Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona».

Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», la proposta del relativo disciplinare di produzione e revoca della denominazione di origine controllata del vino «Vernaccia di Serrapetrona», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2003;
Viste le note di opposizione al sopracitato parere ed alla relativa proposta del disciplinare di produzione, inviate dalla Azienda vitivinicola Rocchi Paris e C. s.s. con sede in Caldarola (MC), in data 26 settembre 2003;
Viste le note della Regione Marche, della Camera di commercio di Macerata e del Consorzio di Tutela del vino «Vernaccia di Serrapetrona», con le quali vengono richiesta alcune modifiche al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona», dovute ad errori materiali, e relative alla possibilita' della scelta vendemmiale verso la denominazione di origine controllata «Colli Maceratesi»;
Esaminato il successivi accordo, trasmesso dalla Regione Marche in data 19 maggio 2004, tra produttori ed imbottigliatori interessati, ed in particolare, il ritiro delle controdeduzioni da parte della sopraccitata Azienda Rocchi Paris;
Ha deliberato, nella riunione del 15 luglio 2004, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo al vino a denominazione di origine controllata «Vernaccia di Serrapetrona», di accogliere le istanze presentate, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la sostituzione dell'art. 5 del disciplinare di produzione allegato al parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 176 del 31 luglio 2004, secondo il testo di cui appresso.
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
VERNACCIA DI SERRAPETRONA
Art. 5.
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia tali operazioni sono consentite, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni Geografiche tipiche di vini, sentita la Regione Marche, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 5 km in linea d'aria dal confine, sempre che tali cantine siano di pertinenza di aziende che vinifichino uve idonee alla produzione dei vini di cui all'art. 1, ottenute da propri vigneti ricadenti nella zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Vernaccia di Serrapetrona».
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tra le quali quella che prevede che non piu' del 60% delle uve con l'inclusione totale di quelle provenienti dai vitigni complementari, deve essere vinificate all'atto della vendemmia; il rimanente, non meno del 40% delle uve, costituito per la totalita' da quelle provenienti dal vitigno Vernaccia nera derivante dalla zona delimitata dal precedente art. 3 deve essere sottoposto ad appassimento, fino ad assicurare al mosto cosi' ottenuto un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13% vol.
L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' consentito l'uso di impianti di ventilazione.
Il mosto ottenuto dalle uve sottoposte a leggero appassimento puo' essere unito al prodotto derivante dalle uve fresche o fermentare prima di esser assemblato.
Il vino cosi' ottenuto verra' sottoposto a spumantizzazione mediante fermentazione naturale e non potra' essere immesso al consumo prima del 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle uve.
La resa totale dell'uva in vino, base spumante, considerate le operazioni di cui sopra, non deve essere superiore al 58%.
Qualora superi detto limite ma non il 63%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. oltre il 63%decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
Le uve provenienti da vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata e garantita «Vernaccia di Serrapetrona» possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Serrapetrona», qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.
 
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