Gazzetta n. 190 del 14 agosto 2004 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 30 giugno 2004
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro. (Autorizzazione n. 1/2004).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof Stefano Rodota', presidente, del prof Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;
Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorita' e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti;
Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo e' necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;
Considerato che il trattamento dei dati in questione puo' essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresi' superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;
Ritenuto opportuno, dopo l'entrata in vigore del Codice, rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2004, armonizzando le prescrizioni gia' impartite alla luce dell'esperienza maturata;
Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi, in relazione alla fase di prima applicazione delle nuove disposizioni del Codice e ai lavori avviati per l'adozione del codice di deontologia e buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;
Considerata la necessita' di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito all'art. 1 del Codice;
Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili e' effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;
Visto l'art. 167 del Codice;
Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;
Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;
Visto l'art. 41 del Codice;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Stefano Rodota';

Autorizza

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita', in conformita' all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione.

La presente autorizzazione e' rilasciata:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di
lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche,
parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico
professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lett. b)
e c); b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di
lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai
regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali; l'autorizzazione riguarda anche l'attivita' svolta: c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del
lavoro, in qualita' di libero professionista o di dipendente dei
soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate; d) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni
rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di
perseguire le finalita' di cui al punto 3), lett. h).

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.

Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori dipendenti, anche se prestatori di lavoro temporaneo
o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione e lavoro,
ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in
base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi; b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti
e mandatari; c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative o
ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione con i
soggetti di cui al punto 1); d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle
lettere precedenti; e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi
nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli
organismi di cui al punto 1); f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o
professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

3) Finalita' del trattamento.

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o
per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa
comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi
anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione,
gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonche'
dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed
assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza
del lavoro o della popolazione, nonche' in materia fiscale,
sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza
pubblica; b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformita' alla
legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta
della contabilita' o della corresponsione di stipendi, assegni,
premi, altri emolumenti, liberalita' o benefici accessori; c) per perseguire finalita' di salvaguardia della vita o
dell'incolumita' fisica dell'interessato o di un terzo; d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo
in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle
leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai
contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far
valere o difendere deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della
personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale e
inviolabile; e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in
materia; f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione
finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla
responsabilita' del datore di lavoro in materia di igiene e di
sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni
cagionati a terzi nell'esercizio dell'attivita' lavorativa o
professionale; g) per garantire le pari opportunita'; h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli
statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o
confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o
dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai
datori di lavoro.

4) Categorie di dati.

Il trattamento puo' avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalita' che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni
od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati
concernenti la fruizione di permessi e festivita' religiose o di
servizi di mensa, nonche' la manifestazione, nei casi previsti
dalla legge, dell'obiezione di coscienza; b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di
funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attivita' o di
incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai
fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa
riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti
collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche
iniziative, nonche' i dati inerenti alle trattenute per il
versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di
iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o
sindacali; c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati
raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidita',
infermita', gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad
esposizioni a fattori di rischio, all'idoneita' psico-fisica a
svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate
categorie protette, nonche' i dati contenuti nella certificazione
sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale
dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della
malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

5) Modalita' di trattamento.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonche' dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonche' con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalita'.
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.
Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

6) Conservazione dei dati.

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalita' ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilita' dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per l'indispensabilita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

7) Comunicazione e diffusione dei dati.

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, societa' esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.
Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

8) Richieste di autorizzazione.

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita', qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

9) Norme finali.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al
datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del
rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di
terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del
lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della
valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore; b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori
di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei
dipendenti o in persone prese in considerazione per
l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato
di sieropositivita'; c) nelle norme in materia di pari opportunita' o volte a prevenire
discriminazioni; d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nell'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276,
che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati
autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori,
anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali,
alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al
sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, alla eta', all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine
nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonche'
di trattare dati personali dei lavoratori che non siano
strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al
loro inserimento lavorativo.

10) Efficacia temporale e disciplina transitoria.

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 luglio 2004 fino al 30 giugno 2005.
Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute nella precedente autorizzazione n. 1/2002, il titolare deve adeguarsi ad esse entro il 30 settembre 2004.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004
Il presidente: RODOTA'

Il relatore: RODOTA'

Il segretario generale: BUTTARELLI
 
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