.
5. Nei concorsi a posti per i profili di collaboratore tecnico enti di ricerca e di collaboratore di amministrazione, la prova a contenuto teorico-pratico puo' essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attivita' che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.
6. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie indicate nel bando di concorso e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.
7. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove scritte o, nei casi previsti dal comma 5, nella prova scritta e nella prova pratica attitudinale, con la votazione conseguita nel colloquio.
8. Il bando puo' prevedere che le prove di esame consistano in un unica prova scritta, a contenuto teorico o teorico-pratico, e in una prova orale. Nei casi previsti dal comma 5 il bando puo' prevedere che le prove di esame consistano in un'unica prova, teorica, teorico-pratica o pratica attitudinale, e in una prova orale.
9. Nel caso previsto dal comma 8, i voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o, nel caso previsto dal comma 5, nella prova pratica attitudinale, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie indicate nel bando di concorso e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il punteggio finale e' dato dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, o nel caso previsto dal comma 5, del voto conseguito nella prova pratica attitudinale, con la votazione conseguita nel colloquio.
 
Art. 15.
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa in materia di assunzione di personale in ruolo nel pubblico impiego, anche con riguardo alle seguenti materie:
a) i requisiti generali di ammissione;
b) i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;
c) i termini e le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
d) la cessazione dall'incarico di componente della commissione esaminatrice; e) gli adempimenti della commissione esaminatrice;
f) gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte;
g) gli adempimenti della commissione e dei concorrenti al termine delle prove scritte.
 
Art. 16.
Criteri generali
1. Nei rapporti di lavoro a termine si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, dalla normativa relativa agli enti di ricerca, in quanto applicabile al Consorzio, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Alle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato si applicano, in quanto compatibili col rapporto a termine e non diversamente regolamentate dal presente titolo, le disposizioni di cui al titolo precedente. Il Consorzio ha comunque facolta' di procedere all'assunzione mediante selezione pubblica per solo esame colloquio o per soli esami.
3. Il Consorzio puo' assumere personale a termine entro i limiti quantitativi previsti dai contratti collettivi, ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
4. Il Consorzio puo' assumere personale a termine in sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, al di fuori del limite di cui al comma precedente e della programmazione del fabbisogno di personale di cui all'art. 2.
5. Il Consorzio puo' procedere alla stipula di un contratto a termine alla conclusione di un contratto di formazione e lavoro, previa valutazione favorevole da parte del responsabile della formazione dei risultati conseguiti dal dipendente e autorizzazione del consiglio d'amministrazione, anche in sede di programmazione triennale.
 
Art. 17.
Bando e commissione di selezione
1. L'assunzione del personale a termine avviene, con esclusione del personale di cui all'art. 16, comma 5, all'art. 19, all'art. 20 comma 3 e all'art. 21, ultimo periodo, mediante selezione pubblica nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le selezioni sono avviate con bando di selezione, approvato dal direttore generale e pubblicato in versione integrale sul sito Internet del Consorzio e, per estratto, su almeno un quotidiano avente diffusione nazionale o regionale, nel quale sono determinati il numero delle posizioni messe a selezione e i corrispondenti profili professionali, il termine del contratto, i requisiti dei candidati, le prove d'esame, gli eventuali titoli valutabili e quant'altro occorra allo scopo.
3. Le prove di selezione sono affidate a commissioni di selezione appositamente nominate con provvedimento del direttore generale. Le commissioni possono essere composte integralmente da membri interni dotati delle necessarie competenze.
 
Art. 18.
Trattamento economico e normativo
1. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti con contratto di lavoro a termine e' stabilito dai contratti collettivi di lavoro.
 
Art. 19.
Contratti per progetti di ricerca con chiamata diretta
1. Ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, ferme restando le disposizioni vigenti e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato negli enti di ricerca, il Consorzio, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, puo' assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attivita' di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico e' rapportato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.
 
Art. 20. Contratti a termine per esigenze temporanee connesse ad attivita'
finanziate da terzi
1. Il Consorzio ha facolta' di assumere personale a termine, anche oltre il limite previsto dall'art. 16, comma 3, per esigenze temporanee connesse ad attivita' finanziate da terzi.
2. I contratti hanno una durata pari a' quella strettamente necessaria per il soddisfacimento delle esigenze preventivamente definite dal consiglio d'amministrazione. Detti contratti possono essere prorogati qualora le predette esigenze si protraggano e subordinatamente alla persistenza del relativo finanziamento.
3. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati previa selezione pubblica, in base alla normativa del presente titolo.
 
Art. 21.
Personale dirigente
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento, il Consorzio puo' procede all'assunzione di personale dirigente, appartenente al profilo amministrativo, di ricercatore o di tecnologo, nel rispetto dei principi e dei limiti di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro i predetti limiti il Consorzio ha facolta' di procedere all'assunzione, con contratto di lavoro a termine di durata non superiore ai cinque anni rinnovabile, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Trieste, 13 luglio 2004

Il presidente: Pedicchio
 
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