Gazzetta n. 189 del 13 agosto 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2004
Scioglimento della societa' cooperativa «Agritur» a r.l., in Ostuni.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Brindisi
Visto l'art. 223-septiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorita' amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le societa' cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorita' amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;
Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;
Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;
Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-septiesdecies. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1988 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attivita' da liquidare non hanno un valore superiore a Euro 5.000,00 con conseguente, altresi', impossibilita' di procedere al recupero del contributo di spezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformita' degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;
Decreta:
La societa' cooperativa «Agritur» a r.l., con sede in Ostuni, posizione n. 1411/199664 costituita per rogito notaio dott. Costantino Carugno in data 2 luglio 1983, repertorio n. 73302, registro imprese n. 76 e' sciolta per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente Direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
Brindisi, 21 luglio 2004
Il direttore provinciale: Marzo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone