Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 maggio 2004
Riconoscimento, alla sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
delle risorse umane e delle professioni sanitarie
Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;
Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tchipeva Margarita Assenova e' risultata idonea;
Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 luglio 1991 dall'Accademia di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, nata a Belitza (Sofia) Bulgaria il 16 maggio 1966, e' riconosciuto quale titolo abiliante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
2. La dott.ssa Tchipeva Margarita Assenoa, e' autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 maggio 2004
Il direttore generale: Mastrocola
 
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