Gazzetta n. 186 del 10 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 15 luglio 2004
Consegna definitiva all'Amministrazione provinciale di Avellino della strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina.

IL COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86
LEGGE n. 289/2002
Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui e' stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa alle attivita' produttive;
Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione Separata Terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989. n. 48;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale e' stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330 che istituisce il Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'ufficio B5 della D.O.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario ad Acta al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;
Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministro delle attivita' produttive di nomina del sottoscritto quale commissario ad Acta registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003, ufficio di controllo atti Ministero delle attivita' produttive, registro n. 1 attivita' produttive, foglio n. 265 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;
Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002 il Commissario ad Acta deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari, preposti alla relativa gestione;
Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonche' lo stato delle relative procedure espropriative;
Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministero designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 legge n. 219/1981 - Concedente - ed il Consorzio INCOMIR - Concessionario - con la quale sono state affidate al medesimo Concessionario la progettazione e la realizzazione dei Nuclei industriali di Calaggio e San Mango sul Calore;
Visto l'atto aggiuntivo alla predetta Convezione, stipulato in data 21 luglio 1983, con il quale sono state affidate al Concessionario la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sui Calore e la S.S. 401 Ofantina;
Visto il decreto del Ministro designato in data 3 gennaio 1985 con il quale e' stato approvato, con prescrizioni, il progetto esecutivo relativo alle opere di cui al citato atto aggiuntivo;
Visto il decreto del Ministro designato in data 17 aprile 1986 con il quale sono stati approvati, con prescrizioni, i progetti di variante numeri 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro designato in data 11 settembre 1986 con il quale e' stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni, il progetto di variante n. 4;
Visto il decreto del Ministro delegato in data 5 gennaio 1987 con il quale e' stato approvato l'atto di transazione ed aggiuntivo alla Convenzione, in data 22 dicembre 1986, stipulato tra il Capo dell'ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 legge 14 maggio 1981 n. 219 ed il Concessionario INCOMIR, ed e' stato, altresi' approvato, in linea definitiva, il citato progetto di variante e suppletivo n. 4;
Visto il decreto del Ministro delegato in data 7 maggio 1987 con il quale e' stato approvato il progetto di variante relativo allo svincolo in localita' «Panzone».
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 1988 con il quale e' stato approvato, con prescrizioni, il progetto di variante e suppletivo n. 6;
Visto il decreto n. 648/32 - CO/PCM del 30 giugno 1989 con il quale e' stata approvata la perizia n. 7;
Visto il decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato n. 9/B5/MICA del 31 gennaio 2001 con il quale e' stata approvata la perizia di assestamento finale;
Visto il Certificato di collaudo finale redatto dalla Commissione di collaudo in data 5 luglio 2001, approvato con decreto del Ministero delle attivita' produttive n. 39/B5/MAP del 12 maggio 2004, con il quale sono state collaudate le opere in argomento;
Visto che la procedura espropriativa e' stata completata;
Visto il verbale sottoscritto in data 7 dicembre 1991 con il quale e' stata consegnata in via temporanea e parziale all'amministrazione provinciale di Avellino la suddetta strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la S.S. 401 Ofantina, ivi compresi gli svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, Area Industriale S. Mango e con esclusione delle opere di viabillia' secondaria di interesse comunale;
Vista la nota n. 8837 del 13 febbraio 2004 dell'amministrazione provinciale di Avellino ed il riscontro della D.G.C.I.I. del MAP n. 1.069.127 del 18 marzo 2004, in merito all'individuazione dell'ente destinatario finale dell'opera in argomento;
Viste la propria nota n. 1045 del 26 aprile 2004 inviata alla regione Campania ed all'amministrazione provinciale di Avellino relativa alla conferma della destinazione finale dell'opera in questione alla predetta amministrazione provinciale di Avellino e la nota di riscontro della medesima amministrazione provinciale n. 27164 del 18 maggio 2004;
Vista la successiva propria comunicazione n. 1155 del 1° giugno 2004 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.;
Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;
Considerato che non sussistono danni attribuibili ad eventi naturali ed eccezionali riferiti all'opera in argomento (v. nota n. 1175 del 10 giugno 2004), intervenuti a far data dall'approvazione del collaudo delle opere;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, e' consegnata definitivamente all'amministrazione provinciale di Avellino la strada di collegamento tra l'area industriale di S. Mango sul Calore e la s.s. 401 Ofantina compresi gli svincoli S. Mango, Panzone, Poppano, area industriale S. Mango e con esclusione delle opere di viabilita', secondaria di interesse comunale - Prog. 39/40/6066.
 
Art. 2.
L'amministrazione provinciale di Avellino provvedera', a sua cura e spese, a volturare a proprio nome ovvero al demanio regionale l'intestazione dei suoli, effettuata dal concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex art. 21 e 32 legge n. 219/1981.
 
Art. 3.
L'amministrazione provinciale di Avellino provvedera', altresi', a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, serviti, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.
 
Art. 4.
Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna temporanea e parziale del 7 dicembre 1991 e non modificato dal presente decreto.
 
Art. 5.
Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attivita' produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario dell'opera.
 
Art. 6.
Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.
Roma, 15 luglio 2004
Il commissario ad acta: D'Ambrosio
 
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