Gazzetta n. 188 del 12 agosto 2004 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 160
Testo del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2004), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2004, n. 207 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 11), recante: «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalle legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.
Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di Euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell'assistenza alla popolazione.
2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell'8 giugno 2004, le attivita' operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l'altro:
a) al sostegno al settore sanitario per contribuire all'attivita' di assistenza alla popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area meridionale dell'Iraq;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali. (( 2-bis. Nello svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo e' assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani )).
3. Per le finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato.
Riferimenti normativi:
Il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219,
recante «Interventi urgenti a favore della popolazione
irachena», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 191 del 19 agosto 2003. Si riporta il testo
dell'art. 1, comma 2:
«Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq). - 1. (Omissis).
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono destinati in
particolare:
a) al settore sanitario, per la riabilitazione e la
riorganizzazione delle strutture clinico-assistenziali e
per il potenziamento e la ristrutturazione del sistema di
sanita' pubblica, con particolare riferimento alla
attivita' di prevenzione e profilassi delle malattie
trasmissibili;
b) al settore delle infrastrutture, con particolare
riferimento alla riabilitazione ed al risanamento di quelle
viarie, portuali ed aeroportuali, elettriche, idriche,
agricole e delle comunicazioni, anche elettroniche;
c) al settore scolastico, con particolare riguardo
alla riabilitazione funzionale delle relative strutture;
d) al settore della conservazione del patrimonio
culturale. Per il ripristino della funzionalita' delle
strutture destinate alla tutela ed alla gestione dello
stesso, nonche' al restauro dei beni culturali
danneggiati.».
 
Art. 2.
Organizzazione della missione
1. Al Capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad e' affidata la direzione (( in loco )) della missione di cui all'articolo 1.
2. Per il coordinamento e la realizzazione delle attivita' della missione, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, il Capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri», e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967. Si riporta il testo dell'art. 35:
«Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi in cui la
partecipazione a conferenze, trattative o riunioni
internazionali renda necessaria la costituzione in loco di
apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.»
 
Art. 3.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al presente Capo si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresi' le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Riferimenti normativi:
Si riporta il testo degli artt. 2, comma 2, 3, commi 1,
2, 3, 5 e 6, 4, commi 1, 2 e 3-bis del citato decreto-legge
n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219:
«Art. 2 (Organizzazione della missione). - 1.
(Omissis).
2. Al personale inviato in missione in Iraq per le
finalita' di cui al presente Capo e' corrisposta
l'indennita' di missione prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003,
con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman,
nella misura intera maggiorata del 30 per cento.».
«Art. 3 (Regime degli interventi). - 1. Per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 si
applicano le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 426, in quanto compatibili. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180,
anche con riguardo all'invio in missione del personale,
all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei
contratti di cui all'art. 4, nonche' all'acquisizione delle
datazioni materiali e strumentali di cui al medesimo
articolo.
2. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e
risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo
inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari
esteri puo' procedere al sensi dell'art. 24, comma 1,
lettera b), e comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
3. Per le procedure in materia di appalti pubblici di
servizi si applica l'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure
in materia di acquisizione di forniture si applica l'art.
9, comma 4, lettera d), del testo unico delle disposizioni
in materia di appalti pubblici di forniture, approvato con
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni.».
4. (Omissis).
5. Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti
esecutori degli interventi previsti dal presente decreto.
Quando tali enti sono soggetti privati e' necessaria la
presentazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria.
6. Per le attivita' di soccorso e di intervento
umanitario, ai volontari impiegati dalla Croce rossa
italiana in Iraq viene riconosciuto il diritto alla
conservazione del posto di lavoro per un impegno non
superiore a novanta giorni annui anche non continuativi,
che il datore di lavoro e' tenuto a consentire. In virtu'
dell'impegno medesimo viene altresi' riconosciuta e
corrisposta, a titolo di mancato guadagno giornaliero, una
somma non superiore a Euro 103,29 lordi oltre a quelle pari
agli oneri assicurativi e previdenziali eventualmente
anticipate dai datori di lavoro. Il rimborso di tali somme
potra' avvenire previa apposita richiesta alla Croce rossa
italiana da presentarsi entro e non oltre un anno dal
termine della missione di cui al presente Capo.».
«Art. 4 (Risorse umane e datazioni strumentali). - 1.
Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad affidare
incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e
organismi di diritto privato o pubblico specializzati ed a
stipulare contratti di lavoro previsti dalla legislazione
vigente con personale estraneo alla pubblica
amministrazione, in possesso di specifiche professionalita'
in deroga a quanto stabilito dall'art. 34, comma 13, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, per
la durata degli interventi di cui all'art. 1, ad avvalersi
di personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, posto in posizione di
comando oppure reclutato a seguito delle procedure di
mobilita' di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto
legislativo.
3. (Omissis).
3-bis. Il Ministero degli affari esteri identifica le
misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni
non governative che intendono operare in Iraq per fini
umanitari.».
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987.
 
Art. 4. Termini relativi alla partecipazione di personale militare e civile a
missioni internazionali
1. E' prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq. (( Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 284.984.563 per l'anno 2004 )).
2.-8. (soppressi).
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,
recante «Proroga della partecipazione italiana a operazioni
internazionali. Disposizioni in favore delle vittime
militari e civili di attentati terroristici all'estero», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
65 del 18 marzo 2004. Si riporta il testo dell'art. 2,
comma 1:
«Art. 2 (Termine relativo alla partecipazione militare
italiana all'operazione internazionale in Iraq). - 1. E'
differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'art.
6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,
n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare
all'operazione internazionale in Iraq.»
 
Art. 5.
(( (soppresso) )).
 
Art. 6.
Disposizioni particolari per alcune missioni internazionali
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 4, comma 1, il comandante del contingente militare in Iraq e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisiti e lavori da eseguire in economia anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, per impegni di spesa unitari non superiori a Euro 250.000, entro il limite complessivo di Euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. (( Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 4.000.000 per l'anno 2004 )).
2. Nell'ambito della missione di cui all'articolo 1 e nei limiti temporali dallo stesso previsti, e' autorizzata la spesa di Euro 556.788 per l'anno 2004 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno e alla formazione del personale delle Forze armate irachene.
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell'ambito della missione di cui all'articolo 1, per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia, della Delegazione diplomatica speciale e del Consolato generale, e' attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15. Per la finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di Euro 8.472 per l'anno 2004.
4. (( (soppresso) )).
5. (( (soppresso) )).
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 12.
 
Art. 7.
Indennita' di missione
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai contingenti di cui (( all'articolo 4, comma 1 )), e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 1998 per cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale militare appartenente al contingenti di cui (( all'articolo 4, comma 1 )), e' calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, e' corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 6, comma 2, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. (( (soppresso) )).
5. (( (soppresso) )).
Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante
«Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1926.
 
Art. 8.
Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 2 dicembre 1996, n. 662» e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo
e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000,
n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini
della valutazione per l'avanzamento nel ruolo di
appartenenza degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
- Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,
a norma dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000. Le tabelle 1, 2 e 3
prevedono, tra l'altro, gli obblighi da assolvere ai fini
della valutazione per l'avanzamento degli ufficiali nei
ruoli normale, speciale e tecnico-logistico.
 
Art. 9.
Disposizioni in materia contabile
1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbralo 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di Euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 13 del presente decreto. .in10; Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, vedi riferimenti normativi all'art. 12.
 
Art. 10.
Disposizioni in materia penale
1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4, (( comma 1 )), e 6, comma 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni cui agli articoli 4, (( comma 1 )), e 6, comma 2, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del Tribunale di Roma.
4. (( (soppresso) )).
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002,
n. 6, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione
di personale militare all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom.», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 28 del 2 febbraio 2002. Si
riporta il testo dell'art. 9:
«Art. 9 (Disposizioni processuali). - 1. Non si
applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice
penale militare di guerra sulla procedura penale militare
di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n.
303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti
l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute
nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare,
approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e
successive modificazioni.
3. La competenza territoriale e' del tribunale militare
di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 380, comma 1,
del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia
giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:
a) disobbedienza aggravata, previsto dall'art. 173,
secondo comma, del codice penale militare di pace;
b) rivolta, previsto dall'art. 174 del codice penale
militare di pace;
c) ammutinamento, previsto dall'art. 175 del codice
penale militare di pace;
d) insubordinazione con violenza, previsto dall'art.
l8 del codice penale militare di pace, e violenza contro un
inferiore aggravata, previsto dall'art. 95, secondo comma,
del medesimo codice;
e) abbandono di posto o violata consegna da parte di
militari di sentinella, vedetta o scorta, previsto
dall'art. 124 del codice penale militare di guerra;
f) forzata consegna aggravata, previsto dall'art.
138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di
guerra.
5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le
esigenze belliche od operative non consentano che l'arresto
sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorita'
giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua
efficacia purche' il relativo verbale per- venga, anche con
mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico
ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la
partecipazione necessaria del difensore, nelle successive
quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore
dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del
pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso
in cui le oggettive circostanze belliche od operative non
lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 388 del codice di
procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al
giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art.
391, del codice di procedura penale, a distanza mediante un
collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del
pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di
convalida e il luogo della temporanea custodia, con
modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e
reciproca visibilita' delle persone presenti in entrambi i
luoghi e la possibilita' di udire quanto viene detto e
senza aggravio di spese processuali per la copia degli
atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono
consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici
idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria e' presente nel
luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne
attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e della
facolta' a lui spettanti e redige verbale delle operazioni
svolte.
Senza pregiudizio per la tempestivita'
dell'interrogatorio, l'imputato ha altresi' diritto di
essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro
difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel
luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio
nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente
interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalita' di cui al comma 5 si procede
all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura
coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando
questa non possa essere condotta, nei termini previsti
dall'art. 294 del codice di procedura penale, in un carcere
giudiziario militare per rimanervi a disposizione
dell'autorita' giudiziaria militare.».
 
Art. 11. (( (soppresso) )).
 
Art. 12.
Rinvii normativi
1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali di cui al presente Capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana a operazioni militari
intemazionali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002. Si riporta il
testo degli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1
e 2, 9 e 13:
«Art. 2 (lndennita' di missione). - 1. (Omissis).
2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti
dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di
operazioni e in costanza di missione, al personale militare
e della Polizia di Stato e' corrisposta un'indennita'
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
3. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di
missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in
ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai
volontari di truppa in servizio permanente.».
«Art. 3 (Trattamento assicurativo e pensionistico). -
1. Al personale militare e della Polizia di Stato e'
attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge
18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente
previsto dall'art. 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417,
ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento
economico del personale con il grado di sergente maggiore o
grado corrispondente.
2. Nei casi di decesso e di invalidita' per causa di
servizio si applicano, rispettivamente l'art. 3 della legge
3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le
disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria
di cui al testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il
trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidita'
si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1,
nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla
legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge
15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermita'
contratta in servizio si applica l'art. 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 19 luglio
2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339.».
«Art. 4 (Personale in stato di prigionia o disperso). -
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3,
comma 1, si applicano anche al personale militare e della
Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione.».
«Art. 5 (Disposizioni varie). - 1. Al personale che
partecipa alle operazioni internazionali di cui all'art. 1:
a) non si applica l'art. 3, primo comma, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio
del passaporto di servizio;
b) non si applicano le disposizioni in materia di
orario di lavoro;
c) e' consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle
utenze telefoniche di servizio, se non risultano
disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso
privato, fatte salve le priorita' correlate alle esigenze
operative.».
«Art. 7 (Personale civile). - 1. Al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui
all'art. 1 si applicano le disposizioni del presente
decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di
cui all'art. 6.».
«Art. 8 (Disposizioni in materia contabile). - 1. In
relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di
urgenti esigenze connesse con l'operativita' dei
contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi
i competenti ispettorati di Forza armata, accertata
l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti
accentrati gia' operanti, possono disporre l'attivazione
delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa
per l'acquisizione di beni e servizi.
2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni
di cui all'art. 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' ed urgenza, anche in
deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale
dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad
acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite
complessivo di Euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento
di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione
generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di
esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione
e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».
«Art. 9 (Prolungamento delle ferme). - 1. Per le
esigenze connesse con le operazioni di cui all'art. 1, il
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui
all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, puo' essere prolungato da un minimo di
ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.».
«Art. 13 (Norme di salvaguardia del personale). - 1. Il
personale militare che ha presentato domanda di'
partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale in servizio e non puo'
partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto
impiegato nell'operazione di cui all'art. 1, comma 3,
ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per
attivita' connesse alla predetta operazione, e' rinviato
d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo
restando il possesso dei requisiti di partecipazione
previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato
domanda.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore
del concorso e previo superamento del relativo corso ove
previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la
stessa anzianita' assoluta dei vincitori del concorso per
il quale ha presentato domanda e l'anzianita' relativa
determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa
graduatoria.».
 
Art 13.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al Capo I, pari complessivamente ad Euro 20.925.066 per l'anno 2004, si provvede per Euro 18.425.066 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per Euro 2.500.000 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle diposizioni di cui al Capo II, pari complessivamente ad euro (( 289.549.823 )) per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- La legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2003.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8:
«8. Per l'anno 2004 e' istituito un fondo di riserva di
1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di
pace.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 del
decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con
modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n. 68:
«Art. 1 (Missione umanitaria e di ricostruzione in
Iraq). - 1. e 2. (Omissis).
3. Per la finalita' prevista dal presente articolo e'
autorizzata la spesa di euro 11.627.450 per l'anno 2004.».
Art 14.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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