Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2004 (vai al sommario)
LEGGE 30 luglio 2004, n. 208
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione di personale
militare e civile a missioni internazionali)

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 41.529.254 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 74.405.479 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alle seguenti missioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l'anno 2004.
5. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 546.664 per l'anno 2004.
6. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 581.439 per l'anno 2004.
7. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.628.398 per l'anno 2004.
8. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione ai processi di pace in corso per la Somalia ed il Sudan. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 127.721 per l'anno 2004.



Nota all'art. 1:
- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante "Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali. Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici all'estero", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 3:
"Art 3 (Termini relativi alla partecipazione milirare
italiana a operazioni internazionali). - 1. E' differito al
30 giugno 2004 il termine previsto dall'art. 1, comma 1,
della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the
Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unir (MSU) in Bosnia e
in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e
Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO
HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH
2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea,
(UNMEE).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale Enduring Freedom e alle
missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione di personale militare e civile
all'operazione internazionale International Security
Assistance Force-ISAF.
4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia-EUMM.
5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo
alla partecipazione italiana ai processi di pace in corso
per la Somalia e il Sudan, di cui all'art. 2-bis del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42".



 
Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di
personale delle Forze di polizia a
missioni internazionali)

1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK). Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.055.187 per l'anno 2004.
2. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.213.903 per l'anno 2004.
3. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.734.632 per l'anno 2004.
4. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL Proxima. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 407.436 per l'anno 2004.



Nota all'art. 2;
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge
20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2004, n. 68:
"Art. 4 (Termini relativi alla partecipazione di
personale delle Forze di polizia a operazioni
internazionali). - 1. E' differito al 30 giugno 2004 il
termine previsto dall'art. 2, comma 1, della legge
11 agosto 2003, n. 231, relativo alla partecipazione del
personale della Polizia di Stato alla missione United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto
dall'art. 2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231,
relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine relativo
alla partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina denominata EUPM, di cui all'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003 n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003,
n. 42.
4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e
dell'Arma dei carabinieri alla missione di polizia
dell'Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL
Proxima".



 
Art. 3.
(Disposizioni particolari per alcune missioni
internazionali) 1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e' autorizzata la spesa di euro 1.240.205 per il secondo semestre dell'anno 2004. 2. Per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria albanese da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale in Albania, e' autorizzata la spesa di euro 83.329 per il secondo semestre dell'anno 2004.



Nota all'art. 3:
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana a operazioni militari
internazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il
testo dell'art. 11:
«Art. 11 (Compagnia di fanteria rumena). - 1. E'
autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia
di fanteria rumena da inserire nel contingente militare
italiano impiegato nella missione internazionale di pace in
Kosovo, entro il limite di euro 425.250.».



 
Art. 4.
(Indennita' di missione) 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, e 2, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. 2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente ai contingenti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, commi 3 e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti. 4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 2, comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.



Note all'art. 4:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
- La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento
economico del personale dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso
delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti,
comandi od organismi internazionali», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 29 luglio 1961. Si riporta il
testo dell'art. 3:
«Art. 3. - Al personale di cui all'art. 1 puo' essere
attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero
non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari
condizioni di servizio, una indennita speciale da
stabilirsi nella stessa valuta dall'assegno di lungo
servizio all'estero, con le modalita' previste dall'art. 27
della legge 26 mazzo l958, n. 361.».



 
Art. 5.
(Valutazione del servizio prestato in missioni
internazionali) 1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.



Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini
della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini
della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali nei
ruoli normale, speciale e tecnicologistico.



 
Art. 6.
(Disposizioni in materia contabile) 1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 12 della presente legge.



Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi nota all'art. 9.



 
Art. 7.
(Disposizioni in materia penale) 1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. 2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. 3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del tribunale di Roma. 4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 1, commi 3, 5, 6, 7 e 8, 2, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2002.



Nota all'art. 7:
- Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si
riporta il testo dell'art. 9:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella parte II dell'ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
186 del codice penale militare di pace, e violenza contro
un inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo
comma, del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita'
giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purche' il relativo verbale pervenga, anche con
mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico
ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso
in cui le oggettive circostanze belliche od operative non
lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di
procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 391
del codice di procedura penale, a distanza mediante un
collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del
pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di
convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli
atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne
attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
svolte.
Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo.
Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».



 
Art. 8.
(Attivita' di ricerca scientifica a fini di
prevenzione sanitaria) 1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 800.000 per l'anno 2004, per la realizzazione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 13-ter del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:
«Art. 13-ter (Attivita' di ricerca scientifica ai fini
di prevenzione sanitaria). 1. E' autorizzata la pesa di
euro 1.175.330 per l'anno 2004, per la realizzazione di uno
studio epidemiologico di tipo prospettico seriale
indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di
altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni
biologici di militari impiegati nelle operazioni
internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni
espositive idonee a costituire fattore di rischio per la
salute.».



 
Art. 9.
(Rinvii normativi) 1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3,
4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15:
«Art. 2 (Indennita' di missioni). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari inferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nel casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, o 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica 1'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
«Art. 14 (Sviluppo di programmi di cooperarione delle
Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica). - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad
adottare un programma straordinario di cooperazione tra le
Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonche' ad
assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di
cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi
dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attivita'
di criminalita' organizzata operante in tale area e nel
controllo dei flussi migratori illegalmemte diretti verso
il territorio della Repubblica italiana.
2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un
ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da
personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo della Guardia di finanza, nonche' a sviluppare
rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di
polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.
3. (Omissis).
4. Al medesimo personale durante i periodi di riposo e
di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per
l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni
ed in costanza di missione, e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria estera percepita.
5. Per le finalita' di cui al presente art. si
applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto
1998, n. 300, ed il coordinamento e' assicurato dal
Ministero dell'interno.
6. (Omissis).
7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al
Parlamento una relazione sulla realizzazione degli
obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia
degli interventi effettuati.».



 
Art. 10.
(Disposizioni in favore delle famiglie delle
vittime civili italiane decedute in seguito
ad attentati terroristici all'estero) 1. Fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, alle famiglie delle vittime civili italiane, decedute in seguito ad attentati terroristici occorsi all'estero, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369. 2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 415.600 per l'anno 2004, in euro 16.000 per l'anno 2005 e in euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto ad euro 415.600 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad euro 16.000 per l'anno 2005 e ad euro 16.400 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.



Note all'art. 10:
- Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 369, recante «Disposizioni urgenti in favore delle
vittime militari e civili di attentati terroristici
all'estero», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 8 del 12 gennaio 2004. Si riporta il testo
dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, come modificato dall'art.
1-bis del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:
«Art. 1. Alle famiglie delle vittime civili italiane
degli attentati avvenuti a Nassiriya in data 12 novembre
2003, e ad Istanbul in data 15 novembre 2003, sono concessi
la speciale elargizione di cui all'art. 4 della legge
20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto
dall'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, da corrispondere a decorrere dal
primo giorno successivo alla data dell'evento, nonche' il
diritto al collocamento obbligatorio previsto dall'art. 1,
comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, e il beneficio delle borse di studio
previsto all'art. 4, comma 1, della medesima legge, e
successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi
previste.
1-bis. (Omissis).
1-ter. (Omissis).
2. I benefici di cui al comma 1, esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPHF), sono corrisposti
ai familiari superstiti individuati secondo le modalita'
dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
3. Per il conferimento dei benefici previsti dal
presente articolo, gli interessati devono presentare, nel
termine di decadenza di due anni successivi alla data
dell'evento, apposita domanda al prefetto della provincia
di residenza, ovvero alla competente autorita'
diplomatico-consolare, per la successiva trasmissione al
Ministero dell'interno.».
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:
«8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di
1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace.».
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, recante «Riforma di
alcune norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 233 del 22 agosto 1978. Si
riporta il testo dell'art. 7 e dell'art. 11-ter, comma 7,
come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge
6 settembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 ottobre 2002, n. 246 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 259 del 5 novembre 2002):
«Art. 7. (Fondo di riserva per le spese obbligarorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
art., dalla legge di aprovazione del bilancio.
Con decreti del Ministero del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento del residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa, (in caso di richiesta da parte
degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di
provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
soppresso);
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e le riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approversi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
Art. 11.
(Disposizioni di convalida) 1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 12.
(Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 10, pari complessivamente ad euro 319.529.072 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 3, comma 8, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, vedi nota all'art. 10.



 
Art. 13.
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5126):
Presentato dall'on. Selva e dall'on. Ramponi l'8 luglio
2004.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV ( Difesa), in sede referente, l'8 luglio
2004, con pareri delle commissioni I, II, V, XI e XII.
Esaminato dalla commissione l'8 luglio 2004.
Esaminato in aula il 12 luglio 2004 e approvato il 13
luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3042):
Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede
deliberante, il 14 luglio 2004, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 12ª e 14ª.
Esaminato dalla commissione il 20 e 21 luglio 2004 e
approvato il 27 luglio 2004.
NOTE
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
 
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