Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2004 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale nel biennio 2002 - 2003 al personale non dirigente dell'ENEA.

In data 15 luglio 2004 alle ore 10.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del dott. Antonio Guida per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni firmato e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL/SNUR firmato | CGIL firmato CISL/RICERCA firmato | CISL firmato UIL/PA firmato | UIL firmato CISAL/RICERCA firmato | CISAL firmato UNIRI(ANPRI/EPR-RICERCA) | CIDA

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente contratto nel testo che si allega. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CORRESPONSIONE
DELL'INDENNITADI VACANZA CONTRATTUALE NEL BIENNIO 2002-2003 AL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENEA.
Art. 1.
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi degli articoli 47, 48 e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (ENEA).
2. Il presente contratto collettivo nazionale ha per oggetto la corresponsione dell'indennita' di vacanza contrattuale, per il biennio economico 2002-2003, secondo le previsioni dell'art. 2, comma 6 del C.C.N.L. personale non dirigente ENEA del 21 febbraio 2002.
Art. 2.
Indennita' di vacanza contrattuale
1. Al personale destinatario del presente C.C.N.L, e' corrisposta l'indennita' di vacanza contrattuale - determinata con gli stessi criteri, modalita' e scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 - negli importi mensili lordi e con le decorrenze di cui alla tabella A, allegata al presente C.C.N.L.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' erogata fino al suo riassorbimento con gli incrementi contrattuali che saranno corrisposti per il biennio economico 2002-2003.
Tabella A
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE
(Valori in euro)
Valori mensili
n. 13 mensilità

IVC IVC
1° aprile 2002 1° luglio 2002
-- -- 9.2.... 13,66 22,77 9.1.... 11,54 19,23 9.... 9,73 16,22 8.1.... 9,21 15,35 8.... 8,66 14,43 7.... 7,96 13,27 6.... 7,23 12,05 5.... 6,80 11,34 4.... 6,43 10,71 3.... 6,05 10,08
 
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