Gazzetta n. 187 del 11 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
CIRCOLARE 3 agosto 2004, n. 1
Indicazioni per la compilazione e la distribuzione della scheda identificativa dei prodotti in legno e del settore legno-arredo. (Legge n. 126 del 10 aprile 1991 e decreto ministeriale n. 101 dell'8 febbraio 1997).

La legge n. 126/1991 ed il relativo regolamento di attuazione prevedono precisi obblighi di informazione relativamente ai prodotti destinati al consumatore, fatte salve le prescrizioni riguardanti i prodotti oggetto di specifiche disposizioni (commi 2 e 3 dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 101/1997 citato).
Per il raggiungimento dell'obiettivo di una corretta informazione al consumatore, e' necessario che lo stesso sia messo in grado di conoscere le caratteristiche relative al prodotto che acquista, con riferimento ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione. La descrizione precisa e veritiera del prodotto, resa disponibile, facilmente accessibile e consegnata all'atto dell'acquisto, rappresenta una modalita' idonea ad informare il consumatore.
Tale esigenza viene particolarmente avvertita con riferimento ai prodotti in legno quali mobili, complementi d'arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto realizzato con l'impiego del legno che hanno un peso rilevante nella vita dei consumatori per il loro valore anche sociale.
Poiche' risulta che spesso i prodotti in legno vengono posti in vendita senza o con incomplete e/o inesatte indicazioni circa la loro reale composizione, si ritiene opportuno esplicitare alcune prescrizioni anche avvalendosi dell'art. 14 del decreto ministeriale 101 citato.
1. Tutti i prodotti di cui al terzo punto del preambolo devono essere accompagnati da una «scheda identificativa» (da ora: «scheda prodotto») predisposta dal produttore o dall'importatore, fornita al distributore e, da quest'ultimo, esposta e resa disponibile al potenziale acquirente. La scheda va consegnata all'acquirente al momento della conclusione del contratto di vendita, ovvero al momento della consegna del bene.
2. La scheda deve accompagnare il prodotto, qualunque sia la modalita' di offerta del prodotto stesso al consumatore.
3. La scheda prodotto, anche alla luce del dettato dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 101/1997, deve esplicitare, con riferimento alla singola categoria di prodotto, la tipologia e i materiali impiegati per la struttura e per i rivestimenti, anche qualora vengano impiegati materiali simili al legno, nonche' le istruzioni per la manutenzione e la pulizia laddove ritenute opportune o necessarie. La scheda prodotto deve, altresi', fornire il nome o ragione sociale o marchio e sede del produttore o dell'importatore. I contenuti della scheda devono essere conformi alle definizioni commerciali in uso e comunque devono essere immediatamente comprensibili dal consumatore.
4. La scheda prodotto puo', altresi', contenere indicazioni circa lo smaltimento del prodotto in legno, una volta esaurito il suo ciclo di vita.
5. Chi immette sul mercato beni in legno sforniti della scheda prodotto o accompagnati dalla predetta scheda, contenente informazioni anche parzialmente non veritiere, e' punito con la sanzione e nella misura stabilita all'art. 2, comma 2 della legge n. 126/1991.
6. In via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, e' consentito il commercio di prodotti in legno non accompagnati dalla scheda-prodotto.
Roma, 3 agosto 2004
p. Il direttore generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita'
Ariemma
Il direttore generale per l'armonizzazione
del mercato e la tutela del consumatore
del Ministero delle attivita' produttive
Primicerio
 
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