Gazzetta n. 185 del 9 agosto 2004 (vai al sommario)
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA
DECRETO 26 luglio 2004
Modificazioni alla statuto.

IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 151 del 16 giugno 2004 con la quale il consiglio direttivo ha approvato il nuovo testo dello Statuto;
Vista la nota direttoriale n. 0005024 del 23 giugno 2004, con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca il nuovo testo dello Statuto, approvato dal Consiglio direttivo della scuola nella seduta sopra citata, per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota n. 1990 del 14 luglio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi, ne' di legittimita' ne' di merito, da formulare al nuovo testo dello Statuto approvato dalla scuola;
Vista la delibera n. 168 del 23 luglio 2004 con la quale il consiglio direttivo ha recepito l'osservazione formulata nella nota ministeriale del 14 luglio sopra citata ed ha apportato al nuovo testo dello Statuto ulteriori marginali modifiche aventi natura di mero coordinamento tecnico;
Ritenuto: che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo testo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna;
Decreta:
Art. 1.
Emanazione
Sono emanate le modifiche allo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna approvate dal consiglio direttivo con delibera n. 151 del 16 giugno 2004 e con delibera n. 168 del 23 luglio 2004.
 
Art. 2.
Testo vigente
Il testo dello Statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 3.
Pubblicita' ed entrata in vigore.
Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le modifiche statutarie entreranno in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto medesimo, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Pisa, 26 luglio 2004
Il direttore: Varaldo
 
Allegato al decreto direttoriale n. 381 del 26 luglio 2004
STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI
E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura e fini della Scuola
1. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e' un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate:
a) lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione;
b) l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario;
c) la formazione dei formatori e la formazione continua;
d) la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie al contesto esterno.
A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonche' la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno.
2. La Scuola e' dotata di personalita' giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le proprie fonti interne.
3. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.
4. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalita' di partecipazione ai processi decisionali.
5. La Scuola e' stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.
6. Alla Scuola e' annessa la Fondazione «Giovanni Spitali», con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.
Art. 2.
Settori scientifico-disciplinari
1. La Scuola si articola in due classi accademiche: la classe accademica di scienze sociali e la classe accademica di scienze sperimentali.
2. I settori scientifico-disciplinari presenti nella classe accademica di scienze sociali ricadono nell'ambito delle scienze economiche, delle scienze giuridiche e delle scienze politiche; quelli presenti nella classe accademica di scienze sperimentali ricadono nell'ambito di ingegneria industriale e dell'informazione, delle scienze agrarie e delle scienze mediche.
3. Per particolari programmi di attivita', sostenuti da risorse specifiche, il senato accademico puo' proporre al consiglio di amministrazione l'aggregazione di altri settori scientifico-disciplinari.
Art. 3.
S e d e
1. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del Conservatorio di Sant'Anna. Puo' istituire o partecipare a centri e poli di ricerca e formazione in altre localita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola puo' destinarvi personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.
Art. 4.
Natura collegiale della Scuola
1. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.
2. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.
Art. 5.
Programma triennale
1. La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale, previsto dal comma 5 dell'art. 56 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni o integrazioni.
2. Con tale programma la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico- amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'.
3. Il programma triennale e' predisposto dal senato accademico sulla base della proposta elaborata da una commissione mista di cinque componenti di cui tre designati dal senato accademico e due designati dal consiglio di amministrazione tra i rispettivi membri, ed e' approvato dal consiglio di amministrazione. Uno dei tre membri designati dal senato accademico e' scelto tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
4. Il consiglio di amministrazione ed il senato accademico effettuano, con il contributo della commissione di cui al comma 3, il monitoraggio dell'attuazione del programma triennale e verificano ogni anno gli obiettivi raggiunti. Deliberano, per quanto di loro competenza, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per consentire il pieno raggiungimento dei risultati stabiliti in sede di approvazione.
Art. 6.
Corsi e titoli rilasciati
1. La Scuola puo' attivare:
a) corsi integrativi per gli allievi ordinari interni di I livello, iscritti ai corsi di laurea o a ciclo unico, dell'universita' di Pisa affini ai settori scientifico-disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto;
b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea specialistica dell'universita' di Pisa, o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, affini ai settori scientifico disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto;
c) corsi di laurea specialistica di alta qualificazione scientifica, con specifiche connotazioni interdisciplinari, tramite la stipula di convenzioni con altre universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere;
d) corsi di perfezionamento di durata triennale, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41;
e) corsi di dottorato di ricerca, in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;
f) corsi master universitari di primo e di secondo livello;
g) altri corsi di alta formazione e di formazione continua anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e da specifici regolamenti.
3. La Scuola puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
4. La Scuola rilascia i seguenti titoli, disciplinati dall'art. 39 del presente statuto:
a) licenza;
b) licenza specialistica;
c) laurea specialistica;
d) perfezionamento di durata triennale;
e) dottorato di ricerca;
f) master universitario di primo e secondo livello;
g) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.
Art. 7.
Ammissione
1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti da regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi.
Art. 8.
Ricerca scientifica
1. La Scuola organizza l'attivita' di ricerca scientifica nelle proprie strutture ed in strutture esterne convenzionate.
2. Il senato accademico individua periodicamente e comunque in occasione della predisposizione del Programma triennale di cui all'art. 5 grandi aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare e con specifiche ricadute sulle attivita' di formazione, anche in coerenza alle linee di indirizzo contenute nel programma nazionale di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e nei programmi promossi dall'Unione europea. Tali aree vengono privilegiate secondo criteri da definire da parte del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione relativamente a quanto attiene la programmazione e l'utilizzazione di risorse e di strutture interne.
3. La Scuola puo' conferire borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca.
Art. 9.
Cooperazione internazionale
1. La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea in linea con gli indirizzi ministeriali nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.
2. A tal fine la Scuola puo' stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.
3. La Scuola riconosce la validita' dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.
Art. 10.
Collaborazioni esterne
1. Nel quadro della propria strategia di sviluppo delle relazioni con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca nazionali, straniere o internazionali, la Scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'universita' degli studi di Pisa, la scuola normale superiore e la rete delle scuole superiori. Privilegia altresi' i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, utili a stabilire un collegamento strutturato con il mondo sociale e produttivo, allo scopo della migliore valorizzazione delle attivita' di ricerca e formazione.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
3. Per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato.
Art. 11.
Promozione imprese di ricerca
1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese di ricerca e di imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola od anche di collaboratori esterni, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno.
2. La Scuola, tramite uno specifico regolamento, e in attuazione della normativa vigente, provvede a definire i campi ed i modi con cui realizzare la migliore compatibilita' e finalizzazione delle suddette iniziative ai suoi fini istituzionali, anche con l'eventuale sua diretta partecipazione al capitale delle nuove societa' che si andranno a costituire.
Art. 12.
Invenzioni conseguite nell'ambito della Scuola
1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali, realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dalla Scuola, e' regolata dalle norme di legge e dalle fonti interne della Scuola.
Art. 13.
Premi ed onorificenze
1. La Scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.
Art. 14.
Collaborazione con l'Associazione ex-Allievi
1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'Associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la Scuola.
2. La Scuola puo' stipulare con l'associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalita' di reciproca erogazione di contributi finanziari.
3. Un rappresentante dell'associazione ex-allievi e' membro del consiglio di amministrazione della Scuola.
Art. 15.
Rapporti con la Fondazione «Giovanni Spitali»
1. La Fondazione «Giovanni Spitali» si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.
2. Le iniziative assunte dal consiglio direttivo della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del Senato accademico integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 24., La delibera menziona espressamente il contributo della Fondazione.
3. La Fondazione si propone altresi' di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi interni ordinari, di perfezionamento e di dottorato di ricerca recanti il nome «Giovanni Spitali».
Art. 16.
Principi di amministrazione e di organizzazione
1. Nell'attivita' amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicita', efficacia e pubblicita', secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 a. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.
3. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilita' ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni o integrazioni, secondo una logica di contabilita' analitica.
Art. 17.
Fonti di finanziamento e patrimonio
1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attivita' culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni
c) proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
2. La Scuola si avvale per le sue attivita' istituzionali e cura la conservazione:
a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione.
Titolo II
FONTI NORMATIVE
Art. 18.
Fonti interne
1. La Scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari, gerarchicamente subordinati secondo detto ordine.
2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.
3. I manuali disciplinano e contengono nonne di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
4. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
Art. 19.
Modalita' di approvazione
1. I regolamenti e i manuali della Scuola sono approvati, sentita la commissione di cui all'art. 5 comma 3, a maggioranza degli aventi diritto:
a) dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', al regolamento generale, al regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti, e per quanto attiene agli altri regolamenti e manuali che incidono sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonche' sull'organizzazione della Scuola;
b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, al regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno, al regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori e agli altri regolamenti e manuali che incidono sui profili attinenti l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' sull'organizzazione della vita collegiale.
2. I regolamenti e i manuali che contengono parti di competenza del Senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione sono approvati nel medesimo testo da ambedue gli organi.
3. I disciplinari sono approvati con provvedimento del direttore del centro di spesa interessato.
Art. 20.
Emanazione ed entrata in vigore
1. I regolamenti e i manuali della Scuola sono emanati con decreto del presidente, se deliberati dal consiglio di amministrazione, con decreto del direttore, se deliberati dal senato accademico. Nei casi di regolamenti e manuali approvati congiuntamente la relativa emanazione avviene sulla base delle competenze degli organi di cui all'art. 19, comma 1. I disciplinari sono emanati con provvedimento del direttore del centro di spesa.
2. Gli atti di cui al comma 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.
Titolo III
ORGANI DI GOVERNO E ACCADEMICI
Art. 21.
Organi della Scuola
1. Gli organi di governo della Scuola sono:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il senato accademico;
d) il consiglio di amministrazione
2. Sono altresi' organi della Scuola:
a) i presidi;
b) i consigli delle classi accademiche;
c) il collegio dei revisori dei conti.
Art. 22.
Attribuzioni degli organi e istruttorie
1. Al senato accademico e al direttore competono la politica di sviluppo dell'eccellenza nell'attivita' di ricerca e di formazione e la sua attuazione attraverso il coordinamento delle classi accademiche e delle divisioni; al consiglio di amministrazione e al Presidente competono la gestione economica e amministrativa, nonche' la valorizzazione e il trasferimento dei prodotti di formazione e di ricerca nel contesto esterno.
2. La rappresentanza legale della Scuola compete al presidente, al direttore e ai direttori dei centri di spesa in relazione alle funzioni a loro attribuite dallo statuto.
3. Al fine di esaminare ed istruire argomenti ritenuti di interesse comune al consiglio di amministrazione e al senato accademico, su proposta del presidente o del direttore sono svolte istruttorie congiunte. Le istruttorie congiunte sono affidate ad un comitato specificamente costituito, composto da quattro rappresentanti, due designati dal consiglio di amministrazione e due dal senato accademico nell'ambito dei propri membri.
Art. 23.
Presidente
1. Il presidente della Scuola e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, ordinari o straordinari, di universita' italiane o straniere, nonche' tra gli appartenenti all'associazione ex allievi della Scuola che abbiano ricoperto incarichi e maturato esperienze di rilievo nazionale e internazionale nei campi di interesse della Scuola.
2. L'elettorato attivo spetta ad un collegio allo scopo costituito e composto: dal professore ordinario decano, dai presidi delle classi accademiche, da due rappresentanti dei professori ordinari, da due rappresentanti dei professori associati, da due rappresentanti dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi ordinari interni di I livello, da un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e dei corsi ordinari interni di II livello da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dalle seguenti componenti esterne: presidente della regione Toscana; presidente della provincia di Pisa; presidente associazione ex-allievi della Scuola; presidente della Confindustria nazionale; presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; presidente dell'Unioncamere nazionale.
3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono eletti dalle rispettive categorie. I presidenti delle componenti esterne, qualora impossibilitati a partecipare all'elezione, possono delegare per la votazione un proprio rappresentante.
4. I candidati alla carica di presidente, rientranti nei profili di cui al comma 1, sono individuati, in numero massimo di tre, attraverso consultazioni dei soggetti titolari dell'elettorato attivo, svolte dal professore ordinario decano della Scuola coadiuvato dai due presidi delle classi accademiche. Le consultazioni possono essere svolte anche in via telematica.
5. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte.
6. La carica di presidente e' incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Scuola.
7. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e segue l'attuazione delle deliberazioni; stabilisce, sentito il direttore, l'ordine del giorno delle relative sedute. Promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo della Scuola. Propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31, non preposti alla direzione delle divisioni istituite ai sensi dell'art. 25. Esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne.
8. Per i casi di assenza o impedimento, il presidente designa, tra i componenti del consiglio di amministrazione, un proprio sostituto.
Art. 24.
Direttore
1. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, a tempo pieno, ordinari o straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di prima e seconda fascia, ai rappresentanti dei ricercatori, degli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, degli allievi dei corsi di laurea specialistica, degli allievi ordinari interni di II livello e degli allievi ordinari interni di I livello in senato accademico e nei consigli delle classi accademiche. L'elettorato attivo spetta altresi' ai rappresentanti degli allievi dei corsi master universitari di I e di II livello nei consigli delle classi accademiche, a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ed al membro designato dall'associazione ex-allievi nel consiglio di amministrazione.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dura in carica tre anni e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di due volte.
3. Il direttore convoca e presiede il senato accademico, curandone l'esecuzione delle deliberazioni. Propone inoltre al consiglio di amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31 preposti alla direzione delle divisioni istituite ai sensi dell'art. 25. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che gli sia attribuita dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne.
4. In caso di assenza o impedimento, il direttore e' sostituito dal Preside con maggiore anzianita' di ruolo.
Art. 25.
Divisioni
1. Le divisioni sono strutture operative della Scuola deputate alla promozione e all'organizzazione delle attivita', secondo le competenze e le modalita' di esercizio previste nell'apposito regolamento. Esse sono dotate di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile, secondo le modalita' stabilite nelle fonti interne della Scuola.
2. Le divisioni sono istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico; esse sono centri di spesa ai sensi dell'art. 31.
3. Il direttore designa, per la durata del suo mandato, i direttori delle divisioni, scelti tra i professori a tempo pieno della Scuola proponendoli per la relativa nomina al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 24. Il direttore della divisione ne coordina le attivita' ed e' responsabile della gestione.
Art. 26.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' organo di programmazione, sviluppo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Vigila sul funzionamento complessivo dell'istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.
2. Il senato, nel predisporre il programma triennale di cui all'art. 5, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca anche ai fini della redazione dei bilanci annuali di previsione.
3. Il senato inoltre:
a) coordina le attivita' delle due classi accademiche;
b) da' impulso alle attivita' delle divisioni;
c) programma annualmente, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, il numero dei posti di allievo ordinario interno, di laurea specialistica, di perfezionamento e di dottorato di ricerca da mettere a concorso;
d) delibera in merito all'istituzione, modificazione e disattivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di laurea specialistica e di corsi master universitari di I e di II livello;
e) approva e modifica le fonti interne di propria competenza;
f) puo' proporre al consiglio di amministrazione la discussione di argomenti ritenuti di interesse della Scuola;
g) esercita la competenza disciplinare.
4. Il senato accademico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ed in linea con quanto previsto nel programma triennale, e' altresi' competente in materia di:
a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi;
b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi;
c) assegnazione a settori scientifico-disciplinari di posti di ricercatore
5. Il senato accademico e' composto, in via ordinaria, da:
a) il direttore;
b) i presidi delle classi accademiche;
c) i direttori delle divisioni;
d) un rappresentante dei professori di prima fascia;
e) un rappresentante dei professori di seconda fascia;
f) un rappresentante dei ricercatori;
g) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca;
h) un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e degli allievi dei corsi ordinari di II livello;
i) un rappresentante degli allievi ordinari interni di I livello;
j) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
6. I membri di cui alle lettere d), e), f), g), h), i) e j) sono eletti dalle rispettive categorie.
7. Il senato accademico dura in carica tre anni. E' presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo.
8. Il senato per le deliberazioni di cui al comma 4 e' composto in via straordinaria: per le deliberazioni di cui alla lettera a) con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima fascia; per le deliberazioni di cui alla lettera b) con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima e di seconda fascia; per le deliberazioni di cui alla lettera c) con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima e di seconda fascia ed ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche.
9. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie relative alle chiamate ed alle assegnazioni ai settori scientifico-disciplinari di cui al comma 4, lettere a), b) e c), il senato nella composizione straordinaria prevista al comma 8 puo', su proposta del direttore, costituire un comitato di cinque membri composto oltre che dal direttore, che lo presiede, da quattro professori di prima fascia, anche esterni, due per ogni classe accademica.
10. Allo scopo di realizzare una piu' ampia partecipazione ed il migliore coordinamento delle attivita', il senato, su proposta dei presidi, puo' riunirsi in seduta allargata ai membri dei consigli delle classi accademiche competenti a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.
11. Il senato puo' delegare ai consigli delle classi accademiche l'adozione di provvedimenti su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per un periodo di tempo definito.
12. Il senato, su proposta del direttore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
13. Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato, nella composizione ristretta al direttore ed ai presidi delle classi accademiche puo' integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Universita' di Pisa e dei presidi delle facolta' dello stesso ateneo operanti nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 2.
14. L'ordine del giorno del senato accademico cosi' integrato e' definito dal direttore della scuola, sentito il rettore dell'Universita' di Pisa.
15. Il senato accademico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, puo' chiedere al presidente di partecipare alle proprie sedute.
Art. 27.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio e' organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.
2. A tal fine, il consiglio di amministrazione:
a) approva il programma triennale e le sue revisioni annuali di cui all'art. 5;
b) viene informato dal presidente, coadiuvato dal direttore, sull'attivita' e sul funzionamento della Scuola;
c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo;
d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi delle linee di sviluppo elaborate dal senato accademico, il conto consuntivo e il bilancio sociale;
e) determina le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti della ricerca della Scuola all'esterno;
f) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche;
g) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola;
h) su proposta del senato accademico delibera di attribuire indennita' di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;
i) su proposta del senato accademico determina le eventuali incentivazioni da attribuire al personale docente impegnato, con particolari responsabilita', nella gestione di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nello svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua;
j) puo', nell'interesse della Scuola e sentito il senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attivita' della Scuola;
k) nomina i direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31;
l) delibera sulle questioni che il presidente decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;
m) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dalle fonti interne.
3. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il direttore amministrativo;
d) un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
e) un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze;
f) un dirigente della regione Toscana;
g) un membro designato dall'associazione ex-allievi della Scuola, tra i suoi membri;
h) due consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone che abbiano particolare competenza in materia di gestione amministrativa.
4. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di due membri, soggetti privati e enti pubblici che si impegnino a contribuire, secondo criteri definiti dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il senato accademico, al bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati.
5. I membri di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 3 sono scelti tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni. Il mancato perfezionamento della relativa nomina, nonche' della designazione di cui alla lettera g), non condiziona la regolare costituzione del consiglio di amministrazione.
6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. E' presieduto dal presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.
7. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, che il segretario.
8. Su invito del presidente possono partecipare al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti posti all'ordine del giorno, i direttori dei centri di spesa nonche' i responsabili di attivita' operative.
Art. 28.
Presidi
1. I presidi sono eletti per la durata di un triennio dai rispettivi consigli delle classi accademiche fra i professori di prima fascia a tempo pieno ordinari e straordinari appartenenti alla classe accademica.
2. I presidi, nominati con decreto del direttore, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di due volte.
3. I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne e dando attuazione alle delibere dei consigli delle classi accademiche.
4. I presidi riportano al senato accademico le indicazioni emerse nei consigli delle classi accademiche.
Art. 29.
Consigli delle classi accademiche
1. I consigli delle classi accademiche sono composti da:
a) il preside;
b) i professori di prima e di seconda fascia;
c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore scientifico-disciplinare;
d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2;
e) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari interni di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare di cui all'art. 2;
f) un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e degli allievi ordinari interni di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2;
g) un rappresentante degli allievi dei corsi master universitari di I e di II livello afferenti alle classi.
2. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g), sono eletti dalle rispettive categorie.
3. I membri di cui alle lettere d), e), f) e g), durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera c) un triennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche.
4. All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi accademiche si riunisce in seduta allargata ai ricercatori delle classi accademiche per approvare il programma delle attivita' didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli delle classi accademiche.
5. Su invito del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.
6. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore piu' giovane in ruolo.
7. I consigli delle classi accademiche coordinano le attivita' didattiche e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla classe accademica. In particolare:
a) propongono al senato accademico l'istituzione, la modificazione e la disattivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di laurea specialistica e di corsi master universitari di I e di II livello;
b) propongono al senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo interno ordinario, dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca di cui agli articoli 41, 42, 43.
8. Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli delle facolta' universitarie, entro i limiti stabiliti dallo statuto.
Art. 30.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile della Scuola.
2. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti di norma tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal presidente e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati consecutivamente piu' di due volte. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina.
3. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Titolo IV
STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI GESTIONE
Art. 31.
Centri di spesa
1. Le attivita' didattiche e scientifiche della Scuola sono supportate dalle divisioni istituite e disciplinate ai sensi dell'art. 25.
2. Il consiglio di amministrazione puo' istituire altresi' unita' organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attivita' preventivamente individuate e definite, facendo ricorso se del caso all'istituto del funzionario ordinatore, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 16.
3. Il consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia di tali centri di spesa secondo due distinte categorie:
a) centri di spesa di tipo A con autonomia finanziaria e di bilancio;
b) centri di spesa di tipo B con autonomia di spesa nell'ambito del bilancio della Scuola.
Art. 32.
Classi accademiche
1. La Scuola si articola, ai sensi dell'art. 2, nella classe accademica di scienze sociali e nella classe accademica di scienze sperimentali.
2. Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola, inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari, appanenenti ad uno dei seguenti settori: scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche.
3. Afferiscono alla classe accademica di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari appartenenti ad uno dei seguenti settori: ingegneria industriale e dell'informazione; scienze agrarie; scienze mediche.
4. Afferiscono alle classi accademiche, in ragione dei rispettivi settori scientifico-disciplinari e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i professori a contratto e i «visitatori».
5. Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.
6. Il senato accademico delibera l'afferenza dei docenti ad una delle due classi accademiche nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in settori scientifico-disciplinari non appartenenti ad uno dei settori presenti nell'ordinamento della Scuola.
Art. 33.
Centri e laboratori di ricerca
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, puo' istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza. All'attivita' dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attivita' svolte.
2. La direzione dei centri e dei laboratori e' affidata dal senato accademico, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.
Titolo V
ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE
Art. 34.
Corsi integrativi per gli allievi interni ordinari
1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 6, lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea o a ciclo unico, dell'Universita' di Pisa.
2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 6, lettera b), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea specialistica attivati dalle universita' presso le quali sono iscritti gli allevi dei corsi ordinari stessi.
3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' di Pisa ed alle attivita' formative interne della Scuola.
Art. 35.
Corsi di laurea specialistica
1. I corsi di laurea specialistica, istituiti su convenzione con altre universita' nazionali, anche in collaborazione con universita' straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi.
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea specialistica sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.
Art. 36.
Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 6, lettere d) ed e), hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi.
Art. 37.
Master universitari
1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stages, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.
3. Per compiti di supporto alle attivita' didattiche e di tutorato puo' essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.
Art. 38.
Altri corsi di formazione
1. La Scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, di varia durata, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati, che ne assicurino la copertura delle spese.
Art. 39.
T i t o l i
1. La Scuola rilascia il titolo di licenza agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza entro sei mesi dalla data di conseguimento della laurea.
2. La Scuola rilascia il titolo di licenza specialistica agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza specialistica entro un anno dalla data di conseguimento della laurea specialistica.
3. La Scuola rilascia la laurea specialistica agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.
4. La Scuola rilascia il titolo di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento.
5. La Scuola rilascia il titolo di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di dottorato.
6. La Scuola rilascia il master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
7. Il rilascio degli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6 del presente statuto, e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente.
Art. 40.
Titolo di perfezionamento a candidati esterni
1. Su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, il senato accademico puo' ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del titolo di perfezionamento, laureati italiani o stranieri i quali, ancorche' non allievi della Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacita' scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il titolo di perfezionamento stesso.
Titolo V
ALLIEVI
Art. 41.
Allievi interni ordinari della Scuola
1. Sono allievi interni ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 7, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. In attuazione dell'art. 6, lettere a) e b) dello statuto, entro il mese di marzo, il senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo interno ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dalle classi accademiche.
3. La Scuola garantisce di norma agli allievi interni l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo quanto previsto all'art. 46.
Art. 42.
Allievi dei corsi di laurea specialistica
1. Sono allievi dei corsi di laurea specialistica istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 6, lettera c), gli allievi che avendo superato le prove previste nel relativo bando di concorso sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.
2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennita' di alloggio agli allievi suddetti, secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.
Art. 43. Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di
ricerca
1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi di insegnamento.
2. Il senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo, proposti dalle classi accademiche.
Art. 44.
Allievi aggregati
1. Il senato accademico, su proposta della classe accademica competente, puo' attribuire, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti ad universita' nazionali o straniere che intendono iscriversi e frequentare corsi impartiti nella Scuola.
2. Agli allievi aggregati possono essere rilasciati attestati di frequenza o crediti didattici, secondo modalita' stabilite nei regolamenti didattici.
Art. 45.
Obblighi didattici
1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.
2. Gli allievi interni ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievi.
Art. 46.
Diritto allo studio
1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato», disciplinato con regolamento in conformita' all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari interni nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo le norme regolamentari interne che disciplinano, tra l'altro, i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonche' l'accesso alle strutture di servizio. Su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari interni nonche' contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.
3. La Scuola promuove, in conformita' all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi resi.
4. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni.
Art. 47.
Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. La Scuola promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il senato accademico puo' riconoscere.
Art. 48.
Assemblea degli allievi
1. Gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi puo' essere convocata per una sola delle sue componenti.
2. Il funzionamento dell'assemblea e' stabilito con apposito regolamento.
Titolo VII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Art. 49.
Organizzazione e organico
1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola e' definita con delibera del consiglio di amministrazione in sede di programmazione triennale, sentito il senato accademico.
2. Su proposta del direttore amministrativo alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico definito nel programma triennale di cui all'art. 5.
Art. 50.
Direzione amministrativa
1. La direzione amministrativa e' competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Alla direzione amministrativa e' preposto il direttore amministrativo della Scuola che e' responsabile delle relative attivita'. Inoltre, in attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del presidente e del direttore della Scuola, adottate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26 e 27, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando altresi' il presidente e il direttore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi accademici, il direttore amministrativo, con atto scritto e motivato, puo' delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.
2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il direttore, ad un dirigente della Scuola, di altra universita', o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.
3. L'incarico e' attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due anni e puo' essere rinnovato.
Art. 51.
Nucleo di valutazione
1. La Scuola istituisce un «Nucleo di valutazione» per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attivita' svolta verificando con idonee modalita' il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo di valutazione e' definito dal direttore, sentito il presidente, in coerenza con la normativa vigente ed e' nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.
3. Ai componenti del suddetto organismo puo' essere attribuita un'indennita' di carica.
4. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della Scuola.
5. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilita' di istituire a supporto del nucleo stesso un'unita' organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attivita' gestionale.
Art. 52.
Incarichi dirigenziali
1. La direzione di strutture di livello dirigenziale puo' essere affidata per una sola unita', con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o proveniente da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni.
Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
Art. 53.
Valorizzazione della professionalita'
1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionali.
Art. 54.
Istituzione di posti in organico con finanziamenti esterni
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire posti in organico di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sulla base di convenzioni stipulate con organismi pubblici e privati che devono prevedere l'entita' e la durata dei finanziamenti utili all'istituzione dei posti.
Art. 55.
Professori a contratto e visitatori
1. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione nella cultura, nelle professionalita' e nelle attivita' produttive per lo svolgimento di attivita' formative, di ricerca e di consulenza scientifica.
2. La Scuola, in regime di reciprocita', tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' altresi' avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, con la qualifica di professore visitatore.
Art. 56.
Ricercatori a tempo determinato
1. La Scuola puo' istituire posti di ricercatore a tempo determinato, equiparati, ad ogni effetto giuridico, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo delle cariche previste nel presente statuto, alla figura di ricercatore universitario di ruolo confermato, da attivare mediante contratti di diritto privato, per la durata di almeno due anni rinnovabili fino ad una durata massima di otto anni.
Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 57.
Modifiche di statuto
1. Le modifiche allo statuto sono proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione e sono adottate con deliberazione conforme di entrambi gli organi nel medesimo testo.
Art. 58.
Entrata in vigore
1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con ulteriori fonti interne.
2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.
Art. 59.
Altre disposizioni
1. Tutti gli organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla data di scadenza naturale del mandato. Ai fini della loro rieleggibilita' o riconferma, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati gia' espletati.
2. Le procedure di individuazione delle rappresentanze per l'elezione del presidente sono effettuate, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data del decreto direttorale di emanazione delle modifiche statutarie. L'elezione per il presidente deve essere effettuata entro i successivi trenta giorni; a tal fine il professore ordinario decano, coadiuvato dai due presidi delle classi accademiche, svolge le consultazioni e stabilisce la data per la convocazione della riunione del collegio ai sensi dell'art. 23.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e 3, si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente. Il professore ordinario decano convoca la riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
4. In applicazione dei commi 2 e 3 e' eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta.
5. In prima applicazione, ai fini dello svolgimento delle elezioni del direttore per il triennio accademico 2004/2007, l'elettorato attivo e' esteso anziche' alle rappresentanze dei ricercatori e degli allievi nel senato accademico, di cui all'art. 24, ai rappresentanti delle medesime categorie attualmente in carica nel consiglio direttivo.
6. In fase di costituzione del consiglio di amministrazione, tale organo e' validamente costituito dai membri di cui all'art. 27, comma 3, lettere a), b) e c), i quali provvederanno nella prima seduta a cooptare i due membri di cui alla lettera h). Con questa composizione il consiglio di amministrazione e' pienamente costituito e puo' legittimamente deliberare anche con il mancato perfezionamento delle cariche dei membri di cui alle lettere d), e), f) e g) dell'art. 27, comma 3.
7. Per ragioni di semplicita', la Scuola puo' utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna».
Art. 60.
Strumenti di monitoraggio e verifica
del nuovo disegno organizzativo
1. Il senato ed il consiglio di amministrazione istituiscono congiuntamente un osservatorio, del quale fa parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con il compito di effettuare il monitoraggio dell'innovativo modello di governo della Scuola, disciplinato al titolo III del presente statuto, al fine di valutarne gli effetti, le criticita' e le eventuali esigenze di interventi migliorativi.
2. Dopo tre anni accademici dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie che prevedono l'istituzione del presidente e del consiglio di amministrazione, tale modello e' sottoposto a verifica da parte della Scuola, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
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